Sentenza 26 febbraio 1999
Massime • 1
Il principio, enunciato in una decisione in materia disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense, secondo cui viola la deontologia professionale l'instaurazione da parte di un avvocato di una prassi consistente nella richiesta indiscriminata ad ogni cliente di emolumenti stabiliti in misura corrispondente a quella massima prevista dalle tariffe forensi o di compensi diversi e maggiori di quelli tariffariamente previsti - in quanto si pone in contrasto con un principio consuetudinario recepito nel codice deontologico forense approvato il 17 aprile 1997, per il quale di massima l'avvocato non deve chiedere compensi sproporzionati all'attività in concreto svolta e il cliente, a sua volta, ha diritto di pagare compensi ragguagliati alla quantità e qualità delle prestazioni di fatto ricevute -, non è in contraddizione con il principio più generico circa l'ammissibilità e la validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi; ne consegue l'inidoneità, in relazione ad una decisione in tal senso motivata, del motivo di ricorso per cassazione basato sul richiamo di quest'ultimo principio. (Nella specie, l'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare faceva sottoscrivere ai clienti clausole, contenute nei mandati a margine degli atti processuali, prevedenti l'obbligo di pagamento delle competenze professionali nel massimo di tariffa, nonché l'equiparazione ai fini del compenso delle conferenze telefoniche alle conferenze di trattazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/02/1999, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AL VESSIA - Primo Presidente F.F. -
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNANTONIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BE AL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 46, presso lo studio dell'avvocato SETTIMIO CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 166/97 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 30/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Brescia, con provvedimento del 2 ottobre 1995, irrogò la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio dell'attività professionale per la durata di sei mesi all'Avvocato Aldo Bellitti, ravvisato responsabile di aver violato, nel corso del 1994, i doveri di lealtà, correttezza, probità e decoro professionale per essersi fatto rilasciare, in relazione ad alcune cause promosse per conto di diversi clienti, procure, apposte con timbro a margine degli atti istitutivi dei giudizi, che contemplavano a) - attribunazione della facoltà di sottoscrivere titoli di credito a nome del mandante in proprio favore, b) - approvazione preventiva del proprio operato con esclusione di ogni obbligo di rendiconto, c) - autorizzazione a ritenere le somme incassate per conto del mandante in conto delle spese e competenze da questo dovutegli per l'attività professionale svolta, d) - impegno del mandante di pagare le competenze nella misura massima prevista dalla tariffa professionale, e) - equiparazione, ai fini del compenso, delle conferenze telefoniche a quelle di trattazione "da applicarsi alla tabella per le prestazioni giudiziali", in deroga alla tariffa professionale per la quale dette conferenze risultavano previste solo per le prestazioni in materia stragiudiziale, comprendendo detta tariffa un solo diritto per le comunicazioni con il cliente, nonché, da ultimo, f) assunzione di responsabilità personale del rappresentante delle società mandanti per le obbligazioni aventi il titolo nell'incarico professionale conferito da dette società, oltre che facoltà di recedere dall'incarico anche senza giusta causa.
Sul gravame dell'Avvocato Aldo Bellitti, il Consiglio nazionale forense, con decisione del 22 marzo/30 dicembre 1997, disattesa l'impugnazione, confermò il provvedimento contestato, per quanto qui può rilevare, considerando essere stata ritualmente esercitata l'azione disciplinare, per risultare validamente notifica all'incolpato la comunicazione dell'apertura del procedimento disciplinare il 2 giugno 1995; essere dimostrata la sussistenza di tutti i fatti materiali come sopra ascritti al reclamante, e doversi ritenere l'attitudine degli stessi ad integrare illecito disciplinare, in particolare, con riferimento all'imposizione ai clienti dell'obbligo di pagare il compenso nella misura massima prevista dalla tariffa forense e di retribuire le conferenze telefoniche con il corrispettivo dovuto, in materia giudiziale, per le consultazioni, ravvisata integrante fatto suscettibile di "comprimere il diritto del cliente" di pagare le prestazioni ricevute in misura proporzionale alla qualità di queste ed in conformità della tariffa;
doversi considerare la sanzione irrogata adeguata e congrua, tenuto conto della gravità e della molteplicità degli illeciti commessi.
