Sentenza 5 giugno 2007
Massime • 1
Il pubblico amministratore committente non perde, in conseguenza dell'appalto dei lavori di manutenzione e sorveglianza delle strade, l'obbligo di vigilanza la cui omissione è fonte di responsabilità qualora concorrano le circostanze della conoscenza del pericolo, dell'evitabilità dell'evento lesivo occorso a terzi e dell'omissione dell'intervento diretto all'eliminazione del rischi. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la pronunzia di merito che aveva ritenuto il dirigente comunale colpevole di omicidio colposo ai danni del conducente di un ciclomotore caduto a causa del cattivo stato della strada, posto che era stato accertato che l'imputato aveva omesso di effettuare il controllo sui lavori di manutenzione dal Comune dati in appalto ad una ditta privata).
Commentario • 1
- 1. Omicidio colposo: L'Ente proprietario di una strada, ad uso pubblico, riveste una posizione di garanziahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
1. Con sentenza del 21 dicembre 2021, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa il 3 marzo 2020 dal Tribunale di Locri, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di C.D. e M.G. per il reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p. in danno di G.P. e, ritenute le già concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena, per ciascuno degli imputati, in anni uno di reclusione applicando ad entrambi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. è stata confermata la condanna di C. e M. - in solido con la responsabile civile Amministrazione Provinciale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2007, n. 37589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37589 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 05/06/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 841
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 28213/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE ER, n. a Roma il 23.11.1946;
avverso la sentenza in data 18 marzo 2004 della Corte di Appello di Roma;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Mario Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, avv. Gaetano Gaetani del Foro di San Benedetto del Tronto, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata ed ha depositato la nota spese;
udito il difensore dell'imputato, avv. Marco Maria Monaco del Foro di Roma che ha concluso per l'annullamento della sentenza. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza in primo grado emessa in data 11 novembre 2002 dal Tribunale della stessa città, assolveva NI MA dal reato contestatogli di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale ex art. 589 c.p. mentre dichiarava non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione nei confronti di TR ER e GU DI, e, riconosciuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 40%, riduceva conseguentemente la provvisionale ad Euro 30.000,00 per ciascuna delle parti civili.
Il grave sinistro stradale aveva coinvolto la giovane Di NG LV in data 3.4.1996, quando, percorrendo il sottovia Lungotevere Arnaldo da Brescia, alla guida di un ciclomotore, a causa di un dislivello di due tombini di circa 5 cm rispetto alla superficie stradale, perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo, riportando trauma cranico con esito mortale.
L'odierno ricorrente era stato chiamato a risponderne in qualità di dirigente del 12^ dipartimento - 2^ unità organizzativa del Comune di Roma e di direttore dei lavori nominato per conto dell'Amministrazione dello stesso Comune nell'ambito del contratto di appalto stipulato in data 11.2.1995 per la sorveglianza e la manutenzione delle opere d'arte stradali di rilievo (ponti, cavalcavia, sottovia, sottopassaggi ed opere simili). A carico del TR erano stati ravvisati profili di colpa generica, suo specie dell'imprudenza, imperizia e negligenza, in particolare perché, in violazione dell'obbligo di garanzia incombente per legge (artt. 2049 e 2051 c.c.) sul Comune di Roma, in quanto proprietario della sede stradale ed in violazione dell'obbligo di garanzia autoassunto per effetto di precedenti autonome iniziative di sorveglianza, ometteva di controllare adeguatamente lo stato della sede stradale di lungotevere Arnaldo da Brescia ed il rispetto delle prescrizioni inerenti la pavimentazione e conseguentemente di fornire istruzioni e di prescrivere alla ditta appaltatrice l'esecuzione dei lavori per l'eliminazione dello stato di pericolo scaturente dalla presenza di due tombini in successione con piano di coperchio non allineato al piano stradale e comunque ometteva di controllare l'esatto adempimento da parte della ditta appaltatrice dell'obbligo di sorvegliare tutta la zona dei lavori.
