Sentenza 14 marzo 2012
Massime • 1
La costituzione di parte civile del fallito, anche senza la chiamata in causa del curatore fallimentare, è valida ed efficace, in quanto, quale danneggiato dal reato, egli può sempre proporre l'azione civile per il risarcimento dei danni materiali e morali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2012, n. 12816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12816 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 14/03/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 382
Dott. FAZIO AN AR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS AN - Consigliere - N. 34785/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA RG N. IL 13/02/1948;
2) AS NA MA N. IL 15/05/1959
avverso la sentenza n. 1551/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 07/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per la inamissibilità del ricorso;
Udito per la parte civile l'Avv. Di Luzio Roberto che conclude come da dichiarazioni scritte;
Udito il difensore Avv. Tedesca Claudio che si riporta alle dichiarazioni del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 17/6/2003 il Tribunale di Padova in composizione monocratica dichiarava AL IO e LA AN AR colpevoli del reato di truffa aggravata ex artt. 110 e 640 c.p, art.61 c.p., n. 7 in danno di TO US e LL IA e li condannava alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore delle partici civili, cui liquidava una provvisionale provvisoriamente esecutiva di Euro 259.261,00.
Si contestava agli imputati di essersi procurati, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistiti nello stipulare un preliminare di compravendita di una villa padronale con arredo e terreno circostante, di proprietà della società Cà Barbaro s.r.l., di cui erano soci il TO e la LL, ad un prezzo di L.
2.300.000.000 con lo scopo apparente di crearvi una Casa di Riposo, l'ingiusto profitto di tutti beni dell'azienda - parte dei quali già promessi in vendita a Norbiato Sergio - che il AL, in forza di una procura a vendere, conferitagli dalla moglie LA, promissaria acquirente - fattasi nelle more nominare dal TO Amministratore Unico della Cà Barbaro al fine di liberare la società dalle ipoteche su di essa gravanti, fittiziamente trasferiva, all'insaputa del TO, alla Servizi Sociali s.r.l. di Gazzetta Italo ad un prezzo di L.
1.400.000.000 in tal modo procurando un danno di rilevante gravità non solo ai soci dell'Azienda, ai quali corrispondevano la sola somma di L. 700.000.000, ma anche al Norbato, che aveva già corrisposto ai predetti soci la somma di L. 550.000.000.
A seguito di gravame degli imputati la Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 10/12/2008, riformava la sentenza impugnata, dichiarando prescritto il reato e confermando le statuizioni civili. Su ricorso degli imputati la Corte di Cassazione, annullava la sentenza impugnata, rilevando che il giudice del gravame aveva confermato le disposizioni civili in mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, senza darsi cura di esaminare i motivi di impugnazione sotto tale aspetto in violazione dell'art. 578 c.p.p., e di conseguenza rinviava per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della medesima corte di appello.
Con sentenza in data 7/4/2011 la Corte di Appello di Venezia confermava l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione e confermava altresì le statuizioni civili, condannando gli imputati alla rifusione delle spese delle parti civili.
Contro tale decisione ricorrono gli imputati con una lunga e articolata memoria, nella quale a sostegno della richiesta di annullamento articolano vari motivi.
Con il primo motivo denunciano violazione della legge penale in riferimento alla norma incriminatrice ex art. 640 c.p., nonché il vizio di motivazione, e sostengono che la nuova sentenza aveva dato una erronea interpretazione di quello che è il paradigma strutturale del reato di truffa, non considerando che il requisito dell'artificio e del raggiro deve necessariamente precedere l'atto di disposizione patrimoniale e il conseguimento dello ingiusto profitto, cosa che nella fattispecie non si era mai verificata, giacché prima dell'atto di disposizione patrimoniale, individuato dai giudici del merito nell'atto dispositivo, con cui il TO aveva ceduto l'amministrazione alla LA, non vi era stato alcun artificio o raggiro, attribuibile agli imputati;
il conferimento della procura a vendere da parte della LA al AL era avvenuto posteriormente alla nomina suddetta e la corte di merito, nell'affrontare la questione, aveva dato una interpretazione travisata degli avvenimenti che avevano preceduto e seguito tale evento.
Con il secondo motivo denuncia la violazione della legge processuale in riferimento all'art. 603 c.p.p. e il vizio di motivazione, e censura la decisione del giudice del gravame nell'avere respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, finalizzata al riesame del teste Caldana, che poteva confermare l'esborso in nero della somma di L. 500.000.000 in favore del TO e all'espletamento di una perizia sui documenti, fatti pervenire al P.M. al riguardo.
