Sentenza 1 febbraio 2002
Massime • 2
Nel pignoramento presso terzi, l'udienza indicata dall'art. 547 cod. proc. civ. svolge, rispetto agli atti esecutivi compiuti anteriormente all'udienza stessa, la funzione preclusiva che le udienze di cui agli artt. 530 e 569 svolgono, rispettivamente, per l'espropriazione mobiliare e per quella immobiliare. Consegue che il vizio dell'atto di pignoramento consistente nella mancanza in esso dell'intimazione del debitore indicata dall'art. 492 cod. proc. civ. dev'essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi non oltre il termine di cinque giorni dall'udienza fissata, a norma dell'art. 547, per la citazione del terzo e del debitore (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice dell'esecuzione che, nel decidere sull'opposizione agli atti esecutivi, si era consapevolmente discostato da detto principio, facendo decorrere il termine per l'opposizione dal momento dell'effettiva conoscenza del vizio sopracitato).
Il debitore può contestare la validità del precetto sottoscritto da procuratore, di cui si assume il difetto di rappresentanza, solo mediante l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di cinque giorni dalla notifica del precetto stesso (art. 617 cod. proc. civ.). Tale vizio attiene alla validità processuale dell'atto, e non è in grado, in mancanza di detta opposizione, di riflettersi sugli atti successivi che da esso dipendono, quali il pignoramento, risultando, in tal caso, sanato dal mancato esperimento dell'opposizione.
Commentario • 1
- 1. Atti prodromici non impugnati:https://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Francesco TRIFONE - Rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BO SE, elettivamente domiciliato in ROMA L.TEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che lo difende unitamente agli avvocati SE CORIELLI, ELENA CORIELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AC RL, RL RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO RLNO, difesi dall'avvocato ANNA MARIA CIPOLLA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2439/99 del Tribunale di MILANO, sezione VI emessa il 15/7/1999, depositata il 19/07/99; RG.12634/99, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo, assorbito il 2.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di intimazione di precetto di pagamento della complessiva somma di lire 19.334.076, basato su titolo esecutivo di formazione giudiziale, AR ME e CA AC, creditori di IU EL, procedevano al pignoramento -nella forma presso terzi, con atto notificato il 23.9.1998 alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde nella dipendenza di Peschiera Borromeo- delle somme depositate sul conto corrente del debitore.
Per la dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c. veniva fissata la udienza del 30.11.1998.
Con ricorso depositato il 23.10.1998 il debitore IU EL, opponendosi agli atti esecutivi promossi nei suoi confronti, chiedeva che fosse dichiarata la nullità dell'eseguito pignoramento presso la Cassa di Risparmio, in quanto il precetto ed il pignoramento risultavano sottoscritti da difensore sprovvisto di mandato e poiché l'atto di pignoramento non conteneva, ai sensi dell'art. 492 c.p.c., la ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito azionato.
L'adito tribunale di Milano in formazione monocratica rigettava la opposizione, con totale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, considerando che la procura "ad litem" conferita dai creditori al loro difensore per la fase del merito, nella quale il titolo esecutivo si era formato, risultava estesa anche alla eventuale fase esecutiva e che, per il resto, la avanzata opposizione ex art. 617 c.p.c. era inammissibile per tardività, essendo stata essa proposta oltre il termine di cinque giorni dall'avvenuta notificazione dell'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 543, comma 1, stesso codice.
