Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2001, n. 1865
CASS
Sentenza 9 febbraio 2001

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Alle ipotesi di mancata prestazione del giuramento decisorio di cui all'art. 239 cod. proc. civ. è legittimamente assimilabile quella dell'aver apportato il deferito modifiche della formula ammessa dal giudice tali da alterarne l'originaria sostanza e dell'aver su tale formula modificata prestato il proprio giuramento.

In tema di giuramento decisorio, qualora la parte non si sia comunque avvalsa (anche non comparendo all'udienza fissata) della facoltà di revocare il deferimento del giuramento decisorio a seguito della modifica (richiesta dal deferito e) apportata dal giudice alla formula originaria, ed abbia conseguentemente consentito che il deferito stesso prestasse così giuramento, l'irrevocabilità sancita dall'art. 235 cod. proc. civ. non consente l'ulteriore riesame dell'efficacia del giuramento così prestato in relazione alle modifiche della formula originaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2001, n. 1865
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1865
    Data del deposito : 9 febbraio 2001

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