Sentenza 25 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di revisione dei prezzi di appalto di opera pubblica, ai sensi e nel vigore dell'art. 1 del D.L.G.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, alla luce delle tecniche di elaborazione delle tabelle predisposte dalla pubblica amministrazione mediante rilevamenti periodici, il confronto fra i prezzi correnti durante l'esecuzione dell'opera e quelli correnti invece alla data di presentazione dell'offerta deve farsi, per quanto riguarda questi ultimi, con riferimento non già alla tabella nota alla data dell'offerta medesima (tabella riguardante - in quanto tale - prezzo correnti in un periodo anteriore), ma con riferimento a quella che riproduca effettivamente i prezzi relativi al momento in cui l'offerta è stata effettuata, e questo ancorché tale tabella sia stata, nei fatti, redatta e resa pubblica solo successivamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2004, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FITTILPALDI Onofrio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UA VI NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POPULONIA 1, presso l'avvocato BRUNELLA MERCURI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE ARIETA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE BASILICATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA 56, presso L'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE BASILICATA, rappresentata e difesa dagli avvocati MIRELLA VIGGIANI, VALERIO DI GIACOMO, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 182/00 dalla Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 22/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2003 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente l'Avvocato RIZZELLI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del dicembre 1991 il sig. UA TO NT, titolare dell'omonima ditta, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Potenza, la Regione Basilicata deducendo: a) di avere eseguito, per conto dell'Ente regionale ed in virtù di contratto del 14/10/83 ed atto aggiuntivo del 27/2/85, i lavori di consolidamento dell'abitato di S. Angelo Le Fratte, e di avere chiesto, al termine degli stessi il compenso revisionale di L. 91.928.820 calcolato secondo la tabella nazionale vigente e nota all'atto dell'aggiudicazione dei lavori;
b) che la Regione Basilicata aveva invece provveduto alla liquidazione del compenso revisionale quantificandolo in L. 52.678.000 applicando una tabella revisionale più recente.
Ciò premesso, chiodava la condanna dell'Ente alla corresponsione della differenza ammontante a L. 39.250.820, oltre interessi legali e moratori per un importo complessivo, alla data del 30/9/91, di L. 89.630.393.
Costituitosi in giudizio, l'Ente pubblico deduceva che, per "prezzi correnti", esso aveva correttamente inteso ed applicato quelli contenuti nelle tabelle riferentisi alla data dell'"offerta" ancorché pubblicate successivamente.
Con sentenza del 20 gennaio 1997 il Tribunale di Potenza, disattesa un'eccezione di difetto di giurisdizione, rigettava la domanda, dovendo trovare applicazione la tabella che, ancorché pubblicata successivamente, facesse riferimento al periodo oggetto della richiesta di variazione.
Proponeva appello l'Acquavia, deducendo l'erronea interpretazione dell'art. 1 del d.L.C.P.S. 1501/47, rilevando come il prezzo pubblicato successivamente all'aggiudicazione, sia il frutto di un andamento del prezzo relativo anche ad un periodo posteriore all'aggiudicazione, e del quale l'imprenditore, nel formulare l'offerta, non poteva tenere conto, e ciò considerato che le entità economiche (quali il "prezzo corrente") rappresentano delle entità statistiche e non reali, per individuare le quali deve necessariamente farsi riferimento alle relative rilevazioni, nonché considerato che solo dati economici già conosciuti possono informare le determinazioni degli operatori economici.
Resisteva la Regione Basilicata.
La Corte di Appello di Potenza, richiamata l'evoluzione conosciuta dagli indirizzi giurisprudenziali, nonché premesso come la determinazione del compenso revisionale postuli l'identificazione di due dati da porre a rapporto;
" i prezzi correnti" al momento dell'"offerta" (o quelli correnti alla data dell'aggiudicazione a seguito dell'art. 33, 3^ comma, l. 28 giugno 1986, n. 41) ed i "prezzi correnti" durante l'esecuzione dell'opera appaltata, faceva suo l'indirizzo secondo il quale, ai fini della revisione, deve farai riferimento non già alla tabella vigente al momento dell'offerta, ma a quella che riproduce i prezzi relativi al momento in cui l'offerta è stata effettuata, ancorché detta tabella risulti successivamente compilata e pubblicata, rigetta l'appello.