Circa la ritenuta inammissibilità della opposizione di rito, il tribunale precisava di non condividere l'orientamento espresso da questo giudice di legittimità - secondo cui lo sbarramento temporale rispetto alla rilevabilità del vizio dedotto deve individuarsi a decorrere dall'udienza di cui all'art. 547 c.p.c.- e considerava, invece, che, nella specie, il "dies a quo" del termine di cui all'art. 617 c.p.c. doveva farsi coincidere con il momento in cui l'esistenza dell'atto viziato viene resa palese alla parte, interessata a farne valere la invalidità, ovvero con il momento in cui la stessa ha avuto conoscenza legale dell'atto successivo, del quale quello viziato costituisce il presupposto necessario. Con la conseguenza che, avendo il debitore opponente ricevuto la notificazione dell'atto di pignoramento in data 23.9.1998, l'opposizione avrebbe dovuto necessariamente seguire nei cinque giorni seguenti.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso IU EL, il quale affida la impugnazione a due mezzi di doglianza, cui resistono con controricorso CA AC e AR ME. Il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione - denunciando la violazione la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 491, 492, 543, 547 e 617 c.p.c. nonché il vizio di motivazione sul punto- assume il ricorrente che il tribunale non avrebbe dovuto considerare inammissibile per tardività la opposizione ex art. 617 c.p.c., avente ad oggetto la nullità del pignoramento in quanto l'atto relativo non conteneva, ai sensi dell'art. 492, comma 1, stesso codice, la ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre i beni assoggettati alla espropriazione alla garanzia del credito.
Con il secondo mezzo di doglianza - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 83, 125 e 480 c.p.c. nonché il vizio di motivazione sul punto- assume il ricorrente che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'intimato precetto siccome sottoscritto da procuratore sprovvisto di procura apposta in calce al precetto medesimo. Deve essere esaminata per prima la questione relativa alla nullità del precetto, di cui al secondo mezzo di doglianza, datane la evidente priorità logica trattandosi di stabilire in ordine alla validità di atto che ha preceduto l'atto successivo di pignoramento e considerato che, nel contesto di simultaneo processo, entrambi gli atti hanno costituito l'oggetto di distinte opposizioni di rito ex art. 617 c.p.c., proposte congiuntamente con unico ricorso. La censura non è fondata.
Il giudice di merito ha ritenuto che, nella specie, il mancato conferimento di apposito mandato al procuratore nell'atto di precetto non poteva costituire motivo di invalidità dell'atto stesso dato che il mandato conferito all'avvocato nel giudizio di cognizione, in cui si era formato il titolo esecutivo azionato, era stato espressamente esteso anche all'eventuale processo di esecuzione, per cui, ai sensi dell'art. 83, ult. comma, c.p.c., risultava la espressa "volontà diversa" in deroga alla presunzione secondo cui la procura speciale si considera conferita soltanto per un determinato grado del giudizio.
Lo stesso giudice di merito ha, altresì, aggiunto che, comunque, ove anche il precetto si fosse potuto ritenere affetto dalla denunciata nullità, detta nullità sarebbe venuta meno per effetto di successiva ratifica dell'atto conseguente al pignoramento, che ad esso aveva fatto seguito, ne' sarebbe più deducibile in difetto di tempestiva sua denuncia, mediante opposizione ex art. 615 c.p.c., nei cinque giorni successivi alla intimazione.
Secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. 11736/92; Cass. 2024/94), il debitore può contestare la validità del precetto sottoscritto da procuratore, di cui si assume il difetto di rappresentanza, solo mediante la opposizione agli atti esecutivi nel termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto medesimo (art. 617 c.p.c.) senza che il vizio prospettato, attenendo alla validità processuale dell'atto, possa, in mancanza di detta opposizione, propagarsi a quelli successivi che da esso dipendono, quali il pignoramento, risultando sanato dal mancato esperimento dell'opposizione.
Del principio suddetto il giudice di merito ha fatto corretta ed esatta applicazione, laddove -secondo considerazione da ultimo formulata e da ritenere assorbente delle altre, relative alla sussistenza di valida procura anche per il giudizio di esecuzione e di avvenuta ratifica dell'atto- ha evidenziato come il precetto era stato intimato in data 18.7.1998 e la opposizione di forma, che detto atto pure riguardava, era seguita soltanto in data 23.10.1998 e, perciò, tardivamente.
Il secondo motivo del ricorso deve, pertanto, essere rigettato, restando così definitivamente accertata la validità dell'intimato precetto.
