Sentenza 12 giugno 2001
Massime • 1
In tema di illecito aquiliano, l'accertamento del rapporto eziologico tra la condotta e l'evento dannoso rappresenta un'indagine di fatto devoluta al giudice di merito, incensurabile in Cassazione se sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la domanda del proprietario di un immobile, già adibito a cinema, poi occupato abusivamente e destinato a sede di comitato studentesco, domanda intesa ad ottenere il risarcimento dei danni da parte dell'ENEL, ritenuto corresponsabile degli stessi per avere reso possibile la erogazione di energia elettrica agli occupanti, in tal modo favorendo il godimento dell'immobile da parte degli stessi: il rigetto era stato motivato, con argomentazione ritenuta congrua dalla S.C., alla stregua della inesistenza della prova del nesso di causalità tra la condotta dell'ENEL e il danno al proprietario dell'immobile, non sussistendo elementi per concludere che l'energia elettrica fornita costituisse la fonte energetica, non altrimenti acquisibile, necessaria per l'occupazione).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5158 del 16https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 16/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 16/02/2022), n.5158 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere – Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 10486/2016 proposto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dell'Interno, Prefettura di Caserta, Prefettura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2001, n. 7935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7935 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere-
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SE N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO UD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 15, presso lo studio dell'avvocato VENTURI VALERIANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENEL SPA, in persona dell'Ing. Danilo Severini, Istintore e Capo della Divisione Distribuzione, elettivamente domiciliata in ROMA PZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato COLETTI PIERFILIPPO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.2380/97 della Corte d'Appello di ROMA Sezione Prima Civile, emessa il 4/6/1996 depositata il 14/07/97; R.G. 1679/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato VALERIANO VENTURI;
udito l'Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CO CL, proprietario di un immobile sito in Roma, in Via del Trullo 330, occupato abusivamente. dall'aprile 1987, da un sedicente comitato di studenti e disoccupati, conveniva in giudizio l'ENEL spa, assumendo che, avendo tale ente reso possibile la fornitura di energia elettrica agli occupanti, aveva di fatto favorito il godimento dell'immobile contro la volontà del proprietario, disapplicando la normativa relativa ai contratti di utenza e rendendosi così corresponsabile dei danni subiti dall'attore. La società convenuta respingeva l'addebito, deducendo, tra l'altro, l'assenza di nesso causale tra la propria condotta e il perdurare dell'occupazione dei locali.
Con sentenza del 27 dicembre 1994 l'adito Tribunale di Roma ha rigettato la domanda.
La Corte d'Appello, con la sentenza oggi impugnata, ha rigettato il gravame del soccombente.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il CO, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la società intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente lamenta la sommarietà
dell'indagine condotta dal giudice di merito e, dopo aver ricordato di aver sollecitato invano per cinque anni l'Ente a cessare l'erogazione di energia elettrica a favore degli occupanti, i quali ne avevano assoluto bisogno, essendo l'immobile privo di finestre, sostiene che questa condotta per lo meno colposa del convenuto, avendo avuto l'effetto di agevolare e rendere possibile il permanere dell'occupazione, configura un concorso nella produzione dell'evento dannoso, col conseguente obbligo solidale di risarcimento. Col secondo motivo, denunciando la violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), mancato esame della documentazione prodotta e delle prove orali, violazione del dovere di giudicare "juxta probata et alligata", omesso esame di un punto decisivo della controversia, il CO assume che il ragionamento del giudice di merito è viziato anche dal rifiuto delle prove richieste, che, se espletate, avrebbero portato a una conclusione diversa circa il reiterato e censurabile comportamento dell'ENEL, le sue ripetute omissioni e la sua responsabilità "in vigilando". La stessa assenza di nesso causale tra la condotta dell'ENEL e l'occupazione è stata affermata apoditticamente, senza dar ingresso alle istanze probatorie e in via del tutto presuntiva.
