Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2003, n. 7568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7568 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
C.C. 68628 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 LA CORTE SUPREMA DICAS E T RIB UTA RIA SEZIONE TRIBUTARIA Compostą dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno 075 6 8/03 Oggetto Tributaria Dott. Eugenio Consigliere Dott. Nino Consigliere R.G.N. 4732/00 FICO RAGONESI Rel. Consigliere Con. 16703 Dott. Vittorio Dott. Maria Cristina GIANCOLA - Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 09/12/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 68628 N MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Minis pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
Нанса
- ricorrente -
ee
contro
IFITEX SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA presso lo studioPISANELLI 2.1 dell'avvocato MARIA CECILIA FELSANI, che la difende unitamente all'avvocato MAURIZIO GATTI DEI, giusta delega a margine;
controricorrente avverso la sentenza n. 1035/99 della Corte d'Appello 4527 -1- di FIRENZE, depositata il 29/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI%; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore PIVETTI che ha concluso per il Generale Dott. Marco rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La società TE citava in giudizio davanti al tribunale di Firenze il Ministero delle Finanze per sentirlo condannare alla restituzione della somma di lire 63 milioni pagate dal giugno 1988 al giugno 1992 per tassa annuale concessione governativa ex DL n. 853/85, convertito con legge n. 17/85 in contrasto coll'art. 10 Direttiva CEE n. 335 del 17.7.1969, come interpretato dalla Corte di giustizia della comunità colla sua sentenza 2.2.1988. Il Tribunale fiorentino condannava la resistente Amministrazione delle Finanze .a pagare alla ricorrente la somma richiesta con gli accessori e le spese della procedura;
. L'amministrazione proponeva appello deducendo i seguenti motivi di censura: 1) per quanto pagato nel 1992 in eccesso, rispetto agli importi stabiliti dall'art. 10 del dl 11.7.1992 n. 333, convertito con legge 8.8.92 n. 359, sussisteva la competenza dell'Ufficio del Registro Tasse e CC.GG. di Roma in merito alle istanze di rimborso;
2) la competenza territoriale sulla controversia spettava al Tribunale di Roma.; 3) non ricorreva un caso di pagamento indebito, sicché non erano proponibili azioni civili di restituzione fuori delle procedure speciali previste dal DPR 632/72 e dalla normativa regolante la riscossione delle imposte;
e ciò anche con riguardo agli interessi legali e rivalutazione monetaria da corrispondere sul capitale in restituzione;
4)non vi era contrasto tra la legge nazionale e le norme della Comunità Europea;
5)l'art. 13 del DPR 641/72, che stabilisce un termine triennale di decadenza per l'azione di ripetizione delle imposte non dovute, era applicabile alla fattispecie;
6)vertendosi in ipotesi regolata dall'art. 2033 c.c. gli interessi sarebbero spettati solo dalla domanda giudiziale. La società appellata si costituiva in giudizio resistendo al gravame. La Corte d'appello di Firenze accoglieva solo parzialmente l'appello riducendo il capitale dovuto alla TE da lire 63 milioni a lire 59 milioni. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'amministrazione finanziaria sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la TE spa Motivi della decisione L'amministrazione ricorrente deduce con il primo motivo l'operatività dello "jus superveniens" di cui all'art. 11 della legge 448/98 per chiedere che dalla somma complessiva da rimborsare vengano detratte lire 500 mila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e lire 6 milioni per l'iscrizione degli altri atti sociali in ragione di lire 750 mila per anno oltre interessi. Con il secondo motivo di ricorso deduce l'applicabilità del citato articolo 11 della legge 448/98 per quanto concerne la misura degli interessi da determinare in ragione del 2.5% annuo. Entrambi i motivi sono inammissibili. Questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che nel giudizio di impugnazione la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dal ricorrente attraverso specifici motivi, e tale specificita' esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Pertanto, nel ricorso, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dalla sentenza impugnata. A tal fine non e' sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificita' da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata (Cass 3539/00;Cass 6335/98;Cass 7524/97;Cass 8297/97;Cass S.U.9628/93). Il ricorso dell'Amministrazione non si attiene in alcun modo ai principi enunciati. Per quanto concerne il primo motivo occorre rilevare che la sentenza impugnata ha preso in esame la nuova disciplina prevista dall'articolo 11 della legge 448/98, ma si è limitata ad affermare genericamente per quanto riguarda i rimborsi che ciò non comporta che le somme da restituire debbano essere 44 diminuite in una misura qualunque,dato il pagamento di lire 4 milioni del 1992 non rimborsabili." Avverso tale motivazione nessuna censura specifica è stata avanzata dall'amministrazione ricorrente che si è limitata ad affermare che dalle somme da rimborsare andavano detratte, in applicazione dello jus superveniens, lire 500 mila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e lire 6 milioni per le tasse d'iscrizione degli atti sociali per gli anni successivi senza nessuna correlazione con la statuizione sul punto della Corte d'appello. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo. Il primo è analogo a quanto in precedenza esposto. La sentenza impugnata contiene una ampia ed articolata motivazione in ordine al tasso degli interessi da applicare basata sulla considerazione che il tasso del 2,50 previsto dall'art. 11 della legge 448/98 non può trovare applicazione in quanto in contrasto con i principi comunitari stabiliti da diverse sentenze della Corte di Giustizia che impongono che gli interessi applicati alla restituzione di imposte in ragione di azioni fondate sul diritto interno devono essere uguali a quelli dovuti in conseguenza di azione basate sul diritto comunitario. Il ricorso dell'amministrazione non contiene alcuna argomentazione volta a censurare tale motivazione né in punto di fatto che di diritto e si rivela quindi del tutto generico ed aspecifico. Il secondo profilo di inammissibilità riveste addirittura carattere preliminare in quanto la censura relativa all'ammontare degli interessi è stata in ogni caso ritenuta non proposta dalla Corte d'appello di Firenze che ha ritenuto essersi formato giudicato sul punto. Il ricorso dell'amministrazione non contiene alcuna censura su tale statuizione con la conseguenza che dovendosi ritenere la sussistenza del giudicato sul punto, ogni ulteriore censura in tema di misura degli interessi non è proponibile in questa sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano in euro 1.100,00 di cui 100,00 di spese .
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.100,00 di cui 100,00 di spese Roma 9.12.02 II Cons.est. A M Il Presidente речис ма RIA Andes DEPOSITATO IN CANCE Ариель Саколь IL CANCEL AL sang 15 MAG. 2003 Ogg