La sentenza, nel confermare, sia pure ai soli effetti civili, la penale responsabilità dell'imputato per il reato di omicidio colposo, evidenziava come sussistenti i profili di colpa contestati, in relazione alla violazione dell'obbligo gravante sul medesimo, nella qualità di direttore dei lavori per conto del Comune appaltante ex R.D. n. 350 del 1895, di verificare la puntuale esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte ed in conformità ai patti contrattuali. In particolare, i giudici dell'appello rilevavano che il TR, come da lui stesso dichiarato, effettuò i necessari sopralluoghi in data 13.7.1995, ad ultimazione dei lavori commissionati, senza però rilevare l'erronea quotazione dei tombini interessati dal sinistro stradale.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione TR ER, tramite due difensori.
Con il ricorso sottoscritto dall'avv. Giampaolo Filiani vengono articolati due motivi di censura.
Con il primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 521 c.p.p. sul rilievo che i giudici di merito avrebbero evidenziato un profilo di colpa non specificamente individuato prima facendola derivare dalla imperfetta esecuzione dei lavori svolti dalla ditta appaltatrice nel mese di luglio 1995, così violando il principio di necessaria correlazione tra la sentenza e la contestazione originaria, nella quale vi era una indicazione di condotte omissive con riferimento alla violazione della funzione di garanzia dallo stesso assunta, nella qualità di direttore tecnico del Comune appaltante. Tale violazione, si sostiene, avrebbe impedito una difesa adeguata, tale da consentire di dimostrare come nessun addebito potesse essere contestato all'imputato, il quale non aveva neanche eseguito il collaudo di quei lavori, effettuato da persona diversa. Con il secondo motivo, censura l'affermazione di responsabilità, prospettando la violazione di legge ed il difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità, contestando la sussistenza della posizione di garanzia in capo al TR, la cui fonte è stata individuata, invece, dalla Corte di merito nel R.D. n. 350 del 1895, richiamato dall'art. 5 del capitolato particolare di appalto, ma non menzionato nel capo di imputazione.
Sul punto, sostiene il ricorrente, che i giudici di appello avrebbero omesso di considerare l'efficacia giuridica della "delega di funzioni" conferita con il contratto di appalto relativo ai lavori di sorveglianza e manutenzione di opere stradali di rilievo, che avrebbe determinato il venir meno dell'obbligo di controllo e vigilanza in capo al delegante. Inoltre, la Corte di merito, avrebbe omesso di fornire risposta alle specifiche osservazioni formulate con i motivi di appello circa la concreta efficacia della "delega di funzioni" una volta appaltate dal Comune la manutenzione e la sorveglianza delle opere stradali.
Sotto altro profilo, censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, laddove si limita a formulare un giudizio di colpa generica dell'imputato, il quale, negligentemente, in sede di sopralluogo non avrebbe rilevato l'erronea quotazione dei tombini, senza alcun riferimento alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento. Infine, la sentenza avrebbe illogicamente omesso ogni riferimento alla circostanza che il collaudo era stata eseguito da persona diversa dal TR e, sempre illogicamente e contraddittoriamente, i giudici dell'appello avrebbero assolto il tecnico comunale, dipendente dell'imputato ed incaricato dell'effettivo controllo dei lavori. Infine, in violazione dei principi della sentenza Franzese, i giudici di merito, affermando che gli avallamene costituivano situazione di pericolo per la circolazione stradale e che necessariamente dovevano porsi in relazione eziologica con il sinistro, al quale aveva altresì contribuito il concorso di colpa della vittima, avrebbero deciso il caso concreto sulla scorta del criterio, ormai superato, dell'aumento del rischio.
L'esistenza di ragionevoli dubbi circa l'effettiva rilevanza causale delle presunte omissioni sarebbe stato inoltre dimostrato dal fatto che nessun altro incidente si era verificato in quel sottovia, a dimostrazione del fatto che il sinistro de quo era stato determinato esclusivamente dalla condotta di guida imprudente della vittima. L'avv. Teobaldo Vinci articola due motivi.
