CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2113 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 17/11/2022 SENTENZA sul ricorso proposto da CE IO, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Marco Ferraris, di fiducia avverso la sentenza n. 976/16 in data 27/10/2021 della Corte di appello di Torino, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Lidia Giorgio, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Marco Ferraris, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO l. Con sentenza in data 27/10/2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Novara che, in data 16/05/2015, aveva condannato IO CE alla pena di anni uno, mesi due di ! / reclusione ed euro 2.200 di multa per il reato di cui all'art. 644 cod. pen., ritenuta la continuazione con il reato di cui alla sentenza 01/07/2009 della Corte di appello di Torino. Al CE, in contestazione, è attribuito di essersi, nella sua qualità di legale rappresentante della società d'intermediazioni finanziarie Airone s.p.a., in diverse occasioni e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fatto promettere da MA RI OR, in corrispettivo del prestito di lire 10.000.000, interessi usurari pari ad euro 86.892,86, con l'aggravante di aver agito nell'esercizio di un'attività professionale d'intermediazione finanziaria mobiliare (in Novara dal 28/09/1998 al 07/09/2006). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di IO CE, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 601, comma 3 cod. proc. pen. e 23-bis d.l. 137/2020, per essere stata fissata e tenuta l'udienza in assenza delle parti e senza il rispetto dei termini di comparizione e di difesa contemplati. -Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione di norme processuali ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di condanna da ritenersi nulla ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in quanto pronunciata in assenza di correlazione con il capo d'imputazione, contemplante un unico prestito rispetto alla parte motiva e al dispositivo della sentenza di primo e di secondo grado ove vengono ritenute essere state effettuate ben centotredici distinte operazioni di prestito, aventi importi ed entità del tutto diversi rispetto al fatto originariamente contestato. -Terzo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza nonché da quanto ritenuto in sentenza di primo grado rispetto al dispositivo. -Quarto motivo: inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, con riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost. e all'art. 6 CEDU, oltre che all'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto essere onere dell'imputato, ai fini dell'esclusione del superamento del tasso soglia, dimostrare le singole voci di spesa relative ai costi fissi e agli oneri, non avendo il perito del tribunale reperito le contabili ed avendo il consulente tecnico di parte omesso di fornire dimostrazione dell'incidenza matematica di tali costi sul tasso applicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 l. Il ricorso è inammissibile. 2. Va osservato in premessa che la sentenza di appello costituisce "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: l) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale;
2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 dell6/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 dell2/06/2019, E., Rv. 277218). 3. Manifestamente infondato è il primo motivo. Il ricorrente denuncia come la Corte territoriale abbia pronunciato sentenza nonostante il mancato rispetto del termine a comparire di giorni venti, per essere stato notificato il decreto a giudizio all'imputato solo in data 08/10/2021, quindi diciannove giorni prima dell'udienza fissata per il 27/10/2021. L'udienza è stata tenuta ex art. 23-bis d.l. 137/2020, con l'effetto che non si è avuta la fase degli atti preliminari al giudizio ed è stato impossibile alla difesa svolgere, prima della presente impugnazione, l'eccezione del mancato rispetto del termine a comparire. L'imputato non ha potuto così avere il termine per chiedere che l'udienza venisse svolta in presenza, avendo ricevuto il CE solo diciannove giorni prima dell'udienza il decreto di citazione a giudizio. Infine, nemmeno il difensore, a ragione della mancanza dell'udienza, ha potuto verificare il rispetto dell'avvenuto termine a comparire e, conseguentemente, sollevare in quella sede la tempestiva eccezione di nullità. Premesso che, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349), evidenzia il Collegio come nella fattispecie la parte avrebbe potuto far valere la nullità tramite presentazione di memoria scritta in data antecedente la celebrazione dell'udienza, mentre il ricorrente ha avuto comunque il termine di quindici giorni prima dell'udienza per avanzare istanza di discussione orale, dovendo la scelta di rimanere inerte in tal senso, imputabile solo a sé stesso e alla sua difesa. 4. Manifestamente infondato sono sia il secondo che il collegato terzo motivo. 