Sentenza 27 ottobre 2016
Massime • 1
Integra il delitto di sequestro di persona, in concorso con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - e non il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione - la privazione, temporalmente limitata, della libertà di una persona, posta in esser per ragioni di protesta e finalizzata a conseguire una legittima pretesa. (Fattispecie riferita ad un migrante minorenne che aveva trattenuto gli operatori del centro di accoglienza ove era allocato, bloccando la porta d'ingresso con una sbarra di ferro per un arco temporale di circa 30 minuti, al fine di protestare contro le condizioni di ospitalità, ottenere i cd. pocket money e rivendicare un miglior trattamento generale all'interno della struttura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2016, n. 47949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47949 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2016 |
Testo completo
47 9 4 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 27/10/2016 Registro generale n. 29515/2016 (n. 37) Sentenza n. 326712016Composta dai Consiglieri: Dott. Mariastefania Di Tomassi Presidente Dott. Angela Tardio in caso di diffusione del Dott. Enrico Giuseppe Sandrini presente provvedimento Relatore Dott. Alessandro Centonze omettere le generalità e Dott. Antonio Cairo gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 ha pronunciato la seguente d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte SENTENZA ✓ imposto dalla legge Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta
contro
: 1) K.A. nato il [...]; Avverso l'ordinanza n. 13/2016 del 21/06/2016 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, Sezione del riesame;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 21/06/2016 il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, Sezione del riesame, pronunciandosi a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale riforma dell'ordinanza di custodia in carcere applicata ad K.A. dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, previa riqualificazione dell'ipotesi di reato di cui al capo A) della rubrica, così come contestata ai sensi dell'art. 630 cod. pen., nella fattispecie di cui agli artt. 110, 605 e 393 cod. pen., sostituiva la misura cautelare originariamente applicata con quella del collocamento in comunità. Secondo il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, Sezione del riesame, tra le ore 9.45 e le ore 10.10 del 25/06/2016, il K. in concorso con altri due soggetti per i quali si procede separatamente, dando seguito a un'iniziativa intrapresa da L.B. , privava della libertà di movimento gli operatori della struttura di accoglienza nella quale si trovavano ospitati da qualche giorno il Centro di accoglienza · bloccando la porta d'ingressoOMISSIS con una sbarra di ferro e danneggiando alcuni arredi dell'immobile. Questa azione criminosa veniva interrotta dal tempestivo sopraggiungere dei Carabinieri, allertati telefonicamente dalle vittime, che sbloccavano la porta di accesso della struttura di accoglienza, liberando tutti i soggetti che si trovavano al suo interno e arrestando gli autori dell'azione delittuosa in contestazione. Nell'immediatezza dei fatti, inoltre, i Carabinieri intervenuti provvedevano a raccogliere le dichiarazioni delle vittime dell'attività di coartazione posta in essere dai tre minori, che chiarivano le ragioni e la dinamica dei fatti in contestazione. In questo contesto processuale, il Giudice del riesame riteneva incontroversa dinamica degli accadimenti criminosi e riteneva di procedere alla la riqualificazione dei fatti delittuosi, ai sensi degli artt. 110, 605 e 393 cod. pen., sul presupposto che la coartazione posta in essere dalle vittime - identificate in L.M.V.M. C. E.M. M.M. F.S. e A.M. S. M.L. non aveva raggiunto, per intensità e durata, livelli tali da indurre ad affermare che erano stati travalicati i limiti della violenza e della minaccia, allo scopo di ottenere la soddisfazione di pretese illegittime. Queste pretese, fin dalla prima fase delle indagini preliminari, venivano individuate nella consegna dei pocket money - che costituiscono un bonus economico giornaliero che viene consegnato ai migranti ospitati nei centri di accoglienza e nella rivendicazione di un trattamento - complessivo migliore rispetto a quello ricevuto all'interno della struttura dove i minori erano ospitati. 2 Sulla scorta di questo compendio indiziario il provvedimento cautelare genetico, previa riqualificazione dei fatti illeciti contestati al K. a norma degli artt. 110, 605 e 393 cod. pen., veniva riformato nei termini processuali che sì sono richiamati.
