Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2005, n. 20923
CASS
Sentenza 10 maggio 2005

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In tema di ricusazione, l'espressione "oggetto del procedimento" di cui all'art. 36 lett. c) cod. proc. pen., ha contenuto più ampio rispetto a quella di "fatti oggetto dell'imputazione" adottata nell'art. 37 lett. b) cod. proc. pen.. Ne consegue che, per effetto del richiamo all'art. 36 lett. c), rientra tra le cause di ricusazione indicate nell'art. 37 lett. a) cod. proc. pen. qualsiasi esternazione sul procedimento nel suo complesso e, in particolare, sulla composizione del collegio o in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare e quant'altro possa turbare il regolare svolgimento del processo stesso. (Fattispecie in cui i difensori degli imputati avevano proposto istanza di ricusazione nei confronti dei due giudici a latere sul presupposto che vi era stata da parte degli stessi indebita anticipazione del proprio convincimento sul merito, avendo essi, in precedenza,presentato richiesta di astensione, successivamente respinta, motivata dalla circostanza che il presidente del collegio aveva espresso, anche fuori dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali il parere negativo sulla fondatezza delle imputazioni e dal disagio per le modalità di conduzione del dibattimento reputato irriguardoso nei loro confronti, in quelli del P.M. e di alcuni difensori; ed, inoltre, che i due giudici avevano avuto colloqui con il rappresentante dell'accusa che aveva loro anticipato l'intenzione di ricusare il presidente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2005, n. 20923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20923
    Data del deposito : 10 maggio 2005

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