Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2001, n. 9474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9474 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B' IN NOME DEL9474/01 REPUBBLICA ITALIANA you LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente e Relatore R.G. N. 7177/00 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere 10206/00 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Cron. 21803 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Rep. Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Ud.04/04/01 ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: AR NT, OL CA, IB NI, NT SC, NO PE, RV ME (eredi di NO ID), elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZOE FONTANA 220 ED B/4, presso lo studio dell'avvocato CIRO FIORE, rappresentati e difesi dall'avvocato PIERLUIGI COSTA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA ATAF;
intimato 2001 - 1620 e sul 2° ricorso n 10206/00 proposto da: -1- ATAF AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PE TORRE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
NT, OL CA, IB NI, AR SC, NO PE, RV NT (quali eredi di NO ID), ME elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZOE FONTANA 220, presso lo studio dell'avvocato CIRO FIORE, rappresentati e difesi dall'avvocato PIERLUIGI COSTA, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 505/99 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 17/07/99 R.G.N. 3023/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/01 dal Consigliere Dott. ETTORE MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NI BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento del Enr ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorsi al Pretore di Foggia, il sig. US NI e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio 1'A.T.A. F. edAzienda Trasporti Automobilistici di Foggia essere dipendenti dell'Azienda esponevano di convenuta e di aver prestato attività lavorativa anche nel giorno destinato al riposo settimanale, senza recupero, subendo per tale mancato riposo, un danno da usura da risarcire con criteri equitativi e da ragguagliarsi ad una giornata di retribuzione normale;
chiedevano quindi la condanna dell'Azienda al pagamento, per il titolo suddetto delle somme indicate nei conteggi allegati, con interessi e rivalutazione. L'Azienda convenuta si costituiva contestando la fondatezza della domanda e deducendo che la disciplina del contratto collettivo già prevedeva una remunerazione per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale e che il trattamento economico in concreto attribuito ai dipendenti, in relazione al mancato riposo settimanale, era più favorevole di quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. 3 Emer Il Pretore, con sentenza dell'8 maggio 1998, integralmente le domande condannando accoglieva a pagare ai ricorrenti le somme 1'A.T.A.F. richieste. Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 17 luglio 1999, accogliendo parzialmente l'appello a pagare ai dell'Azienda, ha condannato l'A.T.A.F. ricorrenti il 30 per cento delle somme liquidate dal Pretore. Il giudice dell'appello ha, in primo luogo, disatteso la censura con la quale l'appellante A.T.A.F. aveva contestato la propria legittimazione passiva assumendo che la domanda doveva ritenersi contrio altro soggetto rappresentato dalla proposta G.P.A. (Gestione Precaria in A.T.A.F. ha infatti ritenuto che, con Affidamento); l'affidamento all'A.T.A.F. da parte della giunta della GI UG (ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1822 del 1939), "in via di assoluta precarietà" per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1975, dell'esercizio di determinati servizi con obbligo di gestione separata, non era stato posto in essere alcun nuovo soggetto giuridico, anche se l'affidamento era stato prorogato all'intervento della leggesuccessivamente sino pertanto Ever regionale n. 37/1995; e che doveva 4 riconoscersi la correttezza della pronuncia pretorile quanto all'individuazione del soggetto tenuto al chiesto risarcimento del danno ed alla legittimazione passiva dell'Azienda convenuta. Nel merito della domanda dei lavoratori, parimenti oggetto dell'appello dell'Azienda, il Tribunale ha basato la sua decisione essenzialmente su argomentazioni che possono sinteticamente riportarsi come segue: a) il danno da mancato godimento del riposo settimanale consiste nella lesione del diritto alla salute, lesione che non incide soltanto sul reddito, ma comprende anche il c.d. danno