Sentenza 24 settembre 2009
Massime • 1
Integra un'ipotesi di concussione tentata, e non consumata, l'abuso della qualità e dei poteri del pubblico ufficiale con induzione della vittima a promettergli la corresponsione di una somma di denaro, quando non vi sia stata da parte del soggetto passivo alcuna dazione, né una chiara ed inequivoca promessa di denaro, ma solo un comportamento di non espresso rifiuto, ovvero l'allegazione di una indisponibilità finanziaria. (Fattispecie relativa a più richieste di rimborso spese asseritamente effettuate da un maresciallo dei carabinieri in favore del padre delle vittime, e derivanti da una trasferta eseguita per un colloquio a fini investigativi e dall'anticipazione di somme per una presunta attività corruttiva finalizzata ad ottenere il rinnovo di un passaporto).
Commentario • 1
- 1. Il reato di concussione ex art. 317 c.p.Giovanna Molteni · https://www.studiocataldi.it/ · 2 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2009, n. 40518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40518 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2009 |
Testo completo
M
40518/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 24/09/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N. 1527
- Dott. SAVERIO FELICE MANNINO 1
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FRANCESCO SERPICO
- Rel. Consigliere - N. 423/2008 Dott. ARTURO CORTESE
- Consigliere - Dott. LUIGI LANZA
- Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) AL GI N. IL 19/04/1967
avverso la sentenza n. 617/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA, depositata il 13/07/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE annito senza rinvis Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANNA MARIA DE SANDRO che ha in or drees al cap a) mom. concluso per
Can dic e (reate a 640 cp.) eвать ann.To C.C..
Udito, per la pase vive, T eam of 346, Vaits it difensore Torella Carole frimodi, che hanno concluso per l'esclusione o qualsias perjotesi delittussa o
& dera- in suborduri, bricag one dei part: non perseguiпоеди Truffor, bile per mancanya di Terepestiva querela (anches)
O comunque the prescrizione in onder al fatto di ceri al cap b), elificato sus specie di av. 346 cpv. cup. (Morcella)
SA IO venne chiamato a rispondere di due concussioni continuate perpetrate con abuso della qualità e dei poteri di maresciallo dei Carabinieri, comandante la Stazione di FA, rispettivamente nei confronti di TO NE ES e di TO RI ES, consistite, la prima, nella induzione a promettere la corresponsione della somma di lire 2.000.000 poi aumentata a lire 2.500.000 a titolo di rimborso delle spese, in realtà mai sostenute, per una trasferta da FA a Como per un colloquio a fini investigativi col padre della vittima e, la seconda, nella induzione, anche mediante minacce, a promettere la corresponsione della somma di lire 5.000.000 a titolo di rimborso del compenso asseritamente versato a un ignoto dipendente della Questura di Terni per far ottenere al padre della vittima il rinnovo del passaporto.
Con sentenza del 18 ottobre 2004 il GUP del Tribunale di Orvieto assolse ex cpv. art. 530 cpp. l'imputato per insussistenza dei fatti, dando rilievo alla circostanza che i fratelli TO aderirono solo formalmente alle richieste del SA.
Su appello del P.M., con sentenza del 13 luglio 2007 la Corte d'appello di Perugia dichiarava il prevenuto colpevole dei delitti a lui ascritti, uniti dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena di legge.
Propone ricorso l'imputato con un primo atto a sua firma, deducendo che l'attendibilità dei fratelli TO non è stata logicamente motivata e che comunque i fatti come da loro esposti non evidenziano alcun abuso di qualità o poteri, alcuna condotta costrittiva o induttiva e alcuna forma di soggezione, con conseguente assenza degli estremi della contestata fattispecie incriminatrice, giusta quanto già rilevato dall'A.G. in sede di procedimento cautelare.
