Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2002, n. 10540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10540 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPRIMA0540/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SAZIONE Oggetto PROCEDIMENTO EX ARTT, SEZIONE PRIMA CIVILE 2448 2450 C.C. NOMINA LIQUIDATORE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 4685/98 Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO 28443 Cron. Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 2146 Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 09/04/2002 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPRA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copie studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: .. per dirity 1,55 SPINA CAROLINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 20 LUG, 2002. IL CANCELLIERE DI S. RI MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato DI LAURO ALDO, rappresentata e difesa 711500 ANCELLERIA dagli avvocati IEVOLI RICCARDO, PROCACCINI ERNESTO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente 692 678
contro
RO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA G SAVERANO 35, presso lo l'avvocato CIANFONI GIORGIO, 2002 rappresenta difesae dall'avvocato PIAZZA GABRIELLO, 813 giusta procura a margine del controricorso;
1 ن ک م ی ا ر controricorrente - nonchè
contro
RO RI, domiciliata in ROMA VIA elettivamente ARCO DELLA CIAMBELLA 6, presso l'avvocato GAETA GIULIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CUCINELLA LUIGI ALDO, giusta mandato a margine del controricorso;
controricorrente nonchè
contro
BI NO;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di NAPOLI, ik depositato il 02/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito, per il ricorrente l'Avvocato Canitano con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Cenni sul procedimento Con istanza al Presidente del tribunale di Napoli, AR OT richiese, ai sensi degli artt. 2448 e 2450 cod. civ. che fosse nominato il liquidatore della 2 S.r.l. Cammarota. Dedusse di essere titolare di una quota di parte- cipazione alla suddetta società, pari al 50% del capi- tale sociale, paritaria rispetto a quella dell'altra socia AR NA;
B che a causa di un insanabile con- trasto insorto tra essi soci in ordine ai criteri di gestione della società, il funzionamento e erano divenuti impos- l'operatività di quest'ultima sibili, tant'è che né era stato approvato il bilancio per l'esercizio del 1995 né era stato possibile convo- care l'assemblea per l'approvazione del bilancio rela- tivo all'esercizio 1996; che il capitale sociale era "1 per le perdite veri- stato completamente azzerato 11 ricostituzioneficatesi e non si era provveduto alla per l'inattività dell'assemblea. Con decreto emesso il 2.7.1997, il presidente del tribunale provvide alla nomina del liquidatore per la società Cammarota S.r.l. avendo rilevato, sulla base della sola prospettazione della istante, che " la so- cietà, il cui capitale è rappresentato in quote eguali, trovavasi in una situazione di totale stallo;
che, in particolare, l'assemblea non era in condizione di assu- mere le decisioni fondamentali per la vita della socie- tà stessa, quali l'approvazione dei bilanci e le mano- vre sul capitale, necessarie a seguito delle rilevanti 3 perdite accumulate;
che la conflittualità tra i soci, appariva assolutamente insanabile in considerazione an- che della composizione del capitale sociale ". Avverso il decreto l'altra socia, AR NA, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, denunciandone l'illegittimità sotto vari profili: il decreto aveva assunto la fun- zione di dirimere un contrasto tra i soci in ordine all'esistenza meno di una situazione oggettiva rilevan- te ai fini dello scioglimento della società, onde esso assumeva il contenuto sostanziale di sentenza;
il de- creto stesso era stato emesso sul presupposto di un h dissidio tra i soci;
era stato violato il principio del contraddittorio in quanto non era stato aperto il procedimento camerale. Resistono con controricorso sia la OT che il nominato liquidatore della S.r.l. Cammarota. La ricorrente ha depositato memorie. Motivi della decisione Questa Corte ha già più volte statuito ( da ultimo con le sentenze n. 11798 del 1998, n. 845 del 2000 e n. 1504 del 2001 ) che il decreto con il quale il presi- dente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società di capitali per impossibili- tà di funzionamento dell'assemblea 1 art. 2450 comma 4 متاز terzo C.C. non è suscettibile di ricorso per cassa- zione ex art. 111 Cost. per il suo carattere di provve- dimento di volontaria giurisdizione privo di qualsivo- glia contenuto decisorio, senza che assuma rilievo la circostanza che, in ordine alla sussistenza о meno di una causa di scioglimento della società, sia insorto un contrasto tra i soci. E' il caso di specie. Il presidente del tribunale ha infatti provveduto alla nomina del liquidatore per la S.r.l. Cammarota sul solo rilievo della impossibili- tà di funzionamento dell'assemblea in conseguenza della composizione paritaria, tra due soli soci, del capitale 100T 129,11 sociale. Il ricorso dunque inammissibile. 456T 20,66 | FOT. 149,77 Ragioni di equità inducono la Corte a disporre che restino compensate tra le parti le spese del giudizio. 80658410
P.Q.M.
173,77 La Corte dichiara il ricorso inammissibile e com- pensa le spese del giudizio. Così deciso addì 9 aprile 2002 nella camera di con- siglio della prima sezione civile della Corte di Cassa- zione. ConsigliereIl Consigliere estensore Il Presidente Angelo Angelo Grieço Walter Celentano Mele Gwen COR SIZIONE Deposit IL CANCELLIERE 11 13箱G 2 082 Andrea Sanchi A CANCELLIERE вания