biologico, con la conseguenza che nessuna prova -deve essere fornita in ordine al pregiudizio di ordine non patrimoniale - subìto; b) ne segue che, nel caso di prestazione di attività lavorativa in giornate destinate al riposo, senza fruizione del medesimo in altro giorno della settimana, il lavoratore ha diritto oltre che alla retribuzione ed eventualmente alla maggiorazione retributiva per il lavoro prestato nel giorno di riposo - al risarcimento del danno (contrattuale), per la mancata fruizione del riposo settimanale, previsto, a tutela del prestatore, Eme 5 dagli artt. 36 Cost. e 2109 c.c.. c) il diritto al risarcimento non può essere escluso о ridotto per il fatto che il lavoratore abbia aderito spontaneamente alla proposta di lavorare nei giorni destinati al riposo (a causa dell'irrinunciabilità che caratterizza il diritto di natura fondamentale), mentre, ai fini della liquidazione, deve essere considerata la gravosità gli delle prestazioni, potendosi utilizzare strumenti ed istituti affini previsti dalla contrattazione collettiva e ritenere integralmente risarcito il danno, ove il contratto collettivo preveda un'indennità per il mancato riposso in misura tale da costituire idonea riparazione;
d) nella specie, l'art. 17 C.C.N.L. settore nulla disponeva in ordine al risarcimento del danno derivato dal lavoro espletato nei giorni di riposo, non più goduto, avendo previsto soltanto una percentuale di maggiorazione sulla paga ordinaria per il lavoro festivo e notturno, mentre l'art. 16 del medesimo C.C.N.L./ nel determinare la retribuzione prevista per il lavoro prestato nei giorni festivi, ove essi coincidano con il giorno di riposo (domenicale o periodico), contempla solo la possibilità di godimento di una giornata in più 6 Qur di ferie, ovvero, se ciò non sia possibile, il diritto ad una giornata di retribuzione normale;
normativa prevedendo, dunque, la e) non indennità collettiva, alcuna contrattuale particolare risarcitoria per l'usura psicofisica derivante dal mancato godimento del riposo, senza il relativo recupero, il danno doveva essere equitativamente liquidato nella misura del 30% della retribuzione dovuta per il lavoro normale, e ciò in considerazione della gravosità di tipo medio delle prestazioni lavorative, secondo turni ragionevolmente programmati, e dell'adesione spontanea del lavoratore, elementi che consentivano di valutare in misura modesta l'usura. Avverso tale decisione i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. L'A.T.A. F. (Azienda Trasporti Automobilistici Foggia) resiste con controricorso nel quale propone ricorso incidentale affidato a sei motivi, ed al principali resistono con quale i ricorrenti controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi (principale e incidentale) perché Ever 7 proposti avverso la medesima sentenza. 2.- I ricorrenti principali denunciano, con motivo, omessa valutazione di un punto l'unico decisivo della causa e violazione dell'art. 2909 cod. civ.; censurano la sentenza impugnata deducendo che il giudice d'appello, nel ridurre al 30 per cento le somme riconosciute dal primo giudice, avrebbe valutato statuizioni non sottoposte a censura;
e sostengono, al riguardo, che l'appello dell'A.T.A.F. non avrebbe investito la pronuncia di primo grado sul punto della quantificazione del danno conseguente al mancato recupero del riposo settimanale lavorato e non dunque sul punto della congruità del compenso riconosciuto ai dipendenti che avevano lavorato nel giorno di riposo, ma avrebbe trattato soltanto la prestazioni questione del compenso per straordinarie festive. Il ricorso è palesemente infondato. L'appello dell'A.T.A.F. infatti del quale è consentito il diretto esame da parte del giudice di legittimità vertendosi in ipotesi di denunzia di "error in procedendo - oltre a trattare la questione della legittimazione passiva della stessa ed a chiedere conseguentemente, con il primo punto 8 Emer delle conclusioni, l'annullamento della sentenza pretorile, contiene specifica censura avverso la statuizione del pretore concernente sia l' "an" che il "quantum" della domanda dei lavoratori e riguardante quindi il punto della remunerazione delle prestazioni rese nel giorno destinato al l'appellante deduce riposo settimanale: con esso che queste prestazioni dovevano ritenersi sufficientemente compensate dalle corrisposte maggiorazioni per il lavoro festivo e straordinario e che in ogni caso la richiesta dei predetti doveva essere determinata equitativamente, con la riforma della sentenza pretorile: ed in relazione a tali censure ha concluso chiedendo in via subordinata il rigetto, per infondatezza, della domanda degli appellati. Non si è verificata dunque alcuna preclusione da giudicato interno nel senso prospettato dai ricorrenti principali, ed il loro ricorso va pertanto rigettato. 3.- In relazione al ricorso incidentale proposto dall'A.T.A. F., si Osserva che l'Azienda con il primo motivo denunzia falsa applicazione dell'art. 36 cost. e dell'art. 2109 cod. civ., 9 Gur nonché violazione dell'art. 12 disp. rel. cod. civ. e degli artt. 1226 e 2697 cod. civ., e vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
e sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il dipendente aveva fruito di 14 giorni di riposo convenzionale, che si aggiungevano ai cinquantadue garantiti dal precetto costituzionale, ed operare, conseguentemente, la detrazione, anno per anno, dei riposi convenzionali da quelli non goduti. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dei principi in materia di prova della lesione e del danno (artt. 1218, 1223, 1227, 2697, 2727, 2729 cod. civ.), nonché dell'art. 36 Cost. ed il vizio di insufficiente motivazione, 1'A.T.A.F. assume che il danno subito avrebbe dovuto essere concretamente provato dal lavoratore, non trattandosi, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, di danno presunto o in re ipsa. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce ancora violazione degli artt. 1223 e 1227, primo e secondo comma, cod. civ. e dell'art. 36 Cost., censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che la prestazione del lavoro nel settimo giorno era stata una libera scelta dei lavoratori, i quali, in tal modo, avrebbero 10 يسى attivamente concorso alla produzione del preteso danno. Con il quarto motivo l'A.T.A. F. denuncia violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 1223, 1227 e 2126 cod. civ. (art. 360, n.3, c.p.c.), oltre che il vizio di insufficiente motivazione (art. 360, n.5, c.p.c.). Secondo la ricorrente, il Tribunale non ha applicato il principio della compensatio lucri cum damno, il quale comportava non solo di tenere conto, comunque, di quanto corrisposto per il mancato riposo, ma anche di ritenere nella specie il danno interamente risarcito. Con il quinto motivo, si chiede l'annullamento della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1193, 1223 e seg. 1362 e 1363 cod. gennaio 1931, n.148,civ., dell'art. 1 R.D. nonché omessa e insufficiente motivazione, sostenendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che gli artt. 16 e 17 del contratto collettivo contemplassero una maggiorazione della paga ordinaria non riferibile all'ipotesi di risarcimento del danno. Invece, la normativa contrattuale prevedeva un'aggiunta di retribuzione, 11 Ener oltre il completamento costituito dal 50% della paga conglobata per le ore non lavorate, proprio per compensare il mancato riposo. Con il sesto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 C.C. anche in relazione agli artt. 10 del R.D. 8 gennaio 1931 n.148 (modificato dalla legge 24 luglio 1957 n.633) e 5 della legge 28 ottobre 1971 n.889 nonché omessa e insufficiente motivazione, la ricorrente incidentale censura l'impugnata sentenza per avere disatteso, sul rilievo che i compensi richiesti avevano natura risarcitoria e non retributiva, l'eccezione di prescrizione breve sollevata da essa Azienda. Ciò stante, rilevato che la controversia ha per oggetto esclusivamente il risarcimento di ciò che il Tribunale definisce come "lesione del diritto alla salute", e quindi come danno alla salute cagionato dal mancato rispetto da parte del datore di lavoro della regola inderogabile del diritto del lavoratore al riposo settimanale, deve ritenersi che il ricorso incidentale è meritevole di accoglimento per quanto di ragione e precisamente nella parte in cui denuncia (particolarmente con il secondo e il terzo motivo) l'errore di diritto l'inadempimento consistito nel ritenere che in Camer 12 questione abbia prodotto il pregiudizio costituito dalla lesione di un diritto fondamentale della persona, pregiudizio risarcibile, secondo la sentenza impugnata, senza bisogno di darne alcuna dimostrazione. 8.