Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2011, n. 3364
CASS
Sentenza 13 dicembre 2011

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Il reato di ritenzione di effetti militari, previsto dall'art. 166 del cod. pen. Militare di Pace, non richiede ai fini della sua sussistenza, che gli oggetti di armamento militare siano in uso esclusivo alle forze armate italiane. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile il reato nel caso di possesso di due proiettili cal. 9 parabellum GFL Nato, in uso alle forze armate dei paesi aderenti alla Nato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2011, n. 3364
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3364
    Data del deposito : 13 dicembre 2011

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