L'Avvocato Aldo Bellitti ricorre, con tre motivi, per la cassazione della decisione suindicata, notificatagli il 10 febbraio 1998. Il ricorso è stato notificato al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione ed all'Ordine degli avvocati di Brescia, rispettivamente il 4 ed il 7 marzo 1998.
L'Ordine degli avvocati di Brescia non ha svolto attività difensiva nella presente sede.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - Il consiglio nazionale forense, con la decisione qui contestata, ha rigettato il gravame, a suo tempo, prodotto dall'Avv. Aldo Bellitti avverso il provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Brescia in data 2 ottobre 1995 che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di due mesi: ha ancorato la pronuncia di conferma del provvedimento reclamato, fra l'altro, al rilievo dell'infondatezza dell'assunto difensivo con il quale l'attuale ricorrente aveva dedotto la nullità dell'intero procedimento disciplinare intentato nei suoi confronti in ragione della mancata ricezione da parte sua della comunicazione del relativo inizio, testualmente rilevando, al considerato riguardo, che "non è stata, infine, sostenuta con specifici riferimenti l'asserita mancata ricezione della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare del 2 giugno 1995: in atti vi è la prova dell'avviso di ricevimento".
L'Avv. Aldo Bellitti, con il primo motivo di ricorso, accampa che "la sentenza del C.N.F. va annullata (per) violazione di legge (e, in particolare, dell'art. 47 R.D. 22.01.34 n. 37, per aver omesso l'immediata ed esatta comunicazione dell'apertura del procedimento disciplinare nonché omesso di indicare il Consigliere Istruttore":
sulla premessa (logica) che "nel caso di omessa comunicazione (del relativo inizio) il procedimento (disciplinare) è nullo", e che "la comunicazione deve contenere la nomina del relatore" per essere valida, denuncia che, nella fattispecie, non risulterebbe dimostrata l'effettiva ricezione da parte di esso ricorrente della comunicazione di avvio del procedimento che gli sarebbe stata dovuta;
fa presente che nella "ricevuta di ritorno" (della raccomandata postale del 2 giugno 1995, con la quale l'atto considerato, comunque mancante della nomina del relatore, gli era stato trasmesso) risulta contenuto un attestato di ricevimento sottoscritto, in veste di consegnatario, da un non meglio qualificato "Iuppi", e lamenta che "l'affermazione implicita contenuta nella sentenza del C.N.F. dell'avvenuta comunicazione di apertura del procedimento disciplinare non ha alcuna spiegazione logico - giuridica", in quanto "in sostanza non viene spiegato.... perché la sottoscrizione Iuppi sia da attribuire in quale modo diretto o indiretto all'avv. Bellitti", e si dà così luogo a "violazione di legge o omessa motivazione".
La censura non è meritevole di ingresso.
A) - Il ricorrente, con il mezzo di gravame in argomento, denuncia la riscontrabilità di una, assunta, irregolarità invalidante il procedimento disciplinare nei termini suesposti svoltosi nei suoi confronti, e, quindi, di un preteso, errore di attività. In relazione alla doglianza considerata il difetto di motivazione della decisione impugnata è da ritenere inappropriatamente prospettato, in quanto in tema di errori c.d. in procedendo questa Corte di cassazione ha autonomi poteri di diretto controllo degli atti procedimentali e di valutazione e degli stessi con cognizione piena, indipendentemente dalla eventuale esistenza, sufficienza e congruenza della motivazione adottata al riguardo dal giudice del merito, e, quindi, resta inconfigurabile in proposito un qualsiasi vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità ex art.360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. e/o ex art. 111, comma 1, della Costituzione.
B) - L'art. 47, comma 1, r.d. 22.1.1934 n. 37 prescrive che il consiglio dell'ordine degli avvocati che promuova un procedimento disciplinare nei confronti di uno dei suoi iscritti debba dare a questo, ed al p.m., un'immediata comunicazione dell'intervenuto inizio del procedimento recante "la enunciazione sommaria" dei fatti oggetto dell'intrapresa inchiesta.
