Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1308
CASS
Sentenza 1 febbraio 2002

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Nel pignoramento presso terzi, l'udienza indicata dall'art. 547 cod. proc. civ. svolge, rispetto agli atti esecutivi compiuti anteriormente all'udienza stessa, la funzione preclusiva che le udienze di cui agli artt. 530 e 569 svolgono, rispettivamente, per l'espropriazione mobiliare e per quella immobiliare. Consegue che il vizio dell'atto di pignoramento consistente nella mancanza in esso dell'intimazione del debitore indicata dall'art. 492 cod. proc. civ. dev'essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi non oltre il termine di cinque giorni dall'udienza fissata, a norma dell'art. 547, per la citazione del terzo e del debitore (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice dell'esecuzione che, nel decidere sull'opposizione agli atti esecutivi, si era consapevolmente discostato da detto principio, facendo decorrere il termine per l'opposizione dal momento dell'effettiva conoscenza del vizio sopracitato).

Il debitore può contestare la validità del precetto sottoscritto da procuratore, di cui si assume il difetto di rappresentanza, solo mediante l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di cinque giorni dalla notifica del precetto stesso (art. 617 cod. proc. civ.). Tale vizio attiene alla validità processuale dell'atto, e non è in grado, in mancanza di detta opposizione, di riflettersi sugli atti successivi che da esso dipendono, quali il pignoramento, risultando, in tal caso, sanato dal mancato esperimento dell'opposizione.

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  • 1Atti prodromici non impugnati:
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1308
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1308
Data del deposito : 1 febbraio 2002

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