Sentenza 4 novembre 2005
Massime • 1
Non integra il motivo di ricusazione dell'avere il giudice espresso, fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, un parere sull'oggetto del procedimento la formulazione di asserzioni del tutto generiche, che non esprimano un vero e proprio convincimento del giudice circa l'esito, per lui ineludibile, del processo, sia con riguardo alle contestazioni che agli imputati. (Fattispecie in cui il presidente del collegio di Corte di assise impegnato in un dibattimento per imputazioni di reati associativi di tipo mafioso aveva inviato ad un quotidiano locale una nota, poi pubblicata, con cui, secondo l'interpretazione data dai ricorrenti, esprimeva l'opinione che organizzazioni mafiose intendessero condizionare lo svolgimento e l'esito del processo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2005, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 04/11/2005
Dott. COSENTINO EP Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 1650
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 024860/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE GE, N. IL 15/08/1970;
2) GU GI, N. IL 11/10/1969;
3) NA NZ, N. IL 26/11/1967;
avverso ORDINANZA del 11/04/2005 CORTE APPELLO di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSENTINO GI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA G..
OSSERVA
Con l'ordinanza indicata in epigrafe venivano dichiarate inammissibili le istanze di ricusazione del presidente della corte di assise di Messina, dott. Mastroieni, proposte da RO CA, EP UL e ZI GN, imputati nel processo penale denominato "Mare nostrum".
I tre addebitavano al magistrato di avere anticipato il proprio convincimento sull'oggetto del giudizio con una nota, pubblicata su un quotidiano locale il 30/03/2005, riguardante il danneggiamento della porta dell'aula utilizzata per la celebrazione del processo. La Corte di Appello ha ritenuto che le tre istanze di ricusazione sono manifestamente infondate e, dunque, ex art. 41 c.p., comma 1, va adottata la procedura "de plano"; che, infatti, non è astrattamente ipotizzarle la causa di ricusazione di cui all'art. 37 c.p.p., lettera b, la quale postula che il giudice anticipi indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione con atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, non attribuendo il codice di rito al magistrato presidente del collegio giudicante il compito di intervenire sulla stampa per far conoscere il proprio pensiero sui fatti oggetto della imputazione;
che, rispetto alla diversa ipotesi configurabile ai sensi dell'art. 36 c.p.p., lettera c), richiamato dall'art. 37 c.p.p., lettera a), consistente nella manifestazione di pareri sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, occorre, per giustificare la ricusazione, la espressione di un vero e proprio convincimento circa l'esito del processo, e cioè sulla colpevolezza o l'innocenza dell'imputato nel mentre, nella specie, la disamina dell'articolo incriminato non permette di intravedere neanche la più larvata anticipazione di un giudizio di colpevolezza e, in particolare, di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso;
che, in definitiva, il magistrato, fatta l'ipotesi della rottura non accidentale di una porta dell'aula di udienza, si è limitato a rivolgere un invito alla vigilanza al fine di assicurare il regolare svolgimento del processo. Ricorrono per Cassazione i tre imputati.
UL EP e GN CE deducono la mancanza ed illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. Invero, posto che non può dubitarsi che l'autore dell'articolo giornalistico sia proprio il giudice ricusato, che non lo ha mai smentito, è di tutto rilievo che l'istanza di ricusazione è stata formulata, sia con riferimento alla ipotesi di cui all'art. 37 c.p.p., lettera b), sia in relazione al combinato disposto dell'art. 37 c.p.p., lettera a) e art. 36 c.p.p., lettera c). Orbene la manifestazione di pensiero esternata dal Dott. Mastroieni è di tutta evidenza in ordine alla sussistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso. Questa circostanza, perciò, rappresenta da sola una eclatante manifestazione del parere espresso sull'oggetto del procedimento.
Inoltre le opinioni espresse nell'articolo, pur sganciate dal minimo elemento obiettivo, sono nella stessa direzione, come le ragioni che avrebbero indotto un giudice popolare a rinunciare e il richiamo all'agnello sacrificale di Pasqua.