Con il primo, lamenta la violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione della normativa sul concorso di cause, giacché i giudici di merito avrebbero ricostruito illogicamente la dinamica del sinistro, privilegiando le dichiarazioni di un teste, rese a distanza di mesi dall'incidente anziché quelle rilasciate nell'immediatezza dei fatti dall'unica teste, trovata sul posto dalla polizia giudiziaria, che aveva accompagnato la vittima in gita. In particolare, i giudici del merito non avrebbero tenuto in considerazione che quest'ultima aveva dichiarato che: lo sbandamento del motorino era dovuto a cause non precisate;
la ragazza aveva rifiutato il casco;
il dislivello dei tombini era di 2/3 cm. Sotto altro profilo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione laddove i giudici di appello avevano individuato nell'entità accertata degli avvallamenti una situazione di pericolo per la circolazione stradale, pur dando atto che l'essere gli avvallamenti di entità superiore alla tolleranza prevista dal capitolato di appalto non era circostanza di per sè sufficiente a stabilire la sua pericolosità per l'utente della strada. Con il secondo motivo, si duole della illogicità della motivazione sul rilievo che i giudici di merito dopo aver elencato i diversi profili di colpa della giovane motociclista non avrebbero tratto la coerente conclusione della colpa esclusiva o, comunque, preponderante, della medesima.
È stata ritualmente depositata nell'interesse delle parti civili una memoria difensiva con la quale si contesta la fondatezza dei ricorsi e si ribadisce che quel tratto stradale ove si è verificato l'incidente era connotato dalle caratteristiche della "insidia", per la presenza a breve distanza dall'ingresso della galleria del sottovia di due tombini ravvicinati in dislivello rispetto al manto stradale, che avevano provocato prima lo sbandamento e poi la perdita di controllo del motorino da parte della vittima.
Il ricorso è infondato e va rigettato, trattandosi, peraltro, prevalentemente di mera reiterazione dei motivi di appello, in ordine ai quali la Corte territoriale ha correttamente motivato le ragioni per le quali non meritavano accoglimento.
Con il primo motivo, infatti, il ricorrente ha riproposto l'eccezione di nullità della sentenza per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. sul rilievo che i giudici di merito avrebbero evidenziato un profilo di colpa non specificamente individuato prima (con precipuo riferimento alla imperfetta effettuazione dei lavori svolti dalla ditta appaltatrice nel mese di luglio 1995, contestata al TR nella qualità di direttore dei lavori per conto del Comune appaltante), così violando il principio di necessaria correlazione tra la sentenza e la contestazione, formulata in modo che il profilo di colpa era da individuarsi nella violazione della funzione di garanzia assunta con riferimento all'obbligo di sorveglianza e controllo.
Tale violazione non vi è stata alla luce di quella che risulta essere stata la contestazione formulata nei confronti dell'odierno ricorrente e delle ampie possibilità defensionali che questi ha avuto, in relazione a tutti i profili di colpa addebitatigli. Per assunto pacifico, va ricordato, il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto la possibilità di effettiva difesa. Tale principio non è, invece, violato quando nei fatti, contestati e ritenuti, si possa agevolmente individuare un nucleo comune e, in particolare, quando essi si trovano in rapporto di continenza (cfr., tra le tante, Sez. 4^, 29 novembre 2005, Pelle ed altri;
nonché, Sez. 4^, 29 gennaio 2007, Di Vincenzo). Ciò che nella specie deve ritenersi, non potendosi revocare in dubbio che il TR si sia trovato a rispondere della propria condotta, ritenuta colposa, senza che ne siano derivati pregiudizi per le sue scelte difensive.