- Per la ricognizione degli orientamenti espressi da questa Corte sulla questione così posta, è opportuno prendere le mosse dal riconoscimento del diritto del lavoratore subordinato ad un supplemento di retribuzione diretto a compensare la "penosità" del lavoro svolto nel giorno di domenica (con riposo compensativo in altro giorno della settimana), all'interno di una prospettiva esclusivamente retributiva che si fonda sul rilievo che l'art. 36 Cost. commisura la retribuzione anche alla "qualità" del lavoro, da valutare con riguardo al maggior costo personale richiesto al dipendente (Cass. 5416/1988; 1085/1989; #2255/1999 ed altre numerose conformi). Trattandosi di retribuzione, evidentemente, nessuna prova del "disagio" patito in concreto deve essere fornita dal lavoratore. A partire da Cass. Sezioni Unite 3 aprile 1989 n.1607 si è consolidato l'indirizzo secondo il quale, nel caso di lavoro prestato nel settimo ver. 13 compensativo, oltre alla giorno senza riposo (con le relative maggiorazioni retribuzione connesse alla maggiore penosità della prestazione), al lavoratore spetta anche il risarcimento del danno subito a causa dell'usura psico-fisica che il giorno comporta, e ciò,lavoro nel settimo naturalmente, ad un titolo del tutto autonomo rispetto a quello del compenso per la maggiore "penosità" del lavoro. Questa sentenza non si occupa specificamente della necessità di dimostrare in concreto l'usura psico-fisica, ancorchè sembri ritenerla un effetto costante della gravosità della prestazione. A seguito di tale intervento delle sezioni unite, sono numerose le sentenze che enunciano espressamente il principio che dall'inadempimento del datore di lavoro discende automaticamente, cioè senza bisogno della relativa prova, la ragione di danno relativa all'usura psico-fisica (Cass. 12334/1997; 867/1998; 704/1999; 2455/2000). E tuttavia vi sono, con altrettanta consistenza, decisioni di segno opposto, sia con riguardo alla questione specifica posta dalla controversia (Cass. 2004/1996), sia in relazione a inadempimenti del datore di lavoro assunti come 14 incidenti sulla salute dei dipendenti (Cass. 8835/1991, per il caso di un dirigente lasciato per lungo tempo inattivo;
Cass. 7905/1998, per l'ipotesi del pregiudizio professionale derivante da "dequalificazione"; Cass. 143/2000, con riguardo a molestie sessuali sul luogo di lavoro;
Cass. 1307/2000, con riguardo alla lesione all'integrità fisiopsichica derivante dalla mancata fruizione di ferie), decisioni che richiedono tutte, in applicazione dell'art. 2697 c.c., che il cosiddetto danno biologico 10 comunque la lesione di altro diritto fondamentale della persona) venga provato nella sua esistenza e nel nesso di causalità con l'inadempimento, esistenza che costituisce presupposto indispensabile per una valutazione equitativa, giacchè non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo del datore di lavoro. Non esiste, quindi, per quanto riferito, uniformità degli indirizzi giurisprudenziali sulla questione e la Corte ritiene perciò di dover sottoporre a revisione i propri precedenti orientamenti espressi in relazione a controversie con 1'A.T.A.F. di contenuto analogo, orientamenti 15 Ems ai quali si è attenuta la sentenza impugnata. 9.- La lettura conforme alla Costituzione delle norme che disciplinano la responsabilità civile impone di interpretarle nel senso che, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, il rimedio del risarcimento del danno non possa essere negato per il fatto che il pregiudizio sofferto non sia di natura patrimoniale, e ciò in via generale e non alla stregua della circoscritta C.C. ("danni non previsione dell'art. 2059 patrimoniali"). Tale principio si è consolidato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 1984, recante l'interpretazione in senso costituzionalmente orientato dell'art. 2043 C.C., norma che tutela anche e soprattutto i diritti fondamentali della persona, quale il diritto alla salute, ed impone di risarcire il danno per il fatto stesso della lesione, indipendentemente dal verificarsi anche di pregiudizi di ordine patrimoniale, in termini di danno emergente O di lucro cessante. Peraltro, la stessa Corte costituzionale ha successivamente chiarito (sentenza n.372 del 1994) che il danno biologico non è presunto, siccome identificabile col fatto illecito lesivo della us. 16 salute, giacchè, se è indiscutibile che la prova della lesione è, in re ipsa, è pur sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo а quello indicato dall'art. 1223 C.C., costituita dalla diminuzione о privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere commisurato. 10.