2. Avverso tale ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla configurazione dell'ipotesi di reato contestata al K. così come riqualificata ai sensi degli artt. 110, 605 e 393 cod. pen. Si evidenziava, in proposito, che il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, Sezione del riesame, aveva valutato in termini incongrui la condotta del K. sotto il profilo della sua idoneità a coartare l'altrui volontà, attraverso la pressione intimidatoria esercitata nei confronti delle vittime, trascurando gli univoci elementi indiziari che imponevano di ritenere corretta l'originaria qualificazione dei fatti delittuosi ascritti all'indagato al capo A), tenuto conto dell'ingiustizia delle pretese economiche perseguite mediante l'esercizio di tali forme di intimidazione. Tra questi elementi indiziari, in particolare, si richiamavano l'elevato numero delle persone sequestrate e l'arco di tempo nel quale si protraeva l'azione criminosa, peraltro valutato dallo stesso Giudice del riesame in termini di apprezzabilità; la circostanza che il K. allo scopo di dare maggiore risonanza alla sua azione coercitiva aveva danneggiato alcuni arredi della struttura di accoglienza nella quale si trovava unitamente agli altri minori;
l'ulteriore circostanza che gli accadimenti criminosi, così come concordemente riferito dalle persone offese dal reato, si inserivano in un più ampio scenario criminale, conseguente al fatto che la protesta era stata organizzata da quattordici ospiti del centro di accoglienza. L'incongruità del percorso motivazionale, al contempo, veniva resa evidente dal fatto che il Giudice del riesame, pur escludendo la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 630 cod. pen., sul presupposto della modesta forza intimidatoria dell'azione posta in essere dal K. dai suoi complici, non riqualificava i fatti ai sensi dell'art. 393 cod. pen., ma ai sensi degli artt. 110, 605 e 393 cod. pen., dimostrando in tal modo che l'attività di coartazione - quale che fosse l'intensità dell'azione posta dall'indagato e dai suoi complici aveva comunque determinato la privazione della libertà delle vittime - per un arco temporale significativo. In questa cornice, la parte ricorrente riteneva palesemente contraddittorio il passaggio motivazionale del provvedimento impugnato nel quale, a fronte della 3 modesta o insufficiente capacità intimidatoria dell'azione criminosa posta in essere dal K. e dai suoi complici, tale da ricondurla al solco applicativo dell'art. 630 cod. pen., si riteneva la condotta delittuosa contestata comunque idonea a determinare la privazione della libertà delle persone offese dal reato, com'è reso evidente dalla riqualificazione del reato ai sensi degli artt. 110, 605 e 393 cod. pen. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta è infondato e deve essere rigettato, pur ponendosi ai limiti dell'inammissibilità. Deve, in proposito, rilevarsi che costituisce ¡us receptum della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare non può essere basata sul mero concetto di soccombenza delle parti e neppure può essere identificata nel mero interesse al rispetto di una norma di legge da parte dell'ordinamento giuridico (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693). L'interesse a impugnare, piuttosto, deve essere individuato in una prospettiva giurisdizionale di natura eminentemente utilitaristica, consistente nelle finalità concretamente perseguita dal soggetto impugnante, tendente a rimuovere una situazione derivante da una decisione giudiziale, cui si collega il conseguimento di un'utilità, costituita da un provvedimento più vantaggioso rispetto a quello impugnato. Ne consegue che non sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. nel ricorso del pubblico ministero volto a ottenere solamente l'esatta applicazione della legge, senza l'indicazione di come da tale rettificazione possa derivare per il soggetto impugnante un risultato praticamente e concretamente favorevole (cfr. Sez. 5, n. 43983 del 15/07/2009, D'Ingeo, Rv. 245100). In questo contesto processuale, per ritenere l'impugnazione del pubblico ministero supportata da un interesse a impugnare, è necessario che tale soggetto processuale risulti titolare di un interesse concreto ed effettivo all'eliminazione del provvedimento pregiudizievole, indispensabile allo scopo di conseguire una decisione più favorevole, che non si verifica quando nell'eventuale giudizio di rinvio sarebbe comunque raggiunto un risultato non diverso da quello statuito con l'ordinanza impugnata. In questa cornice, deve osservarsi che il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta non indica esplicitamente le finalità processuali perseguite con l'impugnazione, limitandosi a censurare la qualificazione giuridica dei fatti contestati al K. ai sensi degli artt. 110, 393 e 605 cod. pen., pur potendo tali finalità desumersi implicitamente dal contenuto dell'impugnazione, sotto il profilo del differente regime dei termini di custodia cautelare applicabili a seconda della qualificazione del reato contestato al ricorrente. Tale possibilità di desumere implicitamente le finalità utilitaristiche perseguite dall'impugnazione proposta impedisce di ritenere inammissibile il ricorso in esame e impone di esaminare nel merito le censure sollevate dalla parte ricorrente.
