Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2013, n. 27813
CASS
Sentenza 11 giugno 2013

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In tema di astensione e ricusazione, nè il giudice che si astiene, nè la parte che lo ricusa possono fondarsi su considerazioni eminentemente soggettive o su generici sospetti, atteso che i motivi di astensione obbligatoria generale (e, conseguentemente, di ricusazione), essendo tassativamente indicati dall'art. 36 cod. proc. pen., in quanto determinanti una deroga al principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione), vanno necessariamente considerati di stretta interpretazione.

Non può integrare il motivo di ricusazione dell'avere il giudice espresso, fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, un parere sull'oggetto del procedimento, la formulazione di affermazioni del tutto generiche, prive di riferimenti anche superficiali al possibile esito del processo. (Fattispecie relativa a giudice occupatosi genericamente, in scritti od interventi aventi natura scientifica o comunque culturale, di vicende che avrebbero costituito successivamente oggetto di decisione da parte sua in un procedimento penale).

Ai fini della ricusazione del giudice, il "convincimento" richiesto dall'art. 37, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. ha un significato più ristretto, implicante un'analisi ed una riflessione, rispetto al "parere" richiesto dagli artt. 36, comma primo, lett. c) e 37, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., che indica un'opinione non preceduta necessariamente da un ragionamento fondato sulla conoscenza dei fatti o degli atti processuali.

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  • 1Autore: Irene Guerini
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  • 2Irene Guerini
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    Avvocato. È dottore di ricerca in Giustizia Penale ed Internazionale presso l'Università degli Studi di Pavia. Nata a Brescia nel 1982, si è laureata con lode presso l'Università degli Studi di Pavia, discutendo una tesi in Procedura penale dal titolo “La libertà personale nel processo penale italiano e francese”, relatore Chiar.mo Prof. Vittorio Grevi. Dal 2007 al 2013 ha collaborato con il dipartimento di Diritto e Procedura Penale Cesare Beccaria dell'Università di Pavia. Nel 2009 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali Pavia-Bocconi. Nel 2010 ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di …

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  • 3Irene Guerini
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  • 4Art. 37 c.p.p. Ricusazione
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  • 5Art. 36 c.p.p. Astensione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2013, n. 27813
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27813
Data del deposito : 11 giugno 2013

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