Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2016, n. 17010
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Sentenza 29 marzo 2016

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In tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all'Ente proprietario di una strada destinata ad uso pubblico una posizione di garanzia da cui deriva l'obbligo di vigilare affinchè quell'uso si svolga senza pericolo per gli utenti e che permane anche in caso di concessione di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione stradale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la pronuncia che aveva escluso la sussistenza di una posizione di garanzia in capo al direttore dei lavori dell'Ente proprietario della strada, in relazione ad un sinistro stradale verificatosi nel cantiere, limitandosi ad accertare che non risultavano sue ingerenze nell'organizzazione dei lavori né segnalazioni di pericolo o anomalie sul percorso).

Commentario1

  • 1Omicidio colposo: L'Ente proprietario di una strada, ad uso pubblico, riveste una posizione di garanzia
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    1. Con sentenza del 21 dicembre 2021, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa il 3 marzo 2020 dal Tribunale di Locri, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di C.D. e M.G. per il reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p. in danno di G.P. e, ritenute le già concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena, per ciascuno degli imputati, in anni uno di reclusione applicando ad entrambi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. è stata confermata la condanna di C. e M. - in solido con la responsabile civile Amministrazione Provinciale di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2016, n. 17010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17010
Data del deposito : 29 marzo 2016

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