Sentenza 9 febbraio 2001
Massime • 2
Alle ipotesi di mancata prestazione del giuramento decisorio di cui all'art. 239 cod. proc. civ. è legittimamente assimilabile quella dell'aver apportato il deferito modifiche della formula ammessa dal giudice tali da alterarne l'originaria sostanza e dell'aver su tale formula modificata prestato il proprio giuramento.
In tema di giuramento decisorio, qualora la parte non si sia comunque avvalsa (anche non comparendo all'udienza fissata) della facoltà di revocare il deferimento del giuramento decisorio a seguito della modifica (richiesta dal deferito e) apportata dal giudice alla formula originaria, ed abbia conseguentemente consentito che il deferito stesso prestasse così giuramento, l'irrevocabilità sancita dall'art. 235 cod. proc. civ. non consente l'ulteriore riesame dell'efficacia del giuramento così prestato in relazione alle modifiche della formula originaria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2001, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GA RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato MARANELLA STEFANO, che lo difende, in sostituzione dell'Avv. De Giorgio Francesco, per procura speciale del Dott. De Laurentiis Paolo, in Ostuni, Rep. n. 47988, del 24/11/1999;
- ricorrente -
contro
PARISI SI MA, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato GAITO V., difeso dall'avvocato SGURA GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 273/98 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 22/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Stefano MARANELLA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Virgilio GAITO, per delega dell'avv. Sgura Giovanni, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato l'11 novembre 1987 l'avv. Consiglio Armando AR convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Brindisi, AE TT perché fosse condannato al pagamento della somma di L. 25.974.240, oltre alla rivalutazione monetaria, quale compenso di prestazione professionali, compiutamente indicate ed erogate in materia tributaria dal gennaio 1980 a tutto il mese del febbraio 1985 calcolato sulla base del 3% del volume di affari del cliente medesimo.
Costituitosi nel giudizio, il convenuto eccepì l'estinzione di ogni suo debito nei confronti del professionista avendo pagato il corrispettivo delle prestazioni, comunque di entità inferiore a quella indicata nella domanda, in contanti e con assegni;
la prescrizione del credito relativo alla attività professionale per essere questa stata prestata fino al 31 ottobre 1983 mentre la prima richiesta di pagamento era rinvenibile nella nota del 30 ottobre 1986.
In sede di precisazione delle conclusioni il professionista deferì al convenuto giuramento decisorio sulle circostanze: a) "giuro e giurando affermo o nego che dal gennaio 1980 al febbraio 1985 l'avv. AR ha svolto per mio incarico ed a mio favore attività professionale di consulenza tributaria, provvedendo alla tenuta e conservazione dei registri iva (ecc con specifica indicazione delle attività svolte); b) "giuro e giurando affermo o nego di aver provveduto a corrispondere all'avv. AR i compensi relativi alle attività professionali descritte".
Il collegio ammise il mezzo di prova "nelle formule proposte dall'attore" e ne delegò l'espletamento all'istruttore. In detta sede il convenuto chiese all'istruttore, che assenti, di modificare la formula del giuramento deferitogli suddividendo il capitolo a) in due, "l'uno riguardante le attività svolte dall'avv. AR e l'altro l'ambito temporale delle stesse"- secondo la precisazione verbalizzata prima della prestazione del giuramento - che poi prestò affermando che tutte le attività indicate nel capitolo (consulenza tributaria, tenuta dei registri iva, dichiarazioni iva ed irpef, redazione di fatture concernenti vendite immobiliare domanda di condono fiscale ecc) erano state svolte dal AR per suo incarico ed a suo favore, negò aver il professionista svolto le stesse dal gennaio 1980 a febbraio 1985 ed infine affermò di aver corrisposto al AR i compensi concernenti le attività professionali "innanzi descritte".
Il tribunale adito, con sentenza del 12 ottobre 1995, avendo ritenuto validamente prestato il giuramento solo per il periodo "coperto dalla prescrizione presuntiva" e provata la domanda per il periodo successivo, l'accolse limitatamente al credito di L. 10.934.555, condannò il TT al pagamento di detta somma oltre alla rivalutazione monetaria sino al giorno della pronunzia ed agli interessi nella misura del 6% sulla somma capitale annualmente rivalutata.
Adita con i gravami, principale, del TT, ed incidentale, del AR, poi riuniti, la corte d'appello di Lecce, con sentenza del 22 maggio 1998, avendo ritenuto fondata l'impugnazione del AR ed accolto quella del TT limitatamente alla disposta rivalutazione di un credito pecuniario, ha condannato l'appellante principale al pagamento della somma di L. 25.974.240, chiesta dal professionista, oltre agli interessi dalla domanda al saldo nonché alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio.