Con il terzo e quarto motivo deduce la violazione di legge in riferimento all'art. 185 c.p., R.D. n. 267 del 1942, artt. 31, 43 e 240, art. 2395 cod. civ., artt. 74, 78 e 122 c.p.p. e il vizio di motivazione e stigmatizza la decisione del giudice del gravame, che aveva ritenuto infondate le censure mosse dagli appellanti sulle questioni della "legittimatio ad causam" e "legittimatio ad processum" in capo alle costituite parti civili, sulle quali era stata data una risposta erronea, manifestamente infondata e fuorviante, nel confondere il danno direttamente causato al socio con quello causato alla società, laddove nel caso in esame non poteva dubitarsi che il danno si riversava sulla società e non pure sui soci, e che in ogni caso unico legittimato a costituirsi in giudizio era il curatore fallimentare;
inoltre la procura speciale conferita dalle parti offese all'avv. Mazzetta in calce all'atto di costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 100 c.p.p. (cd. procura ad litem) non poteva ritenersi valida e equiparabile a quella conferita ai sensi del disposto degli artt. 76 e 122 c.p.p., onde le predette avrebbero dovuto costituirsi personalmente sottoscrivendo l'atto di costituzione, pena la inesistenza dell'atto medesimo, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Il ricorso non ha fondamento e deve essere pertanto rigettato. La censura di cui al primo motivo tende sostanzialmente a porre in discussione il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condiviso e applicato, per cui in materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose, idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p. (Cass. Sez. 2 5/10- 20/10/2004 n. 41073 Rv. 230689). Nel caso in esame il ricorrente individua l'atto di disposizione patrimoniale nel conferimento alla LA, promissaria acquirente, della carica di amministratore unico dell'Azienda Cà Barbaro - prodromica al rilascio della procura speciale a vendere al AL e sostiene che non è stato accertato prima di tale atto alcun raggiro ai danni dei venditori.
L'assunto si rivela non veritiero e privo di consistenza giuridica, in quanto già dal paragrafo n. 1 dell'imputazione è contestato che tale nomina fu ottenuta con il pretesto di dovere eseguire tutte le pratiche amministrative per la creazione di una Casa di Riposo nella Villa Cà Barbaro. La corte veneziana alla pagina 9 della sentenza impugnata richiama e condivide la motivazione della sentenza di primo grado, nella quale vengono specificati i falsi pretesti, con i quali la LA era riuscita ad ottenere dal TO la nomina di amministratore unico, consistiti nell'essersi l'imputata impegnata a liberare i beni dalle ipoteche su di loro gravanti, a trattare con le banche per ottenere le liberatorie e ad agire per conseguire i permessi edilizi per la realizzazione della casa di riposo;
impegni tutti non mantenuti, idonei quindi ad indurre in errore e a carpire la buona fede del venditore. Il TO non si sarebbe determinato al rilascio della nomina, se solo avesse immaginato che la LA, pur avendo formalmente nominato in sua vece la Cometa s.r.l., quale promissario acquirente, avrebbe poi in combutta con il AL, conferito a quest'ultimo quella procura speciale a vendere, in forza della quale, costui, trovati i soggetti adatti e la società da utilizzare, vendette successivamente tutti i beni della Cà Barbaro - e non solo quelli oggetti del compromesso - di fatto a se stesso tramite una società le cui quote erano fittiziamente intestate al Gazzetta, ma di cui in concreto solo lui poteva disporre per il tramite del figlio HO AL, divenuto cessionario di quote della Servizi Sociali s.r.l., definitiva acquirente del complesso immobiliare.
Ne deriva quindi che il danno alla società Cà Barbaro e ai suoi soci, nel quale la giurisprudenza di legittimità identifica il momento consumativo della truffa, si è verificato non già con l'atto di nomina dell'amministratore unico, che non è atto di disposizione patrimoniale, bensì con la compravendita stipulata in data 11/11/1996 a favore della società fittizia Servizi Sociali s.r.l..
Il secondo motivo di ricorso introduce una censura in punto di fatto, come tale preclusa in sede di legittimità, sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che la corte di merito ha negato, facendo corretto uso del potere discrezionale, conferitogli dall'art.603 c.p.p., comma 1, alla stregua di una motivazione immune da vizi logici o interne contraddizioni, e come tale incensurabile in questa sede.
Non colgono nel segno neppure le censure di cui agli ultimi motivi di ricorso.
Ed invero, quanto alla legittimatio ad causam, va detto che il TO e la LL si sono costituiti, pur senza specificarlo, quali soci per l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 2395 c.p.p., come ha già posto in rilievo la corte veneziana alla pagina
25 della sentenza, in virtù del principio di diritto a mente del quale la costituzione di parte civile del fallito, anche senza la chiamata in causa del curatore fallimentare, è valida ed efficace, in quanto, quale danneggiato dal reato, può sempre proporre l'azione civile per il risarcimento dei danni materiali e morali Cass. Sez. 2 12/1-9/5/1984 n. 4216 Rv.164078). Sarà il giudice civile poi a stabilire la concreta ed eventuale entità del danno subito. Quanto alla legitimatio ad processum, ha già risposto la corte di merito, facendo corretta applicazione di quella giurisprudenza di legittimità, a mente della quale nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio con il ministero di un difensore, munito di procura speciale, il mandato - in virtù del generale principio di conservazione degli atti - deve considerarsi valido, sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore, sia con riguardo all'oggetto specifico del gravame (art.576 c.p.p.), anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte (Cass. Sez. 4 3/2-26/3/2004 n. 14863 Rv. 228595). Nel caso in esame l'apposizione della procura in calce alla costituzione di parte civile e in immediata sequenza logica, la contestualità e identità dei caratteri di scrittura a macchina, sono elementi sufficienti per ritenere che le parti civili abbiano inteso precisare i fatti cui si riferiva il mandato ed effettuare contestualmente la nomina e il conferimento al difensore dei poteri necessari all'esercizio dell'azione civile in quel processo. Segue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parti civili, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
li condanna altresì in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in Euro 4.000,00, aumentate del 12,50% per spese generali, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2012