Sentenza 12 novembre 2019
Massime • 1
La causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen. è applicabile anche nel caso in cui il danno sia integralmente risarcito dalla compagnia assicuratrice dell'imputato, se sollecitata da quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2019, n. 10107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10107 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2019 |
Testo completo
1 0107-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 2139/2019 SALVATORE DOVERE UP 12/11/2019 DONATELLA FERRANTI - R.G.N. 33879/2019 ALDO ESPOSITO Relatore - VINCENZO PEZZELLA GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AI SA UM nato il [...] avverso la sentenza del 18/02/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato ALOISI SALVATORE del foro di MESSINA in difesa di PARTE CIVILE IA NI che insiste per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato COLAIACOMO GIUSEPPE del foro di VELLETRI in difesa di RESPONSABILE CIVILE SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP. in sostituzione dell'avvocato BUZZELLI DARIO del foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, che insiste per il rigetto del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 28 giugno 2017, ha rideterminato in mesi cin- que di reclusione, già condizionalmente sospesa, la pena inflitta a AL AM MA in relazione al reato di cui all'art. 590, commi primo e terzo, cod. pen. (perché, in violazione dell'art. 141 C.d.S., che impone al conducente di ridurre la velocità e, occorrendo, anche di fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, cagionava a RA IN una lesione personale grave consistita principalmente in frattura scomposta e pluriframmentaria dell'acetabolo sinistro con lussazione poste- riore della testa femorale omolaterale;
frattura scomposta di tibia e perone sinistro;
NE frattura apofisi traversa del V metamero lombare" della durata superiore a quaranta giorni"). L'ER procedeva alla guida di motocarro Piaggio Ape a velocità non prudenziale, in strada larga appena cm. 289 e investiva RA NI, che, alla guida di mo- tociclo Piaggio Beverly, procedeva in senso contrario, facendolo urtare violentemente contro il muro laterale in cemento e cagionandogli così le lesioni sopra specificate. Limitando la trattazione al punto rilevante per la presente decisione, la Corte di merito ha rigettato la richiesta di estinzione del reato per effetto dell'avvenuto risar- cimento della vittima da parte della compagnia assicuratrice per la cifra di euro cen- toventottomila. Ha rilevato che l'imputato, nel formulare motivi di appello nel merito, aveva mostrato di non aver riconosciuto la propria responsabilità e, pertanto, di non aver aderito al risarcimento del danno. Il risarcimento, peraltro, non aveva carattere satisfattivo, in quanto la stessa compagnia assicuratrice aveva quantificato la somma di euro settantottomilatrecento sul presupposto della sola liquidazione del 50% del danno non patrimoniale e della determinazione delle spese vive in euro tremilatre- cento;
la cifra di euro cinquantamila corrispondeva alla provvisionale imposta con la sentenza di primo grado.
2. L'AL, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 162 ter cod. pen.. Si deduce che, in sede di discussione dinanzi alla Corte di appello, la difesa aveva chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per avvenuto pagamento da parte della com- pagnia assicuratrice della somma di euro centoventottomila in favore della parte ci- ch vile. La motivazione resa dalla Corte territoriale per rigettare la richiesta di applica- zione dell'istituto in questione era illogica, in quanto l'atto di appello era stato propo- sto in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 162 ter cod. pen.; la richiesta difensiva era stata presentata alla prima udienza utile e preliminarmente ad ogni 3 decisione nel merito. Il risarcimento, peraltro, doveva essere ritenuto pienamente satisfattivo delle pretese della parte civile.
3. Con memoria difensiva del 25 ottobre 2019, la parte civile RA ON chiede dichiararsi l'inammissibilità del gravame, stante la tardività dell'appello o, in subordine, il rigetto del ricorso. Si rileva che l'imputato aveva presentato appello in data 10 novembre 2017, per cui esso doveva essere ritenuto tardivo perché il relativo termine era spirato il giorno precedente. Il Tribunale di Messina, infatti, aveva emesso sentenza in data 28 giugno 2017 e riservava il deposito delle motivazioni entro il termine di giorni novanta ex art. 585, comma 3, cod. proc. pen.. Pertanto, dal termine finale previsto per il depo- sito della sentenza (26 settembre 2017, data in cui era peraltro effettivamente de- positata) decorreva il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso. In ordine all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, risultava che, a seguito dell'incidente, lo RA, all'epoca diciottenne, aveva riportato un'invalidità perma- nente pari al 35% da r.c. e un'invalidità temporanea assoluta di giorni centottanta e parziale successiva pari al 50% per altri cento giorni. In conseguenza dell'incidente, la Commissione invalidi civili di Messina aveva ritenuto RA NI invalido nella misura del 46% a causa del sinistro in oggetto. Solo dopo la notifica dell'intimazione, in data 18 settembre 2017, la Cattolica Assicurazioni s.p.a. emetteva un bonifico a titolo di acconto. In data 10 novembre 2017, cioè successivamente all'entrata in vigore dell'art. 162 ter cod. pen., l'imputato proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, senza richiedere l'applicazione dell'art. 163 ter cod. pen. o un termine per provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento. Solo all'udienza del 10 dicembre 2018 l'imputato chiedeva dichiararsi l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen., avendo la compagnia assicurativa versato la somma di euro centoventot- tomila, e, in subordine, in caso di ritenuta insufficienza da parte della Corte di appello, la concessione di un termine di sessanta giorni per risarcire la persona offesa. La Corte di appello, ritenendo non congrua detta somma di danaro, concedeva il termine richiesto, ma l'imputato non offriva nulla ad integrazione dell'importo versato. Poiché tale ordinanza non era impugnata dall'imputato ne conseguiva l'inammissibilità del gravame. La Corte di appello ha rilevato che l'imputato non aveva mai rinunziato durante il corso del procedimento ai motivi di merito dell'appello proposto in data successiva (10 novembre 2017) all'intervenuto pagamento della somma a titolo di pagamento della provvisionale;