Con ulteriore atto di ricorso il difensore del SA deduce che:
1) la valutazione delle risultanze processuali è stata illogica e carente, non avendo la Corte territoriale tenuto conto, benché sollecitatavi, della tardività delle dichiarazioni accusatorie dei fratelli TO, della loro singolare coincidenza temporale, dei rapporti (incoerentememte negati all'inizio) di amicizia e frequentazione intercorsi fra loro e il prevenuto, della deposizione di TO AR non costituente riscontro alle dichiarazioni di TO RI, del tenore della intercettata conversazione intercorsa fra il prevenuto e la moglie (accreditante, quanto al primo episodio, la versione del SA);
2)- non è stata verificata né motivata la sussistenza di alcun “metus publicae potestatis", di per sé non compatibile con gli amicali rapporti intercorsi fra le parti e non ravvisabile nella mera generica posizione di supremazia del pubblico ufficiale, e non è stata correttamente operata la qualificazione dei fatti, che, in considerazione anche dell'assenza di prove o indicazioni circa condotte costrittive o induttive con abuso di qualità o poteri pubblici, meglio avrebbero potuto essere sussunti, quanto al primo episodio, nella ipotesi di truffa aggravata e, quanto al secondo, ancora nella ipotesi di truffa aggravata o, in alternativa, in quella del millantato credito. DIRITTO
In ordine alla ricostruzione dei fatti, si osserva che la medesima è frutto di una interpretazione e valutazione delle risultanze processuali condotta in maniera logica ed esauriente dalla Corte di merito, che, senza ignorare le varie circostanze e obiezioni addotte dalla difesa (e richiamate nel ricorso), le ha, attraverso un articolato percorso argomentativo, ritenute complessivamente inidonee a infirmare
l'attendibilità della versione accusatoria delle persone offese. Alla stregua della quale il maresciallo SA ebbe a pretendere insistentemente da TO NE ES la corresponsione della somma di lire 2.000.000 poi aumentata a lire 2.500.000 a titolo di rimborso delle spese, in realtà mai sostenute, per una trasferta da lui effettuata da FA a Como per un colloquio a fini investigativi col padre della vittima e, altrettanto insistentemente e altresì con minacce, da TO RI ES la corresponsione della somma di lire 5.000.000 a titolo di rimborso del compenso asseritamente versato a un ignoto dipendente della Questura di Terni per far ottenere al padre della vittima il rinnovo del passaporto.
Il ricorrente contesta che le descritte condotte siano sussumibili nella ipotesi concussiva, in quanto esulerebbe dalle stesse qualsiasi costrizione o induzione realizzata mediante abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale. Quanto alla sussistenza in generale degli estremi della concussione, va precisato in diritto che: elemento essenziale di tale fattispecie criminosa è l'abuso di qualità o potere, per effetto del quale la volontà del soggetto passivo si determina sotto l'influenza del c.d. metus publicae potestatis (Cass. 10.10.1979, Biagetti), il quale deve consistere non nella generica posizione di supremazia, sempre connaturata alla qualifica di pubblico ufficiale, ma bensì nel concreto abuso della veste pubblica, idoneo a far sì che la indebita promessa o dazione da parte del privato sia collegata alla pressione ad esso abuso connessa (Cass. 20.11.2003 n. 6073, Filippi) e alla correlata posizione non paritaria con il pubblico ufficiale e, quindi, di soggezione nei suoi confronti in cui il privato si sia venuto a trovare (Cass. 18.04.1994, Russo); le modalità del comportamento concussorio sfuggono alla possibilità di una rigorosa delimitazione in chiave descrittiva attraverso predeterminate regole comunicative (Cass. 17.01.1994, Lentini), potendo lo stesso estrinsecarsi attraverso qualsiasi atteggiamento, anche implicito (Cass. 22.10.1997, Nicolazzi), che sia comunque in grado, tenuto conto anche delle particolari condizioni in cui si svolge, di turbare o diminuire la libertà psichica del soggetto passivo che ne sia destinatario (Cass. 13.11.1986, Grimaudo), indipendentemente dalla verifica della sua idoneità potenziale a produrre i medesimi effetti nei confronti di qualsiasi altro soggetto (Cass. 09.02.1996, Fatone); GO il reato di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale si distinguono tra loro per le modalità della condotta tenuta dall'agente. Infatti, tutte le volte in cui l'abuso della qualità, sopra indicata, assume preminente importanza, nel senso che essa sia stata spiegata in funzione prevaricatrice, in modo da creare nel soggetto passivo quel metus publicae potestatis, che lo piega alla ingiusta e non dovuta prestazione, si è in presenza di concussione;
viceversa, si configura il reato di truffa quando la suddetta qualità, nel rapporto intercorrente con la vittima, non assume ne' quel rango ne' quella valenza effettuale e solo in via accessoria concorre a condizionare la volontà del soggetto passivo (Cass. 08.11.1984, Anceschi), che viene convinto con artifici o raggiri ad una prestazione che egli crede dovuta (Cass. 26.03.1991, Guglielmetti);
---sussiste il delitto di millantato credito, aggravato ex art. 61 n. 9 cod. pen., e non quello di concussione quando la vittima sia indotta a versare la somma di danaro solo perché raggirata dal pubblico ufficiale mediante la falsa rappresentazione di una situazione di grave pregiudizio e la proposta di comprare i favori di altri ignari e inesistenti pubblici ufficiali per ottenere un risultato a lei favorevole. In tal caso il fatto non è commesso mediante abuso della qualità o dei poteri, ma semplicemente con abuso degli stessi, in quanto l'abuso non assume una preminente importanza prevaricatrice dalla quale sia derivata una costrizione o, comunque, un'induzione del soggetto passivo all'ingiusta dazione della somma di danaro (Cass. 03.06.2002, PG in proc. Mangieri);
- il delitto punito dagli artt. 56-317 cod. pen. si distingue da quello previsto dall'art. 322 comma quarto, cod. pen. per il fatto che nel primo la condotta del pubblico ufficiale è astrattamente idonea a determinare uno stato di soggezione, anche se poi - per particolare resistenza o forza del soggetto passivo - tale risultato non si produce, mentre il secondo reato concerne le condotte del pubblico ufficiale dalle quali esula ogni significato di costrizione o di induzione nei confronti del privato (Cass. 25.02.1994, Fumarola).