In particolare, come bene evidenziato dalla Corte di merito, il capo di imputazione, pur non contenendo uno specifico riferimento ai lavori eseguiti nel luglio 1995, addebitava al TR, quale direttore dei lavori, l'omesso controllo delle opere comprese nell'appalto dell'11.2.1995 e, quindi, anche di quelle commissionate, in esecuzione del predetto appalto, con ordine di servizio dello stesso TR in data 27.6.1995.
Sotto il profilo della garanzie difensive, è stato, altresì, correttamente evidenziato che tutta l'istruttoria dibattimentale è stata incentrata, tra l'altro, sulla riconducibilità degli avallamene ai lavori di luglio del 1995 e sull'omesso controllo della esecuzione delle opere da parte del TR e dei suoi collaboratori.
A ciò si dovendosi aggiungere l'ulteriore rilievo, qui particolarmente calzante, che, nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione sono stati contestati elementi "generici" e "specifici" di colpa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa nel caso in cui il giudice abbia affermato la responsabilità dell'imputato per un'ipotesi di colpa diversa da quella di colpa specifica contestata;
infatti, il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato, specifico profilo di colpa, evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicché (questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell'evento di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata (ex pluribus, Sez. 5^, 14 giugno 2005, PG in proc. Scarpa ed altro). Anche il secondo motivo, con il quale si contesta nel merito il giudizio di responsabilità, è infondato sotto tutti i profili prospettati.
Il ricorrente censura la sentenza, innanzitutto, nella parte in cui i giudici avrebbero omesso di considerare l'efficacia giuridica della "delega di funzioni" conferita con il contratto di appalto relativo ai lavori di sorveglianza e di manutenzione di opere d'arte stradali di rilievo del Comune di Roma.
Occorre in proposito rammentare che, in caso di appalto, il pubblico amministratore committente non perde, con la consegna dell'opera all'appaltatore, gli obblighi di custodia e di vigilanza, giacché conserva pur sempre un onere di controllo e di garanzia, che può essere fonte di responsabilità, in caso di inosservanza, allorquando ricorrano i seguenti presupposti: la conoscenza del pericolo, l'evitabilità dell'evento lesivo e l'omesso intervento per l'eliminazione del pericolo (v., la citata sentenza Pelle ed altri). Ne deriva che il pubblico amministratore, avuta conoscenza della condizione di pericolo (nell'assolvimento degli obblighi di controllo a cui è tenuto) non può assumere un atteggiamento omissivo, a fronte della eventuale inerzia ovvero della impossibilità concreta di agire sollecitamente da parte dell'appaltatore, ma, essendo del resto dotato di poteri autoritativi, deve, o intervenire direttamente, tramite personale da lui incaricato, per eliminare la fonte del pericolo stesso, ovvero apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni, in modo da impedire l'uso dell'area pericolosa da parte dei privati.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, non è condivisibile l'assunto difensivo che sostiene l'insussistenza a carico del TR di un obbligo di controllo (con conseguente assunzione di posizione di garanzia) in ragione del contratto di appalto. Nè può porsi in dubbio che, se il prevenuto avesse assolto i propri obblighi di controllo, connessi alla qualità di direttore dei lavori - tenuto in quanto tale, per conto del committente, alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello - avrebbe certamente avuto conoscenza del pericolo costituito dal dislivello dei due tombini ed avrebbe potuto tempestivamente attivarsi per rimuovere la situazione di pericolo, con la conseguente evitabilità dell'evento lesivo. Partendo da queste premesse indiscutibili in diritto, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di merito che, con ricostruzione dei fatti e analisi convincente, ha individuato il profilo di colpa del TR nel mancato controllo, nella qualità di direttore dei lavori ex R.D. n. 350 del 1895 (espressamente richiamato dall'art. 5 del capitolato particolare di appalto) sulla esecuzione delle opere eseguite, per conto del Comune, dalla ditta appaltatrice. Controllo, del resto, al quale, il TR, per sua ammissione, come rilevato dai giudici di merito, non si era sottratto, avendo lo stesso ammesso di averlo effettuato in data 13.7.1995, ad ultimazione dei lavori, senza però negligentemente rilevare l'erronea dislivello dei tombini interessati dal sinistro stradale.
