Sentenza 10 maggio 2005
Massime • 1
In tema di ricusazione, l'espressione "oggetto del procedimento" di cui all'art. 36 lett. c) cod. proc. pen., ha contenuto più ampio rispetto a quella di "fatti oggetto dell'imputazione" adottata nell'art. 37 lett. b) cod. proc. pen.. Ne consegue che, per effetto del richiamo all'art. 36 lett. c), rientra tra le cause di ricusazione indicate nell'art. 37 lett. a) cod. proc. pen. qualsiasi esternazione sul procedimento nel suo complesso e, in particolare, sulla composizione del collegio o in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare e quant'altro possa turbare il regolare svolgimento del processo stesso. (Fattispecie in cui i difensori degli imputati avevano proposto istanza di ricusazione nei confronti dei due giudici a latere sul presupposto che vi era stata da parte degli stessi indebita anticipazione del proprio convincimento sul merito, avendo essi, in precedenza,presentato richiesta di astensione, successivamente respinta, motivata dalla circostanza che il presidente del collegio aveva espresso, anche fuori dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali il parere negativo sulla fondatezza delle imputazioni e dal disagio per le modalità di conduzione del dibattimento reputato irriguardoso nei loro confronti, in quelli del P.M. e di alcuni difensori; ed, inoltre, che i due giudici avevano avuto colloqui con il rappresentante dell'accusa che aveva loro anticipato l'intenzione di ricusare il presidente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2005, n. 20923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20923 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 10/05/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 865
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Anna Marina - Consigliere - N. 001694/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CREMONESI IO N. IL 09/03/1946;
2) DEL CONTE PE IO N. IL 24/07/1954;
avverso ORDINANZA del 22/11/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAUDATI DIANA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Nel corso del processo c.d. Sciacallo innanzi il Tribunale di Lecco, i giudici Dott.sse Morosini e Rossi presentavano richiesta di astensione esprimendo il loro disagio per le modalità di conduzione del dibattimento da parte del Presidente del collegio Dott. Tomaselli, facendo altresì presente di aver avuto dei colloqui con il rappresentante dell'accusa Dott. Masini, che avrebbe loro anticipato l'intenzione di ricusare il presidente per forti dubbi sull'imparzialità dello stesso.
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Presidente del Tribunale sul tenore dei colloqui intercorsi con il sostituto, i due giudici precisavano che il comportamento del Dott. Tommaselli - che aveva espresso, anche fuori dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, il proprio negativo parere sulla fondatezza delle imputazioni - era stato, in udienza e fuori, irriguardosi nei confronti di loro stesse, del P.M. e di alcuni difensori, ribadendo che la richiesta non era stata determinata dalle autonome valutazioni del P.M. ma da un gravissimo disagio idoneo a ripercuotersi sulla serenità e obiettività di giudizio.
La richiesta di astensione veniva rigettata.
In data 9.11.04 il Pubblico Ministero presentava dichiarazione di ricusazione nei confronti del Dott. Tommaselli (che la Corte di Appello accoglieva, sia pur limitatamente al profilo di cui allo art. 37 c. 1 lett. A) in relazione alla lettera c) dell'art. 36 c.p.p.), mentre alcuni imputati presentavano istanze di ricusazione nei confronti dei due membri del Collegio che la Corte territoriale, con la ordinanza di cui in epigrafe, dichiarava inammissibili, escludendo indebite anticipazioni di convincimento sul merito e non costituendo le gravi ragioni di convenienza motivo di ricusazione. Sono stati proposti distinti, ma sostanzialmente identici, ricorsi per Cassazione della difesa di SI MA e da DE TE PP LV, personalmente, con i quali si deduce violazione di legge, con riferimento allo art. 36 lett. C) c.p.p., nonché vizio motivazionale.
Sono state altresì presentate note difensive in data 29.4.05 inerenti, in via cumulativa, tutti i procedimenti fissati in pari data innanzi questa Corte (relativi alle due decisioni in materia di ricusazione nonché alla istanza di rimessione ex art. 45 c.p.p. medio tempore presentata da numerosi imputati) da considerarsi peraltro, ai fini della trattazione del presente ricorso, tardive ai sensi dell'art. 611 ultima parte c.p.p. non vertendosi in tema di replica.
Tanto premesso la Corte:
OSSERVA
Che i motivi di ricorso risultano fondati, effettivamente sussistendo i vizi denunziati.
La Corte territoriale ha dichiarato la inamissibilità dell'istanza per manifesta infondatezza, ritenendo di escludere che sia nella richiesta di astensione e successiva nota di chiarimenti sia nei colloqui avuti con il Pubblico Ministero, i due giudici abbiano manifestato il loro convincimento sull'oggetto del processo. Secondo l'ordinanza, infatti, nel primo caso i due giudici si sarebbero limitati a dissociarsi dal Presidente del Collegio ma "non per ragioni di merito", laddove, quanto ai colloqui con il P.M., nessuna prova sussisterebbe circa riferimenti all'oggetto del processo.
La Corte milanese, nell'esplicitare le ragioni della decisione, è quindi partita dal presupposto che l'oggetto del procedimento, di cui è menzione nell'art. 36 lett. C) richiamato dall'art. 3 lett. A) c.p.p. - applicabile alla fattispecie vertendosi in tema di condotte al di fuori delle udienze - fosse da limitarsi al merito, cioè alla fondatezza o meno delle imputazioni.
Ritiene per contro questa Suprema Corte che, dovendosi dare un significato alla diversità di espressioni adottate dal legislatore a seconda che la condotta denunziata si estrinsechi nello esercizio o al di fuori delle funzioni giurisdizionali, non possa che esser apprezzata più latamente la dizione "oggetto del procedimento", di cui alla norma applicabile, rispetto a quella di "fatti oggetto dell'imputazione", adottata nell'art. 37 lett. B) c.p.p.: maggior latitudine che si correla alla maggior gravità della condotta rispetto a quella, pubblicamente manifestata, di indebita anticipazione del momento finale di giudizio.
Deve, quindi, ritenersi che per oggetto del procedimento non può intendersi solo "il merito", piuttosto attenzionarsi qualsiasi esternazione sul procedimento nel suo complesso, e in particolare sulla composizione del Collegio, sulla conduzione del dibattimento, sulle decisioni in materia di prove o in tema di sospensione dei termini della custodia cautelare e, comunque, su quant'altro possa turbare il regolare svolgimento del procedimento.
Erroneo, quindi, il presupposto su cui la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento e comunque riduttiva la disamina operata sul contenuto dei colloqui con il P.M. apoditticamente limitato ai "comportamenti del Presidente e alla dichiarazione di astensione poi effettivamente presentata", senza tener conto del complessivo contesto della vicenda e di quanto documentato in ordine agli intenti del P.M. sulla ricusazione (anch'essa presentata e accolta proprio sulla base di quanto esplicitato in sede di astensione) omettendosi del tutto di considerare, ai fini della qualificazione come "mere presunzioni" degli assunti difensivi, quanto rappresentato nel punto sub 3) della dichiarazione di astensione e quanto omesso nei richiesti chiarimenti sul punto specifico.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione che dovrà, nella decisione emananda, tener conto di quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo esame. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Penale, il 10 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2005