La lagnanza del ricorrente circa l'inosservanza nella fattispecie dell'obbligo di informativa considerato trova sicura smentita nelle emergenze documentali esistenti nell'incarto processuale. Ed invero, dagli atti (v., doc. n. 2 del fascicolo d'ufficio della fase procedimentale svoltasi dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia) risulta - e la circostanza non è contestata dal ricorrente -, da un lato, che il 25 gennaio 1995 venne validamente significato all'Avv. Bellitti l'avvio a suo carico di un'inchiesta disciplinare in relazione ad anomalie riscontrate con riferimento ad un mandato difensivo fattosi rilasciare da un cliente, e, dall'altro, che con successiva comunicazione del 23 marzo 1995 (v., doc. n. 4 del fascicolo surrichiamato), anche questa indiscussamente portata a tempestiva conoscenza dell'interessato, fu a costui contestato di aver posto in essere i comportamenti dettagliatamente descritti in narrativa, per rispondere dei quali venne poi rinviato a giudizio ex art. 47, comma 3, r.d. n. 37 del 1934, nel quadro dei rapporti professionali intrattenuti con altri due clienti.
Nella situazione così illustrata, tenuto conto del dato che la contestazione da farsi con la comunicazione di cui alla ripetuta disposizione dell'art. 47, comma 1, r.d. 22.1.1934 n. 37 deve riguardare una "enunciazione dei fatti sommaria", da intendersi, perciò, integrabile all'esito dell'inchiesta a tale atto successiva e suscettibile di cristallizzazione soltanto con l'atto del rinvio dell'incolpato a giudizio, a prescindere dalla dedotta inettitudine a produrre effetti della surrichiamata, terza, comunicazione in data 2/3 giugno 1995, nel caso esaminato, l'obbligo di informativa in argomento deve essere ravvisato adempiuto.
C) - Del tutto inconsistente, poi, si appalesa la lamentale del ricorrente attinente alla, presunta, nullità della comunicazione di avvio del procedimento da tagli ai sensi del ridetto art. 47, comma 1, r.d. n. 37 del 1934 che dovrebbe correlarsi alla, accampata,
mancanza in tale atto della nomina del relatore incaricato della conduzione dell'inchiesta.
A prescindere, invero, da ogni altra, pur fattibile, osservazione, sul tema è sufficiente evidenziare che l'iniziale comunicazione di avvio del procedimento disciplinare in discorso, come detto, significata allo odierno ricorrente il 25 gennaio 1995, reca l'indicazione del nominativo del relatore, sicché l'esaminata lagnanza non ha reale ragion d'essere.
D) - Corollario delle considerazioni di cui alle lettere precedenti è che va esclusa la riscontrabilità della dedotta nullità del procedimento disciplinare di cui trattasi.
2) - Il Consiglio nazionale forense, con la decisione impugnata, ha ritenuto, e sanzionato, la responsabilità disciplinare dell'Avv. Aldo Bellitti in relazione ad un comportamento consistito nel farsi rilasciare da diversi clienti, con riferimento ad incarichi professionali comportanti svolgimento in favore degli stessi di prestazioni giudiziali in materia civile, procure documentate da timbratura apposta a margine degli atti istitutivi dei processi a termini dell'art. 83, comma 3, cod. proc. civ., contemplanti a) - l'attribuzione delle facoltà di sottoscrivere titoli di credito in nome e per conto del mandante ed in favore proprio, b) - approvazione preventiva del proprio operato, con esclusione di ogni obbligo di rendiconto, c) - autorizzazione a ritenere le somme incassate in conto dei dovuti emolumenti, d) - assunzione di responsabilità personale del rappresentante delle società mandanti per le obbligazioni aventi il titolo negli incarichi professionali conferiti da dette società, e attribuzione della facoltà di recesso dagli incarichi anche senza giusta causa, e) - impegno del mandante di pagare sempre emolumenti ragguagliati ai massimi previsti nella tariffa professionale, f) - previsione della remunerabilità delle conferenze telefoniche con i compensi, maggiori, previsti dalla tariffa forense per le c.d. conferenze di trattazione. Il giudice disciplinare, per ciò che concerne specificamente le contestazioni di cui sub e) ed f), ha motivato la pronuncia, osservando essere "incontestabile.... che l'accordo con il proprio assistito per il pagamento degli onorari nel massimo è consentito ed è lecito, non in via preventiva, indistinta, indifferenziata e generalizzata, bensì ogni qualvolta la prestazione presenti qualità e peculiarità che, in base a precise disposizioni di legge, ne consentono la liquidazione dei compensi nel massimo"; non esservi "dubbio, quindi, che tale clausola comprime il diritto del cliente di pretendere il pagamento di una prestazione rapportata alla sua qualità"; non essere "le telefonate prestazioni stragiudiziali", e, in ogni caso, rivenirsi nella "tariffa.... la corrispondente voce delle consultazioni con il cliente che si esaurisce in un solo diritto", ed essere stato scorretto, perciò, l'"aver ottenuto dal mandatario la (preventiva e generalizzata) equiparazione delle conferenze telefoniche con le conferenze di trattazione", in tal guisa imponendo al medesimo "un compenso non previsto dalle tariffe, senza indicare la ragione di siffatta violazione".