3 rl Va innanzitutto premesso che ritiene il Collegio come nessuna immutazione del fatto risulta essersi verificata in sentenza rispetto all'originaria contestazione. Si afferma in giurisprudenza che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora, in relazione a vicende - quale certamente è da considerarsi la presente - obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato la penale responsabilità dell'imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata (in specie quanto ai soggetti coinvolti ed al ruolo di ciascuno) alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555). Peraltro, ancor più esplicitamente, si è affermato che, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l"'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). Nella fattispecie, si è descritta la condotta usuraria consistita in plurimi episodi di rinnovi di finanziamenti, sono stati indicati gli interessi pretesi nel loro ammontare complessivo a corrispettivo dell'originaria dazione a favore della persona offesa, si è infine indicato il periodo di commissione del fatto: l'imputato è stato messo nelle condizioni di conoscere l'accusa nella sua espressione più ampia e di esercitare le proprie difese: di tal che, la Corte territoriale ha adeguatamente riconosciuto che le condotte per le quali il CE è stato condannato rientrano, costituendone una parte, nelle operazioni usurarie poste in essere in danno della OR, che non superano i limiti temporali delle condotte e i quantitativi degli interessi ivi quantificati, con conseguente inconfigurabilità del preteso fatto diverso. 5. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Va evidenziato in premessa che, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze ivi articolate finiscono per contestare il giudizio di 4 responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto -come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come la Corte territoriale, nel richiamare le valutazioni del primo giudice, abbia ulteriormente ribadito che: -le spese di riscossione dei rimborsi e d'incasso delle rate erano incluse, se stabilite dal creditore, ai fini del calcolo del tasso (come precisato dalla Banca d'Italia con DM 24/09/1998); -il perito del Tribunale non aveva individuato in modo specifico voci relative a spese e oneri da riaddebitare al cliente, in quanto aventi finalità esclusivamente risarcitoria tale da dover essere esclusa, in base alle predette istruzioni di Banca d'Italia, dal calcolo del Teg (tasso effettivo globale); -non era possibile scomputare, per le singole operazioni poste in essere, le spese documentate da contabili bancarie e gli altri costi finanziari sostenuti dalla società nell'interesse per conto della OR, proprio perché non riscontrate da una specifica voce indicata nella fattura della relativa operazione;
-neanche potevano essere presi in esame, al fine dell'esclusione del tasso soglia, le voci di spesa relative a costi fissi per scritturazione sul conto corrente, oneri fissi delle presentazioni delle distinte d'incasso, per il quale lo stesso consulente di parte non aveva potuto reperire le relative contabili e aveva proceduto, in via quantomeno opinabile, a conteggiare gli oneri in maniera paritetica, tenuto conto dell'operatività dell'intermediario con il medesimo istituto di credito di riferimento, posto che lo stesso consulente tecnico di parte non aveva escluso la possibilità, in relazione alla complessità e frequenza dei rapporti intercorsi tra le parti, che alcuni 5 't costi finanziari fossero stati riaddebitati, in modo forfettario, dalla Airone s.p.a. alla OR;
-era necessario ricordare, per il calcolo del tasso effettivo globale, che le spese di istruttoria dovevano essere incluse nel calcolo del tasso soglia, così come le spese di riscossione dei rimborsi di incasso delle rate;
-circa il mancato computo dei bolli da apporre sulla fattura, il perito aveva escluso gli oneri derivanti per suddetti bolli dalle voci di costo, ai fini del computo del Teg, solo dove vi era la prova del relativo pagamento;
-tenuto conto dell'importo residuale degli stessi (qualche euro), tale censura era irrilevante avuto riguardo al notevole divario tra il tasso soglia e il tasso concretamente applicato per ogni singola operazione, soprattutto in assenza di argomentazioni, del consulente tecnico di parte, volte a dimostrare che l'eventuale conteggio dei bolli avrebbe comportato il mancato superamento del tasso soglia;
-le tre operazioni qualificate come "operazioni di sconto" non potevano essere qualificate come tali, ma dovevano essere inquadrato come nell'operazione di finanziamento;
-la coscienza e volontà dell'imputato di porre in essere una condotta usuraria si ricavava dal notevole divario tra il tasso effettivamente applicato il tasso soglia, nonché dall'alta frequenza del superamento del tasso soglia nel corso dei plurimi rapporti di rinnovo dei finanziamenti mediante emissione di nuove cambiali (su centotredici operazioni il tasso soglia non era stato superato in cinque casi), elementi che, se rapportati alla natura professionale dell'attività esercitata dal CE, escludevano la possibilità di configurare la ricorrenza di un errore scusabile sulle modalità del calcolo del tasso da applicare all'operazione di finanziamento. Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 6. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/11/2022. 6 7
