Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2007, n. 37589
CASS
Sentenza 5 giugno 2007

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Massime1

Il pubblico amministratore committente non perde, in conseguenza dell'appalto dei lavori di manutenzione e sorveglianza delle strade, l'obbligo di vigilanza la cui omissione è fonte di responsabilità qualora concorrano le circostanze della conoscenza del pericolo, dell'evitabilità dell'evento lesivo occorso a terzi e dell'omissione dell'intervento diretto all'eliminazione del rischi. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la pronunzia di merito che aveva ritenuto il dirigente comunale colpevole di omicidio colposo ai danni del conducente di un ciclomotore caduto a causa del cattivo stato della strada, posto che era stato accertato che l'imputato aveva omesso di effettuare il controllo sui lavori di manutenzione dal Comune dati in appalto ad una ditta privata).

Commentario1

  • 1Omicidio colposo: L'Ente proprietario di una strada, ad uso pubblico, riveste una posizione di garanzia
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    1. Con sentenza del 21 dicembre 2021, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa il 3 marzo 2020 dal Tribunale di Locri, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di C.D. e M.G. per il reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p. in danno di G.P. e, ritenute le già concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena, per ciascuno degli imputati, in anni uno di reclusione applicando ad entrambi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. è stata confermata la condanna di C. e M. - in solido con la responsabile civile Amministrazione Provinciale di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2007, n. 37589
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37589
Data del deposito : 5 giugno 2007

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