L'Avv. Aldo Bellitti, con il secondo mezzo di ricorso, deduce che, negli illustri sensi statuendo in suo danno, il Consiglio nazionale forense sarebbe incorso in violazione dell'"art. 2233 cod. civ. per non aver considerato la convenzione tra le parti fonte primaria rispetto alle tariffe professionali e consequenzialmente per non aver ritenuto deontologicamente corretto l'utilizzo della convenzione con i propri clienti": premessa la indiscutibilità della riducibilità nel paradigma dell'illecito disciplinare delle contestazioni di cui alle lettere da a) a d), sostiene, in definitiva, doversi, viceversa, ritenere "conformi alla deontologia" le clausole delle discusse procure recanti, per un verso, imposizione al mandante dell'impegno al pagamento delle competenze nella misura massima prevista dalla tariffa forense, nonché, per un altro, equiparazione delle conferenze telefoniche con le conferenze di trattazione;
discendere la liceità delle considerate clausole "dalla libertà contrattuale prevista dall'art. 2333 codice civile", alla stregua del dettato del quale dovrebbesi ritenere che, ai fini della determinazione del compenso dovuto all'avvocato, salvo l'ineludibile rispetto dei minimi tariffari", solo in mancanza di convenzione fra le parti si applicano le tariffe, "queste costituendo una fonte sussidiaria e suppletiva". La censura non coglie il segno.
Ed invero, la ratio decidendi della pronuncia contestata non si incentra sull'affermazione dell'illiceità ed inammissibilità di ogni convenzione che, con riferimento a singoli rapporti di clientela, preveda l'attribuzione all'avvocato di compensi determinati in misura eccedente quella stabilita dalle tariffe forensi (affermazione che, se riscontrata, sarebbe da ravvisare senz'altro inaccettabile: cfr., al riguardo, ad esempio, Cass. sez. 2 civ., sent. n. 7051 del 5.7.1990), ma si basa sulla, diversa, asserzione secondo la quale deve essere ritenuta contraria alla deontologia professionale l'instaurazione da parte dell'avvocato di una prassi che si risolva nella richiesta indiscriminata ad ogni cliente di emolumenti stabiliti in misura corrispondente a quella massima prevista dalle tariffe forensi o di compensi diversi e maggiori di quelli tariffariamente previsti, tale prassi ponendosi in contrasto con il principio deontologico consuetudinario - in atto recepito nel c.d. codice deontologico forense, approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997 -, per il quale l'avvocato, di massima, non deve chiedere compensi sproporzionati all'attività in concreto svolta, e, correlativamente, il cliente ha diritto di pagare al professionista emolumenti ragguagliati alla quantità ed alla qualità delle prestazioni nel fatto ricevute. L'affermazione considerata, in linea di principio corretta e condivisibile, non risulta specificamente censurata nella presente sede, e, pertanto, non resta intaccata dall'esaminato mezzo di impugnazione.
Consequenzialmente, anche il secondo motivo di ricorso va disatteso. Prima di concludere sul tema, giova evidenziare che si appalesa del tutto inconferente il richiamo fatto dal ricorrente, per supportare gli assunti qui prospettati, ai principi enunciati da Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza 18 giugno 1998 n. C - 35/96 e da Corte d'appello di Torino, sent. n. 791 dell'11 luglio 1998, le quali hanno ravvisato confliggenti con l'art. 85 del trattato C. e.e. gli accordi e le intese fra imprese lesivi della concorrenza e, la seconda, in particolare, le tariffe professionali forensi nelle disposizioni sanzionanti l'inderogabilità dei minimi tariffari, pronunciando, così su questione tutt'affatto diversa da quella qui in esame.