- Orbene, nella presente controversia vengono in considerazione i diritti inderogabili e indisponibili attribuiti dall'art. 36 Cost. ai lavoratori subordinati. Si tratta, però, ed è questo l'elemento centrale che deve presiedere alla soluzione del problema di diritti pur sempre di natura economica (sono compresi del Titolo III della Carta fondamentale, concernente i "Rapporti economici"), discendenti indefettibilmente dalla stipulazione di un contratto individuale di lavoro, ma tuttavia posti a tutela anche di interessi non strettamente patrimoniali (esistenza libera e dignitosa, necessità che sia garantito il recupero delle energie ed in definitiva tutelato anche il bene della salute e del benessere in senso ampio del 17 lavoratore dipendente). In particolare, il divieto di protrazione del lavoro per più di sei giorni consecutivi (o, per le eccezioni previste dalla legge, per un arco di tempo eccedente quello desumibile dal precetto 370/1934 ecostituzionale: si veda l'art. 5 comporta la nullità di ogni C.Cost. n. 105/1972), contrario;
a norma, poi, dell'art. 2126, patto comma secondo, cod. civ., se il lavoro è prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso (indipendentemente, diritto alla retribuzione quindi, dalle sanzioni cfr. art. 27 e 28 della - legge del 1934 previste per detta violazione). Ciò posto, va ricordato che la retribuzione deve essere proporzionale (art. 36 Cost.) alla quantità e qualità del lavoro prestato e, che, secondo quanto precisato dagli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati, il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo è più gravoso di quello scandito dalle prescritte pause settimanali, con l'effetto che deve essere corrisposta una maggiore remunerazione, spettante in misura proporzionalmente ridotta anche nel caso Camer in cui la penosità risulti parzialmente compensata 18 dalla fruizione di riposi in giorni successivi. Nessun dubbio che le violazioni del contratto potrebbero anche tradursi in lesione di diritti personali, originando sia responsabilità contrattuale (si veda l'art. 2087 C.C.), sia responsabilità ai sensi dell'art. 2043 C.C.: in particolare, l'inadempimento dell'obbligazione potrebbe, in ipotesi, ledere la retributiva dignità, come la mancata concessione delle ferie e di riposi potrebbero pregiudicare la salute e la vita di relazione in senso più comprensivo. Ed è evidente che la pretesa al risarcimento di siffatti pregiudizi si colloca completamente fuori dall'area della corrispettività (retribuzione in senso ampio) del contratto e, con specifico riguardo al mancato godimento del riposo settimanale, non ha ad oggetto i maggiori compensi collegati alla particolare penosità del lavoro. 11.- Tale danno del quale si domanda il risarcimento, come osservato, può consistere nella lesione dell'integrità fisio-psichica, cioè nel danno alla salute о danno biologico in senso stretto, oppure in quello che più genericamente si designa come "danno esistenziale", al fine di 19 Bar coprire tutte le compromissioni delle attività realizzatrici della persona umana (es. impedimenti alla serenità familiare, al godimento di un ambiente salubre e di una situazione di benessere, al sereno svolgimento della propria vita lavorativa). Secondo alcune opinioni, invero, la nozione di danno alla salute si presterebbe a comprendere anche i concreti pregiudizi alla sfera esistenziale: ma proprio il discorso in ordine alla prova dell'esistenza del danno induce a distinguere nettamente la lesione dell'integrità fisica о psichica (cioè la presenza di una patologia oggettiva, che si accerta secondo precisi parametri medico-legali), dal pregiudizio esistenziale, che, senza ridursi al mero patema di animo interno, richiama tuttavia disagi e turbamenti di tipo soggettivo. Ciò non vale ad escludere il c.d. "danno esistenziale" dall'ambito dei diritti inviolabili, poiché non è solo il bene della salute a ricevere una consacrazione costituzionale sulla base dell'art. 32: anche il libero dispiegarsi delle attività dell'uomo nell'ambito della famiglia o di altra comunità riceve, invero, considerazione 20 Ener. costituzionale ai sensi degli artt. 2 e 29. 20 Pertanto, tanto i pregiudizi alla salute quanto quelli alla dimensione esistenziale, sicuramente di natura non patrimoniale, non possono essere lasciati privi di tutela risarcitoria, sulla scorta di Puna lettura costituzionalmente orientata del sistema della responsabilità civile (cfr. Cass. 7713/2000, in tema di pregiudizi di ordine non patrimoniale subiti dal figlio naturale per il fatto della mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza da parte del genitore). In conclusione, secondo i risultati già acquisiti in tema di danno alla salute, poiché la persona umana è costituzionalmente tutelata nel suo sviluppo e nelle sue manifestazioni, il rango della posizione soggettiva inviolabile con esclusione, 1 quindi, dei meri disagi che trovano origine nella impone di personale sensibilità del soggetto ritenere inoperanti i limiti alla risarcibilità del danno non patrimoniale risultanti dall'art. 2059 C.C. 12.