Per quel che in questa sede interessa la corte di merito ha osservato che il giuramento deferito dal professionista, avuto riguardo alla latitudine della formula, era certamente finalizzato a risolvere l'intera controversia, in relazione a tutte le prestazioni e per tutto il periodo in contestazione dal gennaio 1980 al febbraio 1985".
L'indagine, ha ritenuto la corte, doveva limitarsi alla verifica dell'"an debatur" e, in questo ambito, all'accertamento se il convenuto avesse o meno reso il giuramento e se le modificazioni apportate alla formula deferita dal professionista ed ammessa dal tribunale fossero solo aggiunte o semplici chiarimenti oppure fossero state tali da alterare la sostanza della formula ammessa così che H giuramento dovesse ritenersi come non prestato.
Doveva in proposito osservarsi che la materia del contendere concerneva il compenso di determinate prestazioni professionali effettuate in un certo arco temporale, dal gennaio 1980 al febbraio 1985: onde l'impossibilità di scindere le indicate prestazioni dal tempo di riferimento esulando dall'ambito della lite instaurata con la notificazione della domanda giudiziale del professionista che nulla aveva preteso per il periodo antecedente al gennaio 1980 e successivo al febbraio 1985.
Con la scissione della formula del giuramento operata dal TT e consentita dall'istruttore, delle prestazioni dal tempo della loro resa si era pervenuti ad una soluzione contraddittoria tale da rendere il giuramento prestato dal convenuto assolutamente non utilizzabile ai fini della soluzione della controversia. Infatti, il giurante aveva ammesso tutta l'attività professionale indicata dal professionista nella formula ma aveva, poi, negato che quella fosse stata prestata "dal gennaio 1980 al febbraio 1985" pertanto aveva collocato l'attività professionale riconosciuta come effettivamente prestata in una ambito temporale, prima del 1980 o dopo il febbraio 1985, estraneo a quello della lite;
il giurante medesimo aveva infine affermato di aver corrisposto "all'avv. AR i compensi relativi alle attività professionali innanzi descritte" e che dovevano necessariamente ritenersi solamente quelle effettuate "fuori del periodo in contestazione"; per le prestazioni effettuate dal gennaio 1980 al 31 ottobre 1983, già coperte dalla prescrizione presuntiva, valeva la negazione data con la seconda risposta che incideva negativamente sul presupposto (l'allegazione dell'avvenuto pagamento) di fruizione della presunzione stessa di pagamento in quanto una prestazione non resa non avrebbe potuto essere retribuita.
La scissione delle indicate attività professionali determinato una modificazione della formula tale da rendere la prima risposta inifluente ai fini della decisione in ragione della collocazione della attività oltre l'ambito temporale oggetto della lite, nonché la contraddizione insanabile fra la seconda e la terza risposta, se il pagamento doveva intendersi riferito alle prestazioni fino al 31 ottobre 1983 (coperte dalla prestazione presuntiva); in caso contrario se il pagamento dovesse intendersi alle prestazioni senza tempo indicate nella prima risposta, la seconda risposta (negazione totale delle prestazioni per il periodo dal 1980 al 1985) sarebbe stata in contrasto con l'assunto difensivo del convenuto (ho pagato e comunque è prescritto il credito fino al 31 ottobre 1983) e la terza sarebbe stata ininfluente come la prima per le stesse ragioni sopra esposte.
Conclusivamente, la variazione apportata dal giurante era stata tale da alterare la sostanza della formula ammessa rendendola assolutamente inidonea a risolvere la lite, per ininfluenza delle circostanze ammesse e contraddittorietà delle posizioni: con la conseguenza che il giuramento decisorio avrebbe dovuto ritenersi non prestato.
La domanda giudiziale doveva essere accolta per quanto di ragione non trovando adito la chiesta rivalutazione del credito vertendosi in tema di obbligazioni originariamente pecuniarie, quindi di debiti di valuta.
Gli altri motivi dell'appello principale, ad eccezione del capo e), in quanto accolto, e del capo d), infondato, dovevano ritenersi assorbiti.
In ordine a detto capo era sufficiente osservare che l'ammontare delle prestazioni non erano state contestate dal convenuto e che la loro complessità ed il loro prevalente carattere stragiudiziale rendeva estremamente difficile la liquidazione dei compensi sulla scorta della tariffa professionale e giustificava la liquidazione equitativa.
Per la cassazione di detta pronunzia, con l'esposizione di cinque motivi di doglianza, ricorre il TT;
resiste il AR con controricorso, poi illustrato da una memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia la violazione, e comunque la falsa applicazione, degli artt. 233 e 239 c.p.c. nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. La corte territoriale - sostiene il TT - ha ritenuto aver l'odierno ricorrente apportato alla formula del giuramento deferito dal AR variazioni tali da alterarne "la portata" e, pertanto, non prestato il giuramento decisorio con il conseguente accoglimento della domanda del AR.