Per quanto sopra esposto, con riferimento alla precipua posizione di garanzia assunta dal TR, non è riscontrabile ne' il difetto di motivazione, laddove la Corte di merito avrebbe omesso di dare rilievo alla circostanza che il collaudo delle opere era stata eseguito da persona diversa dal prevenuto, ne' l'illogicità della impugnata sentenza, nella parte in cui aveva assolto il tecnico comunale dipendente del TR dal medesimo reato. In proposito, non è inutile ricordare i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito.
In questa sede, non è possibile una rinnovata valutazione dei fatti e degli elementi di prova.
È principio non controverso, infatti, che nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass., Sezione 5^, 13 maggio 2003, Pagano ed altri). In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, in particolare non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento di riscontro probatorio (Cass., Sezione 4^, 14 dicembre 2006, Guarneri). Tenuta presente tale regola e ribadito che la motivazione resa in ordine alla ravvisata colpa dell'imputato è caratterizzata da un ragionamento coerente e logico, devono ritenersi privi di rilievo gli argomenti con i quali il ricorrente ripropone una diversa valutazione dei fatti. Inoltre, è evidente che l'accertamento di eventuali comportamenti colposi di terzi nella determinazione dell'evento non avrebbero escluso la violazione della posizione di garanzia assunta dal TR, con la conseguenza che la responsabilità penale di altri non sarebbe valsa ad escludere, alla luce della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, in questa sede non censurabile, quella del prevenuto.
La pronunzia è immune dai vizi dedotti dal difensore anche con riferimento al profilo del nesso di causalità tra il comportamento omissivo e l'evento letale.
La motivazione della sentenza impugnata non presenta, invero, le asserite illogicità e contraddittorietà.
In particolare, i giudici di merito, con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici, hanno accertato che l'evento è riconducibile alla condotta dell'agente (causalità della condotta), ribadendo più volte che il comportamento omissivo del prevenuto, sopra descritto, era stato causa determinante dell'incidente, nel quale aveva trovato la morte la giovane NG, perché se il TR avesse adempiuto all'obbligo di controllo gravante sul medesimo avrebbe rilevato l'erronea quotazione dei tombini interessati dal sinistro stradale ed avrebbe posto le condizioni per l'eliminazione della situazione di pericolo.
Anche il ricorso proposto dall'avv. Vinci è infondato, limitandosi a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti, arrivando a sostenere la colpa esclusiva o, comunque, preponderante della giovane motociclista nella determinazione del sinistro.
Il ricorso non può essere accolto perché dietro l'apparente schermo del difetto di motivazione, il ricorrente, trascurando di considerare i limiti del sindacato di legittimità, vorrebbe che qui si effettuasse una rinnovata valutazione delle emergenze fattuali della vicenda come ricostruite dal giudice di merito, pur in presenza di una motivazione coerente e logica in ordine alle ritenute modalità di verificazione de sinistro, che, come già sopra evidenziato, non può essere posta in discussione in questa sede.
Correttamente la Corte di merito ha ritenuto che il concorso di colpa della vittima (sotto il profilo di una velocità eccessiva - in relazione alla mancanza di esperienza nella guida del ciclomotore ed alla situazione dei luoghi - nonché della mancanza del casco) non esclude la responsabilità di colui che è venuto meno al dovere di controllo e di sorveglianza delle opere stradali di propria competenza, valutandolo nella misura del 40%.
Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza costante di legittimità v. ex pluribus, la citata sentenza Pelle ed altri) secondo la quale il mancato impiego delle cautele necessarie per impedire l'evento mantiene la sua efficacia causale pur in presenza di una condotta concorrente imprudente della vittima. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dalla anzidetta pronuncia deriva altresì la condanna del TR alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese civili sostenute in questo grado dalle parti civili CA ID ER e Di NG RI che liquida nella complessiva somma di Euro 2.812,50, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2007