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Lidia Giorgio, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Marco Ferraris, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO l. Con sentenza in data 27/10/2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Novara che, in data 16/05/2015, aveva condannato IO CE alla pena di anni uno, mesi due di ! / reclusione ed euro 2.200 di multa per il reato di cui all'art. 644 cod. pen., ritenuta la continuazione con il reato di cui alla sentenza 01/07/2009 della Corte di appello di Torino. Al CE, in contestazione, è attribuito di essersi, nella sua qualità di legale rappresentante della società d'intermediazioni finanziarie Airone s.p.a., in diverse occasioni e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fatto promettere da MA RI OR, in corrispettivo del prestito di lire 10.000.000, interessi usurari pari ad euro 86.892,86, con l'aggravante di aver agito nell'esercizio di un'attività professionale d'intermediazione finanziaria mobiliare (in Novara dal 28/09/1998 al 07/09/2006). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di IO CE, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 601, comma 3 cod. proc. pen. e 23-bis d.l. 137/2020, per essere stata fissata e tenuta l'udienza in assenza delle parti e senza il rispetto dei termini di comparizione e di difesa contemplati. -Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione di norme processuali ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di condanna da ritenersi nulla ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in quanto pronunciata in assenza di correlazione con il capo d'imputazione, contemplante un unico prestito rispetto alla parte motiva e al dispositivo della sentenza di primo e di secondo grado ove vengono ritenute essere state effettuate ben centotredici distinte operazioni di prestito, aventi importi ed entità del tutto diversi rispetto al fatto originariamente contestato. -Terzo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza nonché da quanto ritenuto in sentenza di primo grado rispetto al dispositivo. -Quarto motivo: inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, con riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost. e all'art. 6 CEDU, oltre che all'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto essere onere dell'imputato, ai fini dell'esclusione del superamento del tasso soglia, dimostrare le singole voci di spesa relative ai costi fissi e agli oneri, non avendo il perito del tribunale reperito le contabili ed avendo il consulente tecnico di parte omesso di fornire dimostrazione dell'incidenza matematica di tali costi sul tasso applicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 l. Il ricorso è inammissibile. 2. Va osservato in premessa che la sentenza di appello costituisce "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: l) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale;
2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 dell6/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 dell2/06/2019, E., Rv. 277218). 3. Manifestamente infondato è il primo motivo. Il ricorrente denuncia come la Corte territoriale abbia pronunciato sentenza nonostante il mancato rispetto del termine a comparire di giorni venti, per essere stato notificato il decreto a giudizio all'imputato solo in data 08/10/2021, quindi diciannove giorni prima dell'udienza fissata per il 27/10/2021. L'udienza è stata tenuta ex art. 23-bis d.l. 137/2020, con l'effetto che non si è avuta la fase degli atti preliminari al giudizio ed è stato impossibile alla difesa svolgere, prima della presente impugnazione, l'eccezione del mancato rispetto del termine a comparire. L'imputato non ha potuto così avere il termine per chiedere che l'udienza venisse svolta in presenza, avendo ricevuto il CE solo diciannove giorni prima dell'udienza il decreto di citazione a giudizio. Infine, nemmeno il difensore, a ragione della mancanza dell'udienza, ha potuto verificare il rispetto dell'avvenuto termine a comparire e, conseguentemente, sollevare in quella sede la tempestiva eccezione di nullità. Premesso che, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349), evidenzia il Collegio come nella fattispecie la parte avrebbe potuto far valere la nullità tramite presentazione di memoria scritta in data antecedente la celebrazione dell'udienza, mentre il ricorrente ha avuto comunque il termine di quindici giorni prima dell'udienza per avanzare istanza di discussione orale, dovendo la scelta di rimanere inerte in tal senso, imputabile solo a sé stesso e alla sua difesa. 4. Manifestamente infondato sono sia il secondo che il collegato terzo motivo. 