In definitiva il Dott. Mastroieni, prendendo spunto da una notizia di cronaca del tutto neutra, ha manifestato il proprio parere ed il proprio convincimento sulla esistenza delle associazioni a delinquere di stampo mafioso contestate nel procedimento oggetto del suo giudizio, con una anticipazione del suo convincimento atta a turbare la serenità e l'obiettività del giudicante.
Nè, infine, si comprende perché la Corte di Appello di Messina abbia provveduto "de plano" posto che la questione andava approfondita.
Il RO deduce la illegittimità della pronunzia di inammissibilità, sia sotto il profilo della violazione delle norme processuali penali statuite a pena di nullità, sia sotto quello del difetto assoluto di motivazione.
Le norme ordinarie sulla incompatibilità sono poste per dare certezza ai consociati che ogni giudice sia tale, che ogni processo abbia, cioè, almeno i presupposti per essere giusto. Orbene le espressioni usate dal Dott. Mastroieni, nella lettera indirizzata al quotidiano locale più diffuso, non possono lasciare sereni non solo i denunciami ma tutti i soggetti processuali sottoposti a giudizio. In realtà, sia che il magistrato si fosse espresso nell'esercizio delle sue funzioni, sia al di fuori di esse, il suo intervento appare espressione di uno stato d'animo, di una valutazione della capacità criminale dei soggetti che può incidere sul giudizio di colpevolezza ed anche sulla qualificazione giuridica dei fatti contestati e sulla quantificazione della pena. Il presidente del collegio (ricusato) esprime, poi, tale suo stato di animo in una pluralità di passaggi del suo intervento scritto: quando smentisce l'accertamento fatto dai carabinieri (secondo i quali si sarebbe trattato di un evento meteorologico e non di un attentato); quando si riferisce alla rinuncia di uno dei membri della corte;
quando si riferisce all'agnello sacrificale, etc..
Sussistevano, in definitiva, tutte le condizioni perché l'istanza di ricusazione venisse accolta.
Tanto premesso va rilevato che correttamente la Corte di Appello di Messina ha ravvisato non sussistenti le ipotesi di ricusazione prospettate dai ricorrenti (art. 37 c.p.p., lettera b) e art. 36 c.p.p., lettera c), richiamato dall'art. 37 c.p.p., lettera a)) con motivazione corretta ed adeguata che si sottrae ad ogni censura. Ex evidente, invero, che non ricorre la prima ipotesi dato che il magistrato, nell'inviare la lettera al giornale, non era sicuramente nell'esercizio delle sue funzioni;
resta da verificare, allora, se ricorra la seconda ipotesi, come pure i ricorrenti sembrano adombrare, in maniera, per altro, non chiara, vale a dire che il magistrato stesso ha manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni. La risposta deve essere nettamente negativa, come la corte territoriale ha correttamente motivato, in quanto l'avere espresso l'opinione che organizzazioni mafiose intendessero condizionare lo svolgimento e l'esito del processo, beninteso secondo l'interpretazione difensiva, è una asserzione del tutto generica e, pertanto, per la giurisprudenza consolidata di questo S.C., la causa di ricusazione in esame non ricorre, occorrendo, invece, perché essa si realizzi, che il giudice esprima un vero e proprio convincimento circa l'esito, da lui ritenuto ineludibile, del processo, sia con riguardo alle contestazioni, sia con riguardo agli imputati (Cass. 1^ n. 5293/1996;
1^ 4182/1996).
Nel caso di specie, invece, nel comportamento del giudice ricusato, esula completamente un siffatto elemento specificante. Ed è, poi, evidente che correttamente la corte territoriale ha provveduto "de plano", trattandosi di istanze manifestamente infondate, come discende dalle considerazioni che precedono. Ne discende, altresì, che essendo stata riproposte in questa sede le medesime doglianze che avevano già formato oggetto di quelle istanze, esse sono, pertanto, manifestamente infondate e i gravami vanno dichiarati inammissibili con consequenziale solidale condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non esulando profili di colpa nella proposizione del gravami stessi, di una somma, alla Cassa delle Ammende, che appare equo determinare in Euro 600,00 per ciascuno.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di Euro 600,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006