2. Fatta questa indispensabile premessa, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata incentrava correttamente la sua decisione sulle connotazioni di K. violenza e minaccia insite nell'azione criminosa posta in essere dal e dai suoi complici in danno del personale del Centro di accoglienza OMISSIS OMISSIS individuando nelle finalità dell'azione coercitiva esercitata l'elemento indispensabile ai fini dell'inquadramento della condotta delittuosa contestata e disponendo conseguentemente la riqualificazione della fattispecie di cui al capo A), ai sensi agli artt. 110, 605 e 393 cod. pen. Per giungere a queste conclusioni, il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, Sezione del riesame, seguiva un percorso argomentativo ineccepibile, evidenziando che il K. si limitava a privare le vittime della loro libertà personale, nel limitato arco temporale compreso tra le ore OMISSIS OMISSIS chiudendo la porta d'ingresso del centro di accoglienza OMISSIS con una sbarra di ferro e ponendo in essere un'attività di coercizione nell'ambito della quale la richiesta finalizzata a ottenere la consegna immediata dei pocket money corrisposti discrezionalmente agli ospiti della struttura assistenziale con cadenza periodica risultava inserita in una più ampia manifestazione di protesta contro le condizioni nelle quali i migranti venivano ospitati nella struttura in questione. Il limitato arco temporale nel quale l'azione coercitiva veniva esercitata, del resto, risulta dimostrata dalla circostanza che i Carabinieri, allertati telefonicamente alle oreOMISSIS dalle stesse vittime della manifestazione di protesta in esame, alle ore OMISSIS irrompevano nei locali del centro di accoglienza e arrestavano il K. e gli altri minori che avevano inscenato la manifestazione di protesta. In altri termini, la coartazione della volontà delle vittime, per modalità e durata, non raggiungeva livelli di offensività tali da travalicare i confini della violenza e della minaccia sorretti dall'intento di ottenere la soddisfazione di una 5 pretesa legittima, essendo collegata alle condizioni nelle quali i minori risultavano alloggiati nella struttura. I fatti in contestazione, dunque, sulla base del compendio indiziario acquisito, risultano riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., in concorso formale con il reato di cui all'art. 605 cod. pen., atteso che la violenza esercitata dal K. si è tradotta, in concreto, nella temporanea privazione della libertà di movimento delle vittime, allo scopo di inscenare la manifestazione di protesta di cui si è detto. Ne discende che il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, Sezione del riesame, valutava in termini ineccepibili la condotta illecita del K. facendo riferimento alle finalità di coartare la volontà delle vittime per gli scopi di protesta richiamati e valutando correttamente gli elementi indiziari acquisiti, che imponevano di ritenere corretta l'originaria qualificazione dei fatti delittuosi ascritti all'indagato al capo A), tenuto conto delle finalità perseguite mediante l'esercizio di tali forme di intimidazione. Su questo fondamentale passaggio della vicenda criminosa l'ordinanza impugnata, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2, forniva una spiegazione congrua, osservando che l'azione coercitiva posta in essere dal K. e dai suoi complici in danno del personale del centro di accoglienza dove erano allocati trovava la propria giustificazione nell'azione di protesta rivolta a ottenere la soddisfazione di una pretesa legittima, la quale, peraltro, sembrerebbe individuarsi non soltanto in quella, a contenuto patrimoniale, della consegna dei pocket money, ma, verosimilmente, nella rivendicazione di un miglior trattamento generale all'interno della struttura [...]». Ricostruiti in questi termini gli accadimenti criminosi, il provvedimento impugnato appare armonico rispetto alla posizione ermeneutica affermata dalla giurisprudenza di legittimità pur dovendosi dare atto di alcune divergenze interpretative non condivise da questa Corte in relazione alla distinzione tra il reato di cui all'art. 630 cod. pen. e quello di cui agli artt. 393 e 605 cod. pen., secondo cui: «Integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., e non il concorso del delitto di sequestro di persona con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (artt. 605 e 393 dello stesso codice), la privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire, come prezzo della liberazione, una prestazione patrimoniale eccedente il credito, azionabile in sede giudiziaria, vantato nei confronti della persona offesa» (cfr. Sez. 6, n. 45064 del 12/06/2014, Sevdari, Rv. 260662). In questa cornice, il provvedimento impugnato risulta conferente rispetto alla posizione ermeneutica sopra richiamata, secondo la quale è ben possibile che un sequestro di persona finalizzato a ottenere in modi arbitrari la 6 soddisfazione di una legittima pretesa economica possa qualificarsi ai sensi degli artt. 393 e 605 cod. pen. Quanto, poi, al fatto che la violenza o la minaccia utilizzate per porre in essere il sequestro possano manifestarsi in termini di particolare intensità, occorre evidenziare che tale profilo influisce sulle caratteristiche della condotta, ma non incide sulla connotazione di ingiustizia del profitto, indispensabile ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 630 cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 9731 del 03/02/2009, Rovere, Rv. 243020; Sez. 5, n. 38438 del 20/09/2001, Welsch, Rv. 219977).
3. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta deve essere rigettato. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 27/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Mariastefania Di Tomassi Alessandro Centonze Plendem DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 NOV 2016 IL CANCELLIERE Stefania EAIELLA 7