3) - Il Consiglio nazionale forense, con la decisione impugnata, confermando sul punto il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia in data 2 dicembre 1995, ha ratificato l'irrogazione all'Avv. Aldo Bellitti, ritenuto responsabile delle infrazioni della deontologia professionale di cui al paragrafo precedente, la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di due mesi, rilevando, a tale specifico proposito, che "adeguata e congrua si è palesata" la delibera adottata in prime cure "per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio inflitto", e che "la sanzione irrogata non è stata certamente inflitta per le opinioni espresse e/o le difese spiegate" dall'incolpato, "anche esse, peraltro, meritevoli di censura per la indeterminatezza e la genericità che le ha contraddistinte, ma soprattutto avuto riguardo alla gravità e molteplicità degli addebiti contestati al professionista".
L'Avv. Aldo Bellitti, con il terzo mezzo di ricorso, censura la pronuncia così resa dal giudice disciplinare assumendola inficiata da "violazione (dell')art. 132 c.p.c. n. 4 in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza e (dell')art. 360 c.p.c. n. 5 per violazione di legge consistente nella omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della questione", nella realtà, lamentando, da un lato, non avere il giudice anzidetto tenuto conto, nella determinazione della sanzione, della, pur provata, circostanza che esso ricorrente, in costanza del procedimento disciplinare, si era attivato per desistere dal comportamento deontologicamente eterodosso ascrittogli, e, dall'altro, avere detto giudice confermato la irrogazione della discussa sanzione disciplinare sulla base di una motivazione diversa e contraddittoria rispetto a quella stata a fondamento del provvedimento dinanzi a lui reclamato. Il mezzo non merita di essere atteso.
A) - Non incorre in nessuna violazione di legge, e segnatamente nella violazione dell'obbligo di motivare le proprie decisioni sancito, primieramente, dall'art. 111, comma 1, della Costituzione, il Consiglio nazionale forense quando confermi un provvedimento dinanzi a sè impugnato sulla base di una ratio decidendi diversa da quella risultante da tale provvedimento (cfr., in terminis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 52 del 15.1.1969). B) - Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, ricorribili per cassazione a mente dell'art. 56 r.d.l. 27.11.1933 n. 1578, quante volte i motivi di ricorso prospettino, non violazioni di norme di diritto sostanziale o processuale ma, vizi di motivazione sono passibili di sindacato da parte di questa Corte, non già a sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., per insufficienza e/o contraddittorietà della ratio decidendi, ma, ai termini dell'art. 111 della Costituzione, e, cioè, solo in quanto la motivazione manchi del tutto, sia solo apparente, non si presenti logicamente ricostruibile, o sia priva di ogni congruenza rispetto ai fatti accertati dal giudice disciplinare (cfr., in tal senso, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 1081 del 5.2.1997, id., sent. n. 8589 del 5.9.1997, id., sent. n. 764 del 26.1.1998). Nella fattispecie, la decisione impugnata si rivela sorretta da una motivazione reale, logica e pertinente al relativo dictum - essendo stata rapportata la determinazione della contestata sanzione alla gravità ed alla molteplicità degli illeciti disciplinari accertati - e, perciò, resta esclusa la riscontrabilità di un vizio della ratio decidendi suscettibile di rilevare nella presente sede a mente dell'art. 111 della Costituzione (nella irrilevanza della dedotta insufficienza di motivazione da raccordarsi, ex art. 360, comma 1 n.5, cod. proc. civ., ad asserita, inadeguatezza della valutazione di determinate emergenze istruttorie).
4) - In conclusione, il ricorso, nell'acclarata inaccoglibilità dei motivi articolati per suffragarlo, va rigettato.
5) - Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia, intimato, non ha svolto attività difensiva nella presente sede, e, perciò, non deve provvedersi su sue spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civile della Corte di Cassazione, il 22 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1999