Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2017, n. 34131
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Sentenza 6 aprile 2017

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Nel procedimento dinanzi al giudice di pace instaurato a seguito di ricorso immediato, l'ordinanza di improcedibilità ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 può essere adottata solo nel caso di mancata comparizione del ricorrente alla prima udienza di comparizione, in cui si procede al controllo della regolare costituzione delle parti, ma non nel caso in cui il ricorrente, presente in tale fase, decida di non comparire successivamente all'apertura del dibattimento e all'eventuale ammissione delle prove, atteso che il giudizio, una volta iniziato, non rientra più nella disponibilità della parte privata, che può soltanto rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 274 del 2000.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2017, n. 34131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34131
    Data del deposito : 6 aprile 2017

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