Sentenza 10 dicembre 2009
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Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2009, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 10/12/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1617
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 32957/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN NA MA nata il [...];
2) EU EL nato il [...];
avverso l'ordinanza del 27.6.2008 del Presidente della Corte di Assise di Appello di Palermo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
lette le conclusioni del P.G., Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento. OSSERVA
1) Con ordinanza in data 27.6.2008 il Presidente delegato dal Presidente della Corte di Appello di Palermo, rigettava l'opposizione proposta avverso l'ordinanza del 4.11.2005, con la quale erano stati revocati i decreti, emessi il 10.5.2001 ed il 23.6.2000 dalla Corte di Assise di Palermo, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di EN NA MA e EU EL, parti civili costituite nel procedimento a carico di IN LV ed altri. Riteneva il Presidente della Corte infondata l'opposizione, essendo il provvedimento di revoca basato sulle risultanze delle informative del Comando del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Sicilia. Da tali informative, correttamente valutate, emergeva infatti, che i predetti EN e EU non si trovavano nelle condizioni di reddito per poter essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. 2) Propongono ricorso per cassazione EN NA MA e EU EL, a mezzo del difensore, per violazione di legge in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76. Avverso il provvedimento di revoca del 4.11.2005 era stato proposto reclamo, con ampio corredo documentale, per contestare l'erroneo travisamento delle condizioni patrimoniali, operato dalla G.d.F. ed accolto acriticamente dal Giudice della revoca. Nel rigettare l'opposizione l'ordinanza impugnata incorre in una distorta lettura delle norme sul patrocinio a spese dello Stato ed omette di valutare la documentazione prodotta nella stessa e, con assoluta carenza motivazionale, conferma i sommari ed errati accertamenti della G.d.F. Con formule di rito disattende i rilievi difensivi in ordine alla enfatizzata titolarità di una impresa individuale, alla titolarità di beni immobili, alla titolarità ed al valore degli automezzi, alla consistenza e disponibilità delle somme di cui al c/c cointestato alla EN NA MA.
3) Il ricorso va dichiarato inammissibile.
3.1) È pacifico, come del resto riconoscono gli stessi ricorrenti (che richiamano l'art. 125 c.p.p.), che il ricorso per cassazione sia, in materia, consentito soltanto per violazione di legge. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, sia pure con riferimento ai provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cui vanno equiparati i provvedimenti di revoca, per insussistenza dei presupposti del decreto di ammissione) prevede infatti il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (comma 4). La "limitazione" si giustifica con il fatto che all'interessato è consentito proporre ricorso in opposizione al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento.
Del resto la sentenza di annullamento della 4 sezione dell'1.4.2008 ha già evidenziato che la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite (S.U. 14.7.2004 Rv 228567), si è espressa nel senso che "il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio disposto a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.112, è impugnabile ... negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 cit. relativo all'istanza di ammissione".
3.1.1) Ed è pacifico che nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 c.p.p., secondo cui la motivazione è prevista a pena di nullità. L'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato non consente, invero, il controllo del procedimento logico seguito dal giudice. Non può invece ricomprendervisi la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, previste come autonomo mezzo di annullamento dall'art. 606 c.p.p., lett. e), ne' tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento. Nella violazione di legge debbono, quindi, intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. 3.2) L'ordinanza impugnata ha motivato adeguatamente in ordine alle ragioni che facevano ritenere insussistenti i presupposti reddituali per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ha, infatti, evidenziato, sulla base degli accertamenti disposti dal comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Sicilia, che lo EU è titolare di un'impresa individuale, tutt'ora attiva, è proprietario di beni immobili e di automezzi ed ha delega di operare sul conto corrente, intestato alla moglie AN GE, la quale, a sua volta, pur essendo in regime di separazione di beni e con residenza diversa da quella del marito, percepisce redditi sicuramente più consistenti di quelli che rientrano nei parametri del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 per l'ammissione al gratuito patrocinio.
Per quanto riguarda EN NA MA si evidenzia che, dalle stesse informazioni del Nucleo Polizia Tributaria, emerge che essa è proprietario di beni immobili ed è titolare presso il Banco di Sicilia di rapporti bancari con saldi attivi consistenti, anche se cointestati con altra persona. Palesemente tale motivazione non può dirsi apparente od apodittica.
I ricorrenti, pur denunciando formalmente la violazione di legge, finiscono per censurare la correttezza ed adeguatezza dell'iter motivazionale, il recepimento acritico degli accertamenti della G.d.F. ovvero il travisamento di detti accertamenti, vale a dire vizi della motivazione riconducibile alla previsione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
3.3) Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010