Non si è avveduto il giudice dell'appello che l'odierno ricorrente, secondo le risultanze del verbale dell'udienza del 25 ottobre 1993 fissata per l'espletamento del mezzo istruttorio, si dichiarò "pronto a prestare il giuramento decisorio": il che avrebbe dovuto immediatamente indurre quel giudice ad escludere l'operatività dell'art. 239 c.p.c. concernente le ipotesi di mancata prestazione del giuramento.
La corte dissente dal motivo di doglianza.
La formula del giuramento decisorio, attesa la finalità di questo mezzo di prova risolutivo in assoluto della intera controversia o di un sua questione "di fatto", deve essere tale che a seguito della sua prestazione al giudice non resti altro che verificare l"an iuratum sit" ed accogliere o rigettare la domanda sul punto che del giuramento stesso ha formato l'oggetto. In queste considerazioni la consolidata giurisprudenza di questa corte (vedansi in proposito le pronunzie nn. 115/83 e 4652/86) ed autorevole dottrina parificano alle ipotesi della mancata prestazione del giuramento indicate dall'art. 239 c.p.c.(della ingiustificata assenza del deferito all'udienza fissata, del rifiuto di costui di prestarlo) quella in cui il deferito medesimo si sia sostanzialmente rifiutato di rendere il giuramento nella formula richiesta dal deferente ed (originariamente) ammessa dal giudice, per aver apportato variazioni tali da alterarne la sostanza e sulla formula modificata abbia prestato il giuramento.
Non rileva, pertanto, che l'odierno ricorrente, cui la controparte aveva deferito il giuramento decisorio, si fosse presentato all'udienza fissata per l'espletamento del mezzo istruttorio ed avesse giurato, ma il fatto, evidenziato dal giudice dell'appello, che il deferito avesse apportato alla formula originaria, deferita dalla controparte, modificazioni tali da alterare, secondo quel giudice, l'identità dei "fatti" in quella addotti.
Con il terzo motivo da esaminare con precedenza logica, il ricorrente denunzia la violazione, e comunque la falsa applicazione, degli artt. 235, 236 c.p.c. e 2738 c.c. nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. Il giudice dell'appello - sostiene il TT - non ha considerato il principio di diritto secondo il quale ove la parte non si sia avvalsa della facoltà di revocare il deferimento del giuramento decisorio a seguito della modifica apportata dal giudice alla formula relativa e abbia lasciato prestare giuramento, l'irrevocabilità sancita dall'art. 235 c.p.c. non consente l'ulteriore riesame dell'efficacia del giuramento prestato in relazione alla modifica della formula proposta".
E giudice del merito non ha tenuto conto della concreta vicenda processuale nella quale il AR, presente unitamente al proprio procuratore allorché fu prestato il giuramento non si avvalse della facoltà di revocarlo confermando la propria scelta processuale anche successivamente.
Il motivo di censura trova consenso.
Risulta, nella specie, la palese inosservanza da parte del giudice dell'appello dell'art. 235 c.p.c. - "la parte che ha deferito (o riferito) il giuramento decisorio non può revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo" - dal quale si evince il principio di diritto secondo il quale ove la parte non si sia comunque avvalsa (anche non comparendo all'udienza fissata) della facoltà di revocare il deferimento del giuramento decisorio a seguito della modifica richiesta dal deferito consentita, poi, dal giudice, alla formula originaria e abbia lasciato prestare il giuramento, l'irrevocabilità sancita dall'art. 235 c.p.c. non consente l'ulteriore riesame dell'efficacia del giuramento prestato in relazioni alle modifiche della formula originaria (in proposito vedansi anche le pronunzie di questa corte nn. 3490/58, 191/77, 3934/82). Conseguente a questa inosservanza è l'indebita verifica operata dalla corte di merito dell'efficacia del giuramento prestato dall'odierno ricorrente sulla formula modificata sebbene il deferente non avesse esercitato la facoltà di revoca del giuramento. All'accoglimento del motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa ad altro giudice, che si indica in altra sezione della corte d'appello di Lecce diversa da quella che ha emesso detta pronunzia, e l'assorbimento degli altri motivi con i quali, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. ed in linea logicamente subordinata, il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 233, 236 c.p.c. ed il vizio di motivazione in punto di ritenuta modifica sostanziale della formula del giuramento decisorio;
la violazione degli artt. 2956, 2960, 2697 e 2778 c.c. nonché il vizio di motivazione in punto di mancata disposizione della prestazione del giuramento nella formula deferita e di diniego del mezzo di prova testimoniale e "per interpello"; la violazione dell'art. 2233 c.c. Il giudice di rinvio si pronunzierà sul gravame del TT e, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte
rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il terzo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2001