È, invece, fondata la censura, di cui al primo motivo del ricorso, con la quale il ricorrente denuncia la erronea statuizione di tardività della opposizione ex art. 617 c.p.c. avente ad oggetto l'atto di pignoramento del suo credito.
Questo giudice di legittimità ha già stabilito (Cass. 669/98) che, nel pignoramento presso terzi, l'udienza indicata dall'art. 547 c.p.c. svolge, rispetto agli atti esecutivi compiuti anteriormente all'udienza medesima, la funzione preclusiva che le udienze di cui agli artt. 530 e 569 stesso codice svolgono, rispettivamente, per la espropriazione mobiliare e per quella immobiliare. Di conseguenza - ha aggiunto pure questa Corte - il vizio dell'atto di pignoramento, consistente nella mancanza in esso dell'intimazione al debitore indicata dall'art. 492 c.p.c., deve essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi non oltre il termine di cinque giorni dalla udienza fissata a norma dell'art. 547 per la citazione del terzo e del debitore.
Dal suddetto principio di diritto il giudice di merito si è consapevolmente discostato ed ha considerato che, seppure lo sbarramento temporale rispetto alla rilevabilità del vizio dovrebbe individuarsi con decorrenza dalla udienza di cui all'art. 547 c.p.c. in analogia a quanto disposto dalle norme di cui agli artt. 530 e 569, il termine così individuato è quello ultimo, oltre il quale non è più possibile fare valere eventuali irregolarità degli atti esecutivi pregressi dei quali la parte non abbia già avuto legale conoscenza;
mentre, qualora la parte abbia avuto, in un momento precedente, palese conoscenza dell'atto, il "dies a quo" per il computo del termine, di cui al secondo comma dell'art. 617 c.p.c., non può farsi coincidere che in tal momento, siccome era avvenuto nel caso di specie, in cui la notificazione del pignoramento al debitore era avvenuta, ai sensi dell'art. 543, comma 1, c.p.c., in data 23.9.1998.
Ritiene, tuttavia, questa Corte che l'argomentazione svolta dalla impugnata sentenza a sostegno della diversità del "dies a quo" del termine di opposizione non può giustificare il superamento dell'indirizzo giurisprudenziale, di cui alla predetta sentenza n. 669/98, giacché non è esatto il rilievo che il termine debba decorrere dalla udienza di cui all'art. 547 c.p.c. solo nella ipotesi in cui la parte non abbia avuto legale conoscenza dell'atto di pignoramento prima della udienza stessa.
Occorre, invece, considerare che il pignoramento presso terzi deriva da fattispecie complessa, la cui attuazione comporta una progressione di elementi, tutti essenziali perché si compia l'effetto finale proprio del pignoramento e rispetto ai quali la dichiarazione del terzo, che deve essere necessariamente resa all'udienza di cui all'art. 547 c.p.c. nel contraddittorio del debitore esecutando, costituisce il momento perfezionativo di efficacia dell'atto.
Ne consegue che, potendo il pignoramento dirsi completato solo con l'adempimento finale della dichiarazione del terzo all'udienza, è da tale momento che decorre il termine di opposizione dell'atto "compiuto", secondo la formulazione letterale del secondo comma dell'art. 617 c.p.c., e che sorge anche l'interesse della parte a proporre la opposizione.
L'impugnata sentenza, in accoglimento del primo motivo, va, quindi, cassata e la decisione rimessa al giudice di rinvio, designato nel tribunale di Milano, che deciderà adeguandosi, sul punto, al ribadito principio circa la decorrenza del termine, per l'opposizione ex art. 617 c.p.c. in tema di pignoramento presso terzi, dalla udienza ex art. 547 c.p.c. alla quale è stata resa la positiva dichiarazione di quantità.
Il giudice di rinvio pronuncerà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e ne rigetta il secondo;
cassa in relazione la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al tribunale di Milano. Roma, 21 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria l'1 febbraio 2002