3 rl Va innanzitutto premesso che ritiene il Collegio come nessuna immutazione del fatto risulta essersi verificata in sentenza rispetto all'originaria contestazione. Si afferma in giurisprudenza che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora, in relazione a vicende - quale certamente è da considerarsi la presente - obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato la penale responsabilità dell'imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata (in specie quanto ai soggetti coinvolti ed al ruolo di ciascuno) alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555). Peraltro, ancor più esplicitamente, si è affermato che, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l"'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). Nella fattispecie, si è descritta la condotta usuraria consistita in plurimi episodi di rinnovi di finanziamenti, sono stati indicati gli interessi pretesi nel loro ammontare complessivo a corrispettivo dell'originaria dazione a favore della persona offesa, si è infine indicato il periodo di commissione del fatto: l'imputato è stato messo nelle condizioni di conoscere l'accusa nella sua espressione più ampia e di esercitare le proprie difese: di tal che, la Corte territoriale ha adeguatamente riconosciuto che le condotte per le quali il CE è stato condannato rientrano, costituendone una parte, nelle operazioni usurarie poste in essere in danno della OR, che non superano i limiti temporali delle condotte e i quantitativi degli interessi ivi quantificati, con conseguente inconfigurabilità del preteso fatto diverso. 5. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Va evidenziato in premessa che, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze ivi articolate finiscono per contestare il giudizio di 4 responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto -come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come la Corte territoriale, nel richiamare le valutazioni del primo giudice, abbia ulteriormente ribadito che: -le spese di riscossione dei rimborsi e d'incasso delle rate erano incluse, se stabilite dal creditore, ai fini del calcolo del tasso (come precisato dalla Banca d'Italia con DM 24/09/1998); -il perito del Tribunale non aveva individuato in modo specifico voci relative a spese e oneri da riaddebitare al cliente, in quanto aventi finalità esclusivamente risarcitoria tale da dover essere esclusa, in base alle predette istruzioni di Banca d'Italia, dal calcolo del Teg (tasso effettivo globale); -non era possibile scomputare, per le singole operazioni poste in essere, le spese documentate da contabili bancarie e gli altri costi finanziari sostenuti dalla società nell'interesse per conto della OR, proprio perché non riscontrate da una specifica voce indicata nella fattura della relativa operazione;
-neanche potevano essere presi in esame, al fine dell'esclusione del tasso soglia, le voci di spesa relative a costi fissi per scritturazione sul conto corrente, oneri fissi delle presentazioni delle distinte d'incasso, per il quale lo stesso consulente di parte non aveva potuto reperire le relative contabili e aveva proceduto, in via quantomeno opinabile, a conteggiare gli oneri in maniera paritetica, tenuto conto dell'operatività dell'intermediario con il medesimo istituto di credito di riferimento, posto che lo stesso consulente tecnico di parte non aveva escluso la possibilità, in relazione alla complessità e frequenza dei rapporti intercorsi tra le parti, che alcuni 5 't costi finanziari fossero stati riaddebitati, in modo forfettario, dalla Airone s.p.a. alla OR;
-era necessario ricordare, per il calcolo del tasso effettivo globale, che le spese di istruttoria dovevano essere incluse nel calcolo del tasso soglia, così come le spese di riscossione dei rimborsi di incasso delle rate;
-circa il mancato computo dei bolli da apporre sulla fattura, il perito aveva escluso gli oneri derivanti per suddetti bolli dalle voci di costo, ai fini del computo del Teg, solo dove vi era la prova del relativo pagamento;
-tenuto conto dell'importo residuale degli stessi (qualche euro), tale censura era irrilevante avuto riguardo al notevole divario tra il tasso soglia e il tasso concretamente applicato per ogni singola operazione, soprattutto in assenza di argomentazioni, del consulente tecnico di parte, volte a dimostrare che l'eventuale conteggio dei bolli avrebbe comportato il mancato superamento del tasso soglia;
-le tre operazioni qualificate come "operazioni di sconto" non potevano essere qualificate come tali, ma dovevano essere inquadrato come nell'operazione di finanziamento;
-la coscienza e volontà dell'imputato di porre in essere una condotta usuraria si ricavava dal notevole divario tra il tasso effettivamente applicato il tasso soglia, nonché dall'alta frequenza del superamento del tasso soglia nel corso dei plurimi rapporti di rinnovo dei finanziamenti mediante emissione di nuove cambiali (su centotredici operazioni il tasso soglia non era stato superato in cinque casi), elementi che, se rapportati alla natura professionale dell'attività esercitata dal CE, escludevano la possibilità di configurare la ricorrenza di un errore scusabile sulle modalità del calcolo del tasso da applicare all'operazione di finanziamento. Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 6. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/11/2022. 6 7