- Orbene, l'art. 36 Cost., come si è già avvertito, non tutela diritti fondamentali della persona, ma diritti economici derivanti dal contratto di lavoro, ancorchè le disposizioni (in tema di retribuzione sufficiente, come di ferie e 21 abbiano lo scopo di di riposo settimanale) garantire il benessere in senso ampio dei lavoratori dipendenti. Il comportamento antigiuridico del datore di lavoro, in quanto tenuto in violazione dei precetti dell'art. 36 Cost. (ma non solo), non vi è dubbio che possa ledere non solo i diritti economici ma anche diritti fondamentali. Ma proprio in considerazione di ciò il pregiudizio di un diritto inviolabile della personalità deve essere, da colui che lo invoca, allegato e provato (sia pure con ampio ricorso alle presunzioni, allorchè non si versi nell'ambito del pregiudizio della salute in senso stretto, in relazione al quale l'alterazione fisica o psichica è oggettivamente accertabile) nei suoi caratteri naturalistici (incidenza su di una concreta attività, pur non reddituale, e non mero patema d'animo interiore) e nel nesso di causalità dalla violazione dei diritti patrimoniali. Su di un piano diverso e logicamente successivo, una volta accertato il cd. danno_evento (cioè il pregiudizio ladel diritto fondamentale), si colloca cioèdanno-conseguenza, valutazione del cd. dell'entità del sacrificio sofferto, ai fini di una 22 Lone. 223 liquidazione naturaliter equitativa. Sotto il profilo della prova della lesione del diritto alla salute о del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, inoltre, può assumere adeguata rilevanza il consenso del lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo, consenso che, esattamente ritenuto irrilevante dalla 1'ambitogiurisprudenza della Corte per ridurre dell'inadempimento imputabile al datore di lavoro stante l'indisponibilità del diritto al riposo può nondimeno offrire elementi indiziari per la verifica della sussistenza in concreto della lesione (anche) di un diritto di natura non patrimoniale. 13.- Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, la sentenza impugnata deve ritenersi affetta da errore di diritto nella parte in cui ha - che ha liquidato affermato che il risarcimento equitativamente del danno da usura spetta automaticamente al lavoratore in conseguenza della violazione del diritto al riposo settimanale, senza che Occorra neppure allegare il pregiudizio concreto subito in conseguenza del lavoro prestato così Emer nel giorno di riposo. Il Tribunale ha 23 giudicato sul presupposto erroneo che la violazione di un diritto costituzionalmente garantito, ancorchè di natura patrimoniale, comporti in ogni caso lesione anche di un diritto della persona, suscettibile di essere sanzionato con il rimedio prescindere da della responsabilità civile a pregiudizi di ordine patrimoniale. L'accoglimento del ricorso incidentale sotto il profilo anzidetto comporta l'assorbimento dell'esame delle altre censure svolte nei motivi sopra riportati, ed impone, ai sensi dell'art. 384 comma primo cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con la decisione di merito del rigetto della domanda proposta contro l'A. T.A. F. in quanto come si desume con evidenza dal contenuto della sentenza impugnata ed anche del controricorso al ricorso incidentale, che sviluppano essenzialmente la tesi della lesione "in re ipsa" del diritto fondamentale della persona non vi sono da compiere ulteriori accertamenti di fatto. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
24 La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie per quanto di ragione il Her ricorso incidentale, cassala sentenza impugnata, ei decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.C., rigetta la domanda proposta dai ricorrenti principali nei confronti dell'A. T.A. F. ; dichiara compensate fra le parti le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 4 aprile 2001. IL CANCELLIERE Erise Mersuzio- il Presidente d Мое estensore: ла я Depositata in Cancelleria Ɑ N O 12 LUG. 2001 S T G Oggi, I I N S N I I V I L IL CANCELLIERE L 1 O O O 3 9 N I I 9 7 8 V 3 S 9 E C O 1 N S D 1 O I J - N I V 8 - O S N 4 E I 8 I T N R . V O N V I ' E T L V O 9 ' S 8 1 S 8 Ɑ 0 V I 25