Nella specie i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei su enunciati principi, ravvisando, nella relazione tra i fratelli TO, pregiudicati e con interessi in FA, e il maresciallo Comandante la Stazione Carabinieri di tale Comune, il quale, in relazione a presunti esborsi effettuati nella veste istituzionale (primo episodio) ovvero spendendo asseritamente la sua qualità di intraneo alle Forze dell'Ordine (secondo episodio), in riferimento a fatti concernenti il loro genitore, li sollecita in maniera insistente e perentoria a rifonderlo degli stessi, una situazione di palese squilibrio prevaricatorio, tale da determinare in loro, al di là del rapporto amicale che pur li legava al Sottufficiale, uno stato di soggezione idoneo a condizionarne la volontà.
In particolare, in relazione al primo episodio, la pretesa di rimborso, attinente a un compito istituzionale riguardante il padre dell'TO, non accompagnata da spiegazioni credibili o da supporti documentali e lievitata addirittura nel tempo, si palesava oggettivamente anomala e fu esercitata con una insistente pressione
'persuasiva', che traeva evidentemente forza e alimento dallo squilibrio predetto: nel che non può non ravvisarsi un abuso della veste pubblica. Quanto al secondo episodio, analogo e più grave abuso ineriva al fatto stesso che la pretesa di rimborso derivava da un'asserita anticipazione eseguita per una presunta attività corruttiva posta in essere nei confronti di un 'collega' della Questura di Terni e fu esercitata con vere e proprie minacce alludenti alle possibilità di efficace ritorsione di cui l'imputato (all'evidenza per la sua qualità) disponeva. Certamente le condotte descritte, dirette al conseguimento di un indebito vantaggio, erano idonee a determinare negli TO uno stato di soggezione tale da condurli a cedere alle pressioni del SA;
tant'è che i medesimi, per iniziativa di NE, seguito poi da RI, s'indussero a denunciare l'imputato proprio per sottrarsi definitivamente alla sua insopportabile e preoccupante 'morsa'. Un loro cedimento tuttavia, in realtà - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale non vi fu mai. Risulta infatti da quanto accertato dai giudici di merito di primo e secondo grado che TO NE si limitò a non opporre alle pretese del SA un "esplicito rifiuto". Quanto ad TO RI, lo stesso, che pure in una prima fase si era dichiarato disponibile alla preannunciata attività corruttiva del prevenuto, allegò poi - allorquando il SA, precisando di avere già anticipato il pretium sceleris, ne pretese concretamente il rimborso - di non avere la disponibilità del denaro richiesto. Ora, la disponibilità precedentemente dichiarata si collocò in una fase in cui non si erano ancora manifestati gli elementi della condotta concussiva e non può quindi venire in rilievo ai fini del reato ascritto;
né della stessa può tenersi conto ad altri fini (segnatamente per la ravvisabilità a carico del SA dell'ipotesi di cui all'art. 346. cpv. cp.), non essendo neppure stata contestata nel capo di imputazione. Da quanto sopra consegue che da parte degli TO non venne di fatto operata, a favore del SA, (né una dazione né) una vera promessa di denaro, essendosi limitato, TO NE, a un comportamento di non espresso rifiuto, accompagnato da una strenua 'resistenza' alla corresponsione, e, TO RI, all'allegazione di una non disponibilità finanziaria.
Ora, pur considerando che, secondo la giurisprudenza (Cass. 20.09.11995, Battamarano;
27.04.1991, Giusto;
11.01.1984, Belmonte), la promessa con riserva mentale determina ugualmente la consumazione del reato di concussione, va rilevato che, a tal fine, una chiara e non equivoca promessa, pur se solo formale, deve comunque oggettivamente esserci: situazione che, evidentemente, non ricorre nella mera condotta di non espresso rifiuto o di allegata indisponibilità finanziaria. I reati ascritti al prevenuto non possono quindi considerarsi consumati ma solo tentati. In tal senso va operata una riqualificazione dei fatti, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto pena.
P. Q. M.
Visti gli artt. 615 e 623 cpp., riqualifica i fatti contestati come tentate concussioni e annulla la sentenza impugnata relativamente alla misura della pena e rinvia alla Corte d'appello di Firenze per la rideterminazione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, li 24 settembre 2009
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositato in Cancelleria A. Cortese S. F. Mannino oggil.
9.0.TT.2009 rauor IL CANCELLIERE SUPER C1 IL CANCELLIERE
Perli Lidia Scalia
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