Sentenza 14 marzo 2012
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, la presunzione di superamento del reddito - prevista dall'art. 76, comma quarto bis, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dal D.L. n. 92 del 2008, conv. in l. n. 125 del 2008, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti - ha natura relativa e non assoluta, con la conseguenza che, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria e spetta, pertanto, al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbienza, non già con una semplice autocertificazione ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro ed univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2012, n. 21230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21230 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 14/03/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 450
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 20574/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AO, n. a Napoli il 3/1/1975;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 18/3/2011 (n. 374/10);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Rosario Giovanni Russo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 6/9/2010 il G.I.P. del Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio avanzata dall'imputato AN AO.
A seguito di ricorso in opposizione, presentato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, il Tribunale di Napoli confermava il provvedimento di rigetto. Osservava il giudice di merito che il AN risultava condannato per il delitto di tentata estorsione, aggravata dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. Pertanto a suo carico militava la presunzione di superamento del reddito prevista dal cit. D.P.R., art. 76, comma 4 bis, non contraddetta dalle allegazioni difensive e che inibiva il riconoscimento del beneficio.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando la erronea applicazione della legge, in quanto prevedendo il cit. D.P.R., art. 76, comma 4 bis una mera presunzione relativa, come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 139 del 2010, le allegazioni difensive dovevano essere ritenute sufficienti a dimostrare la situazione di non abbienza del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Va ricordato che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4 bis (T.u. Spese di Giustizia), stabilisce che "Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli art.416 bis c.p., D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 quater, art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, e art. 74, comma 1, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti".
La disposizione, come reso palese dalla lettera della legge, prevede una presunzione di superamento del limite di reddito per quei soggetti già condannati per gravissimi reati, in relazione alla commissione dei quali, secondo massime di esperienza, si ritiene che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti.
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 139 del 2010, detta presunzione deve ritenersi relativa e non assoluta, determinando semplicemente una inversione dell'onere della prova circa l'entità dei redditi. Ha ritenuto la Corte che se è vero che non può ritenersi irragionevole che, sulla base della comune esperienza, il legislatore presuma che l'appartenente ad un'organizzazione criminale abbia tratto dalla sua attività delittuosa profitti sufficienti ad escluderlo in permanenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
tuttavia, contrasta con i principi costituzionali il carattere assoluto di tale presunzione, che determina un'esclusione irrimediabile. Peraltro, l'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria non elimina dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare un'inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Ne consegue che spetta dunque, al richiedente dimostrare il suo stato di "non abbienza", non già con una semplice autocertificazione ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco la propria effettiva situazione economico-patrimoniale; circostanze che spetta poi al giudice verificare rigorosamente.
3.2. Ciò premesso, il ricorrente pretende di riscontrare una violazione di legge ed un difetto di motivazione nella valutazione da parte del Tribunale del mancato superamento della presunzione. Ha osservato il giudice di merito che la documentazione prodotta era costituita da:
- certificato di detenzione del AN a far data dal 24.2.2005;
- attestazione dei colloqui in carcere con i familiari nel periodo ricompreso tra il 21.12.2009 ed il 18.2.2011;
- estratto conto relativo al periodo da gennaio 2010 a febbraio 2011, rilasciato dall'Amministrazione Penitenziaria di Ancona, documentante gli introiti per il lavoro espletato e le spese sostenute dall'imputato in corso di detenzione;
- provvedimento del Tribunale Misure di Prevenzione di Napoli, in data 20.10.1998 di revoca della cauzione imposta al AN per grave disagio economico;
- decreto della Tribunale di Napoli, 3^ sezione penale, di ammissione del AN AO al patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 18.12.2008, nell'ambito del diverso procedimento penale;
Detta documentazione non era idonea a dimostrare il superamento della presunzione e ad attestare la situazione di impossidenza economica del richiedente. Infatti, oltre alla oggettiva irrilevanza dimostrativa di alcune allegazioni difensive (documentazione attestante i redditi del prevenuto prodotti in carcere nell'ultimo anno), andava considerato che il provvedimento di revoca della cauzione emesso dal Tribunale Mis. Prev. di Napoli in favore del AN risaliva all'anno 1998, dunque ad un epoca di molto precedente a quella cui si riferiscono le contestazioni di una partecipazione associativa al clan Longobardi/Beneduce, a far data dal 2003 e con condotta perdurante;
nonché agli specifici episodi di natura estorsiva, anche aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose, che sono stati commessi nell'anno 2004. Inoltre, la personale situazione di sofferenza finanziaria dell'imputato non poteva neppure essere agganciata al perdurante stato detentivo del medesimo (protrattosi ininterrottamente dal febbraio del 2005), considerata la natura associativa dei reati contestatigli. Infine, quanto ad una pregressa ammissione al gratuito patrocinio, il beneficio era stato concesso senza tenere conto della riforma dell'art. 76 cit., introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 12 ter, comma 1, lett. a), (conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125). Alla luce di quanto esposto, nessuna violazione di legge si è maturata, in quanto il Tribunale ha fatto legittimo uso del potere concessogli dalle norme richiamate per valutare la presenza o meno dei requisiti per l'ammissione al beneficio.
Inoltre, la motivazione del provvedimento, laddove ritiene non superata la presunzione del superamento dei limiti di reddito, appare coerentemente argomentata e non manifestamente illogica. All'infondatezza del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012