Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 1
Allorché la fase procedimentale in cui si deve procedere all'interrogatorio di garanzia dell'imputato si sia esaurita prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione dell'art. 294, comma primo, cod. proc. pen., come modificata dalla sentenza n. 77 del 1997 della Corte costituzionale (per essere l'imputato medesimo già stato tratto a giudizio), è inammissibile la declaratoria di inefficacia della misura cautelare per omesso interrogatorio dell'imputato, ne' è possibile ipotizzare la regressione del processo alla fase precedente, tanto più che le esigenze difensive possono trovare piena attuazione nel pubblico dibattimento, in cui l'imputato ha facoltà di svolgere compiutamente la propria difesa con istanze e richieste presentate direttamente al giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/1998, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 26.05.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N.3083
3.Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CAMPO STEFANO " N.13933/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA NC n. il 28.12.1970
avverso ordinanza del 18.06.1997 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Iadecola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 18/6/1997 il Tribunale di Reggio Calabria, provvedendo ex art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto da LL NC (cl. 1970) avverso l'ordinanza 28/4/1997 della Corte di Assise di Reggio Calabria, coli la quale era stata rigettata l'istanza di perdita di efficacia della misura della custodia in carcere, applicata dal G.I.P. in sede dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Tale istanza era stata avanzata dal LL, già tratto a giudizio della Corte di Assise di Reggio Calabria, sul rilievo che non era stato interrogato dal G.I.P. nel termine prescritto dall'art.294 co. 1 c.p.p. come modificato dalla sentenza li. 77/1997 della
Corte Costituzionale.
Nella motivazione il Tribunale osservava che alla fattispecie era applicabile il principio "tempus regit actum", di guisa che le disposizioni previste dagli artt. 294 co. 1 e 302 c.p.p., come modificate dalla sentenza li. 77/1997 della Corte Costituzionale, non potevano essere applicate al caso di specie, trattandosi di una fase processuale già esaurita e, come tale, non suscettibile di modifica. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e per carenza di motivazione, deducendo che, una volta riconosciuta la retro attività delle decisioni della Corte Costituzionale, doveva dichiararsi la perdita di efficacia della misura cautelare per l'omesso interrogatorio di garanzia nel termini prescritti. Il ricorso è infondato.
Come è noto la Colle Costituzionale (li. 77/1997) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 294 co. 1 e 302 c.p.p. "nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia". Ciò premesso va rilevato che - poiché al sensi dell'art. 136 della Costituzione la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta che questa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione - correttamente i giudici di merito hanno rigettato la richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare per omesso interrogatorio dell'imputato, atteso che la fase procedimentale, nella quale si doveva procedere all'interrogatorio di garanzia, si era esaurita prima che entrasse in vigore la nuova disposizione dell'art. 294 co. 1 c.p.p. come modificata dalla sentenza n. 77/1997 della Corte Costituzionale. D'altra parte va rilevato che al momento della presentazione della richiesta l'imputato era già stato tratto a giudizio davanti alla Corte di Assise di Reggio Calabria, di guisa che la pronuncia della Corte Costituzionale non sarebbe, comunque, applicabile al caso di specie. Infatti non è possibile ipotizzare la regressione del processo ad una fase procedimentale già esaurita, tanto più che le esigenze difensive dell'imputato possono trovare piena attuazione sotto il profilo garantistico nel corso della fase processuale dibattimentale, ove l'imputato ha la facoltà di svolgere compiutamente la propria difesa con istanze e richieste presentate direttamente al giudice del dibattimento. In tal senso si sono pronunciate di recente anche le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (n. 5 del 28/1/1998, proc. Bonanno), che hanno ribadito il principio che "l'efficacia della pronuncia della Corte Costituzionale nei procedimenti in corso postula che al momento della pubblicazione della sentenza stessa gli atti non siano stati ancora trasmessi al giudice del dibattimento ovvero che non sia stata instaurata la fase del giudizio".
Pertanto, poiché il giudizio espresso dal Tribunale è immune da vizi logico-giuridici, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P. T. M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 127-606-616 c.p.p, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario al sensi dell'art. 94 co. I ter norme att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 26 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998