A tal fine, fra l'altro, la Corte territoriale: a) evidenziava la natura meramente "ricognitiva" e non "costitutiva" della tabella in questione;
b)sottolineava l'ininfluenza del profilo per cui una tabella pubblicata successivamente non possa non ricomprendere anche elementi intervenuti successivamente al momento dell'offerta medesima e dei quali - pertanto - un'imprenditore non può tenere conto, e poneva in luce, al riguardo, come ciò rappresenti un dato necessitato e fisiologico di ogni tabella.
Ricorre per Cassazione sulla base di 3 motivi l'ACQUAVIA assistiti da memoria.
Resiste con controricorso la Regione Basilicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi, siccome intimamente connessi fra loro, vanno trattati unitariamente.
Con il primo di essi, nel dedurre VIOLAZIONE DELL'ART. 1 d.l.C.P.S. 1501/47 AI SENSI DELL'ART. 360 C.P.C., il ricorrente lamenta la falsa applicazione della norma in questione, posto che - a suo dire - relativamente alla controversia, ai fini della ricostruzione della variazione dei prezzi concretamente intervenuta, avrebbe dovuto risalirsi - onde pervenire ai "prezzi correnti al momento della presentazione dell'offerta" - agli unici che risultavano ufficialmente noti a quell'epoca, e cioè a quelli riportati nelle tabelle conosciute a quella medesima epoca, dovendosi essi intendere appunto per "correnti", indipendentemente dalla circostanza dell'essere stati rilevati precedentemente.
A sua volta, con il secondo motivo, il ricorrente, nel dedurre OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO SPECIFICO DELIA CONTROVERSIA, lamenta la fallacia della - a dire del ricorrente - solo apparentemente ampia, complessa ed esaustiva motivazione, dispiegata in sentenza, in ordine al punto relativo all'applicabilità dei prezzi stabiliti nella tabella pubblicata successivamente.
Orbene, premessa l'inammissibilità della censura contenuta nel il motivo, laddove, per i termini stessi in cui essa risulta formulata, essa si rivela, in realtà, del tutto generica e, nella sostanza, meramente ripetitiva di quella di cui al precedente motivo, va sottolineata l'assoluta infondatezza della censura sollevata con il 1^ motivo, e ciò alla luce del principio, già in più occasioni affermato da questa Suprema Corte e da ribadire ancora una volta in questa sede, secondo il quale (vedi, per tutte, Cass. n. 4644/94 e Casa. n. 2822/95), in tema di revisiona dei prezzi di appalto di opera pubblica, ai sensi e nel vigore dell'art. 1 del D.L.G.C.P.S, 6 dicembre 1947, n. 1501, alla luce di quelle che sono le tabella predisposta dalla pubblica amministrazione mediante rilevamenti periodici, il confronto fra i prezzi correnti durante l'esecuzione dell'opera e quelli correnti alla data di presentazione dell'offerta vada effettuato facendo riferimento, quanto a questi ultimi, non già alla tabella nota alla data dell'offerta (riguardante - in quanto tale - pressi correnti in un periodo anteriore) ma alla tabella riproducente effettivamente i prezzi relativi al momento in cui l'offerta sia stata fatta, ancorché tale tabella sia stata - necessariamente - redatta e resa pubblica solo successivamente. Del tutto inammissibile rivelandosi, a sua volta, il 3^ motivo, con il quale il ricorrente. nel dedurre VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2041 C.C., introduce in realtà un profilo del tutto nuovo di cui non è assolutamente traccia in sentenza, e che neppure il ricorrente deduce di aver sollevato precedentemente, il ricorso va rigettato, con consequenziale condanna del ricorrente alla refusione delle spese di questa fase del giudizio, in favore della parte resistente, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di questa fase, che liquida in Euro 1.500,00 per onorari, ed in Euro 100 per esborsi, oltre ad accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 9 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004