ha quindi osservato che l'imputato, pur avendo avanzato richie- sta ex art. 162 ter cod. pen., non aveva mai riconosciuto la propria responsabilità e non aveva formulato nessuna offerta alla persona offesa a titolo di integrale ripara- zione del danno derivante dalla condotta nonché all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato. La causa estintiva di cui all'art. 162 ter cod. pen. presupponeva condotte restitu- torie e/o risarcitorie personali, spontanee e non coartate. L'imputato non aveva mai risarcimento il danno o presentato un'offerta reale;
la compagnia assicurativa aveva effettuato un versamento in quanto costretta dall'efficacia esecutiva della provvisio- nale disposta con la sentenza di primo grado e del precetto notificato il 21 agosto 2017, senza aver fatto acquiescenza ai capi civili della sentenza e, pertanto, solo in via provvisoria e con diritto alla ripetizione, in caso di esito favorevole dell'impugna- zione svolta in grado di appello. Le gravi lesioni alla persona con irreversibile permanente indebolimento dell'or- gano motorio, limitazione funzionale all'arto inferiore sinistro, la deambulazione con grave zoppia e lo sfregio permanente al viso con disturbo post-traumatico conse- guenti all'incidente rendevano manifestamente infondato il gravame proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Preliminarmente, va evidenziata l'esattezza del rilievo difensivo in ordine alla pro- ponibilità della richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per ripara- zione del danno prevista dall'art. 162-ter cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge (Sez. 5, n. 27624 del 17/05/2019, Franz, Rv. 276895; Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, B., Rv. 273186), per cui la Corte territoriale ha erroneamente omesso di considerare l'offerta reale effettuata dall'imputato nel giudizio d'appello, dopo l'entrata in vigore dell'istituto.
1.1. Ulteriore aspetto da premettere, consiste nella possibilità di applicare l'istituto anche all'ipotesi di danno risarcito dalla compagnia assicuratrice. Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 5941 del 22/01/2009, Pagani, Rv. 242215) in tema di circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il legislatore ha privilegiato non concreto soddisfa- cimento degli interessi della persona offesa del reato, bensì l'aspetto psicologico e volontaristico della riparazione, ossia «la condotta del colpevole dopo il reato, come sintomo della sua attenuata capacità a delinquere». Con sentenza n. 138 del 20 aprile 1998, la Corte costituzionale, fondandosi sull'e- vento richiesto e sull'interesse della parte offesa, ha preso una decisa posizione circa la natura oggettiva della circostanza di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., prevedendo la necessaria riferibilità dell'evento risarcitorio all'imputato. 5 Ne consegue che, quanto ai reati colposi, la stipulazione di un'assicurazione e il rispetto degli obblighi assicurativi per salvaguardare la copertura dei danni derivati dall'attività pericolosa consentono di ritenere applicabile l'attenuante qualora il risar- cimento sia avvenuto ad opera dell'assicurazione, se sollecitata dall'autore del reato.
1.2. Secondo l'art. 162-ter cod. pen., nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiara- zione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, me- diante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Tale disposizione appare espressione della medesima ratio della circostanza atte- nuante sopra esaminata, per cui le valutazioni di cui al paragrafo precedente possono essere trasposte alla nuova causa estintiva. La manifestazione di un serio intento risarcitorio estrinsecatasi in atti concreti, quindi, anche in relazione all'istituto in esame, costituisce il dato rilevante ai fini dell'apprezzamento circa l'estensibilità del beneficio al soggetto che non abbia mate- rialmente risarcito il danno tramite danaro proveniente dal proprio patrimonio.
2. L'istituto in esame implica che la riparazione debba essere spontanea, integral- mente satisfattiva né indotta attraverso provvedimento giurisdizionale. Sotto tale profilo, con motivazione lineare e coerente, la Corte di appello ha cor- rettamente rilevato che l'imputato non aveva riconosciuto la propria responsabilità e ha logicamente ritenuto il risarcimento non integrale, perché la società assicuratrice aveva versato la somma di euro cinquantamila solo a titolo di provvisionale e quella di euro settantottomila a titolo del 50% del danno morale (come indicato dalla stessa compagnia assicuratrice). Il ricorrente, nell'affermare la tesi opposta, non svolge deduzioni critiche con ri- guardo ai punti, che hanno segnato lo sviluppo decisionale, sottraendosi ad uno spe- cifico confronto con le considerazioni attinenti alla natura non satisfattiva del risarci- mento.
3. Alla luce della manifesta infondatezza delle doglianze prospettate dall'AL, perde rilievo l'esame delle questioni prospettate dalla parte civile nella memoria di- fensiva. In ogni caso, il rilievo in ordine alla dedotta tardività dell'appello proposto dall'Al- jaier avrebbe dovuto formare oggetto di motivo di ricorso, per cui si tratta di que- h stione su cui si è formato il giudicato, non proponibile in sede di legittimità attraverso il deposito di note difensive. 6 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non sussi- - al versamento della somma di euro duemila in favorestendo ragioni di esonero della Cassa delle ammende. Il ricorrente va condannato altresì al rimborso delle spese sostenute della parte civile RA ON in questo giudizio di legittimità, che si ritiene equo liquidare in euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori come per legge ed euro centonovanta per spese vive.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Condanna il ricorrente alla rifusione alla parte civile RA ON delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori come per legge ed euro centonovanta per spese vive. Così deciso in Roma il 12 novembre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo EspositoEsposito Salvatore Dovere CORTE DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 MAR 2670 oggi, U A R P E S M R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO S Dr.ssa Gabriela Lamesta S A C 10