Sentenza 5 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B ITALIANA REPUBBLICA 01 635/0 1 IN LA CORTE SUPRE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.454/98 Presidente Dott. De Musis Rosario Consigliere Fernando Dott. Lupi Dott. Cuoco Pietro Consigliere Cron. 3394 Dott. Celentano Attilio Consigliere Rep. Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore Ud. 21/09/00 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORF sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto dal Sig. per diritti L.3000 da " K5 FEB. 200T IL CANCELLIERE S.n.c. GALLO RAPPRESENTANZE, in persona del legale LO rappresentato e difeso rappresentante CO LIKE 3000 dagli avv.ti Giorgio e Roberto della Valle, del Foro di CANCELLERIA Roma con studio in piazza Mazzini n.8, giusta procura a margine del ricorso pretorile. - ricorrente CG408495
contro
FUTURA STEAM SRL, in persona del legale rapp.te pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI UFFICIO COPIE tempore 3733 Richiesta copia studic - intimato dal Sig. d'AMAT avverso la sentenza del ET di Roma n 16753 del per diritti L. 3000 5/11/97 - RG 117949/96. E VARIE DCV IL CANCELLIERE O LEH Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/9/2000 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso. Ч 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO depositato il 20/12/96, la LO Con ricorso Rappresentanze snc, adiva il ET del lavoro di Roma, e, premesso di avere svolto a favore della Futura Steam srl attività di agente in modo prevalentemente personale, senza avvalersi di imprenditoriali e senza l'ausilio di strutture collaboratori о dipendenti, chiedeva la condanna società, che aveva della predetta ingiustificatamente revocato il mandato di agenzia, a corrispondergli la complessiva di 13.784.275 per provvigioni, indennità maneggio denaro, indennità FIRR, indennità di clientela e di mancato preavviso. La srl Futura Steam, costituitasi, eccepiva la incompetenza per materia del ET del lavoro. Il ET del lavoro di Roma, con la impugnata sentenza, accoglieva l'eccezione proposta, osservando che l'attività di agente era stata attraversosvolta dalla snc LO Rappresentanze, l'opera di più persone (il LO, una socia, sorella del LO, e AN FI che sostituiva il LO in caso di impedimento di quest'ultimo); e quindi in forma societaria. Doveva pertanto escludersi il carattere prevalentemente personale della prestazione, con conseguente incompetenza del pretore del lavoro, ai sensi dell'art 413 cpc. 3 Avverso tale pronuncia la snc LO Rappresentanze propone ricorso per regolamento di competenza, La Futura Steam srl non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi del ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art 2697 CC e la contraddittorietà e erroneità della motivazione, rilevando che nessuna prova era stata proposta a sostegno della eccezione di incompetenza, egualmente accolta dal ET (1° motivo), nonché la violazione e falsa applicazione dell'art 409 cpc ed il vizio di motivazione, in quanto il limitato collaborativo utilizzato dal legale apporto rappresentante della società, CO LO, nella sua attività di agente, non era idoneo ad escludere il carattere prevalentemente personale della relativa prestazione, come invece ritenuto dal ET (2° motivo). Il ricorso va dichiarato inammissibile: (Ed in tal senso, con riferimento ad analoga fattispecie, si 6 sono pronunziate le Sezioni Unite di questa Corte con recente sentenza in corso di pubblicazione). Il D.lgs. n. 51 del 1998, nell'istituire il giudice unico di primo grado, ha soppresso l'ufficio del 4 ET, abrogando l'art. 8 c.p.c. ed attribuendo al Tribunale tutte le cause che prima rientravano nella competenza di tale organo soppresso (cfr. art. 50 del citato decreto). Per quanto riguarda i giudizi pendenti alla del decreto legislativo, ledata d'efficacia disposizioni transitorie stabiliscono che: quelli pendenti davanti al Tribunale sono definiti da tale organo (art. 135); quelli pendenti davanti al ET sono definiti dal Tribunale sulla base delle nuove disposizioni (art. 132), salvo che siano state precisate le conclusioni o la causa sia stata comunque ritenuta in decisione, nel qual caso le controversie sono definite dal ET sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti (art.133). In definitiva, la disciplina transitoria attribuisce alla competenza del Tribunale le cause che, alla data d'entrata in vigore della nuova normativa, pendono innanzi a tale organo ○ al ET, tranne l'ipotesi residuale di competenza citato art. 133, き pretorile prevista dal nell'evidente intento, per esigenze di speditezza processuale, di evitare il trasferimento in Tribunale di cause che, sebbene pendenti innanzi ad 5 un organo soppresso, sono ormai pervenute alla fase conclusiva (cfr., in particolare, il secondo comma della norma, che fa riemergere la competenza del Tribunale nel caso di rimessione della causa in istruttoria). Cosi' individuata la ratio della disposizione, deve escludersi, nel silenzio della disciplina transitoria, che la residuale competenza pretorile comprenda anche i procedimenti pendenti davanti alla Cassazione in sede di regolamento, siccome, peraltro, in caso di riassunzione a seguito della decisione sul regolamento, le parti dovranno formulare nuovamente le conclusioni. Cio' premesso, puo' concludersi che, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 51 del 1998, per il quale la causa deve essere comunque attribuita al Tribunale, qualora sia incontroversa la competenza territoriale (e nel caso di specie è incontroversa la competenza territoriale del Tribunale di Roma), non residua alcun problema di competenza, posto che la questione se una controversia spetti al giudice del lavoro, ovvero ad altro magistrato dello stesso ufficio giudiziario, non pone un problema di competenza in senso proprio, bensi' di rito e di disposizioni 6 applicabili al caso concreto ex art. 135 del decreto, nonche' di ripartizione tra giudice anch'essa nonmonocratico e giudice collegiale, attinente alla competenza (art. 50 quater). Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese processuali, non essendosi l'intimato costituito. РОМ Dichiara la inammissibilità del ricorso;
Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 21/9/2000 Il Presidente Il Consigliere estensore Rosario De Musis Raffaele Di Lella Theffler Варто ко щит) Still 3 0 3 1 I A 5 S . D S , . T A R O T N L A IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA , ' L 3 A L O Depositata in Cancelleria S L 7 B E - E P 8 I D - S - 5 FEB. 2001 D 1 I I 1 S A N oggi, N T G E S E E IL COLLABORATORCOLLABOR O S O G I A P G DI CANCELLER A D M B E I E L O , A T O T D A I R L T E R I L S T I E D N G D E E O S R E 7