Col terzo mezzo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente rileva che la Corte, ammettendo le prove,
avrebbe meglio potuto riflettere che la facile disponibilità dell'energia elettrica da parte degli occupanti, dovuta al tollerante ed omissivo comportamento dell'Ente, contribuì a provocare la lesione del diritto di proprietà del CO. Il nesso di causalità tra erogazione e occupazione si sarebbe potuto negare solo se l'Ente, rispondendo alle innumerevoli segnalazioni del ricorrente, del tutto ignorate dal giudice di merito, accertato il clandestino e illegittimo uso denunciato, avesse negato l'erogazione. In questo quadro di chiara causazione o concausazione del danno la Corte sorprendentemente ha richiesto una prova superflua, quale quella dell'intenzione dell'ENEL di fornire una potenza tale da permettere l'illuminazione totale dell'immobile in questione. Questi primi tre motivi, da trattare congiuntamente per le loro connessioni, sono destituiti di fondamento.
La Corte d'appello ha rigettato la domanda sulla base di due argomentazioni: 1) non è provato ne' si è chiesto di provare che l'installazione, da parte dell'ENEL, di strumenti di erogazione di elettricità all'esterno del locale "de quo", sia stata intenzionalmente operata con una potenza tale da consentire un prevedibile uso dell'energia elettrica per l'illuminazione totale del locale in questione;
2) non emerge comunque un nesso di causalità tra detta erogazione e l'occupazione abusiva, non sussistendo elementi per concludere che l'energia elettrica fornita dall'ENEL costituisse la fonte energetica, non altrimenti acquisibile, assolutamente necessaria per l'occupazione.
Di queste due argomentazioni decisiva è in verità la seconda, con la quale la Corte, attraverso una valutazione globale di tutto il materiale probatorio e un ragionamento immune da vizi logici o errori giuridici, ha escluso il nesso di causalità tra l'erogazione dell'energia elettrica e il protrarsi dell'occupazione abusiva;
ed' è noto che, in tema di illecito aquiliano, l'accertamento del rapporto eziologico tra la condotta e l'evento di danno rappresenta un'indagine di fatto devoluta al giudice di merito, incensurabile in Cassazione se sorretta da adeguata motivazione.
A questo convincimento del giudice di merito il ricorrente oppone, in sostanza, sue personali valutazioni di colpevolezza, così introducendo, nella fase di legittimità, un'inammissibile istanza di riesame del merito della causa;
ne' può egli legittimamente dolersi della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, che a suo avviso avrebbero permesso di appurare la responsabilità dell'ENEL e di giungere così a una diversa decisione, perché, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non ha riprodotto le precise circostanze di fatto oggetto della prova orale ne' ha indicato la natura delle altre istanze istruttorie, così impedendo a questa Corte di valutarne, senza ricorrere ad altre fonti, la decisività.
Col quarto mezzo infine, denunciando la violazione degli artt. 7, 8, 25 e 45 della legge n. 47 del 1985 e 8 della legge della Regione Lazio n. 36 del 1987, il CO deduce che la fornitura di energie elettrica agli occupanti è avvenuta anche in spregio delle disposizioni legislative che prevedono, per i cambi di destinazione d'uso (nel caso da cinema a sede del comitato studentesco), il rilascio della, concessione edilizia, alla cui produzione è subordinata l'erogazione, che pertanto anche per questa ragione doveva essere negata.
È infondato anche quest'ultimo motivo.
Anzitutto il divieto legale, per le aziende erogatrici di servizi pubblici, di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione edilizia nonché ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977, non si attaglia, con ogni evidenza, alla fattispecie in esame, in cui non si configura, in senso proprio, un mutamento della destinazione d'uso bisognoso di concessione edilizia, dovendo la stessa essere giudicata solo alla stregua dei principi generali in tema di concorso nell'illecito aquiliano. In secondo luogo è fondamentale osservare che, una volta escluso dal giudice di merito, con valutazione insindacabile, che la condotta dell'ENEL si sia posta come concausa del protrarsi dell'occupazione, l'eventuale violazione della normativa sopra richiamata perde ogni rilievo e non vale, di per sè, ad integrare una responsabilità risarcitoria a favore del ricorrente.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2001