Sentenza 6 aprile 2017
Massime • 1
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace instaurato a seguito di ricorso immediato, l'ordinanza di improcedibilità ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 può essere adottata solo nel caso di mancata comparizione del ricorrente alla prima udienza di comparizione, in cui si procede al controllo della regolare costituzione delle parti, ma non nel caso in cui il ricorrente, presente in tale fase, decida di non comparire successivamente all'apertura del dibattimento e all'eventuale ammissione delle prove, atteso che il giudizio, una volta iniziato, non rientra più nella disponibilità della parte privata, che può soltanto rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 274 del 2000.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2017, n. 34131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34131 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2017 |
Testo completo
34131 -17. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 06/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 982/2017 Paolo Antonio Bruno Presidente - REGISTRO GENERALE Sergio Gorjan N.45249/2016 Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Angelo Caputo Giuseppe Riccardi - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI AN nato il [...] a [...] nei confronti di: BO FR nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/11/2015 del GIUDICE DI PACE di FERRARA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIA CA LOY, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Ferrara. RITENUTO IN FATTO 1. TI AN ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 19/11/2015 dal Giudice di Pace di Ferrara, con la quale NA RA, NT GR FI, MA ET, IU CA e NA RA venivano assolti, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 595 cod. pen., loro rispettivamente ascritto, per avere, con distinti esposti inviati all'ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Ferrara, offeso l'onore ed il decoro del rag. TI, con frasi ingiuriose ed offensive. Deduce la nullità della sentenza, per abnormità: rileva che dopo la prima udienza di comparizione, celebrata il 19/02/2015, il ricorrente decideva di non coltivare il giudizio in sede penale, non presentandosi alla successiva udienza del 19/11/2015, fissata per l'assunzione delle prove;
lamenta che il Giudice di Pace avrebbe dovuto emettere ordinanza di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 274 del 2000, e non già sentenza di assoluzione, della quale è venuto a conoscenza soltanto il 26/07/2016, allorquando chiedeva copia della sentenza impugnata al fine di intraprendere la causa civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Le doglianze proposte, infatti, concernono la dedotta violazione dell'art. 30 d.lgs. 274 del 2000, in applicazione del quale è stato affermato da questa Corte che è abnorme il provvedimento con cui il Giudice di pace dichiari con sentenza, anziché con ordinanza, come prescritto dall'art. 30, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'improcedibilità del ricorso immediato per mancata comparizione della persona offesa, vanificando la possibilità di sollecitare la fissazione di una nuova udienza nelle forme di cui all'art. 31 dello stesso decreto (ex multis, Sez. 5, n. 51129 del 14/12/2015, Fioravanzo, Rv. 266098; Sez. 5, n. 2966 del 18/12/2009, dep. 2010, Danese, Rv. 245846); in tal senso, infatti, è stato evidenziato che il provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità del ricorso immediato avanzato dalla persona offesa, per mancata comparizione del ricorrente, deve assumere veste di ordinanza, vanificandosi altrimenti la possibilità dell'interessato di sollecitare la fissazione di una nuova udienza, nelle forme previste dall'art. 31 dello stesso d.lgs.: in prima battuta, presentando una istanza ad hoc con la quale si rappresenti che la mancata comparizione dipese da caso fortuito o forza maggiore (entro dieci giorni dal venir meno dei fatti impeditivi), nonché - qualora il Giudice di pace rigetti la richiesta - impugnando il relativo decreto dinanzi al competente Tribunale, in composizione monocratica. Nel caso in esame, tuttavia, non viene in rilievo l'art. 30 d.lgs. 274/2000, innanzitutto perché il ricorrente non ha dedotto che la mancata comparizione all'udienza è stata determinata da caso fortuito o forza maggiore, espressamente Sh 2 affermando, al contrario, di aver deciso di "non coltivare il giudizio in sede penale". Peraltro, va rilevato che l'ordinanza di improcedibilità prevista dall'art. 30 d.lgs. 274/2000 può essere adottata allorquando la mancata presentazione del ricorrente avvenga alla prima udienza di comparizione, allorquando viene effettuato il controllo della regolare costituzione delle parti, ma non, altresì, quando siano state celebrate udienze nelle quali, presente il ricorrente, siano state come nel caso di specie ammesse le prove richieste, e, magari, sia anche iniziata la fase di assunzione. In altri termini, la ratio dell'ordinanza di improcedibilità prevista dall'art. 30 d.lgs. 274/2000 risiede nella stessa natura del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, che può essere non soltanto ad iniziativa d'ufficio (nelle ipotesi di cui agli artt. 20, 20 bis e 20 ter), ma altresì, nei casi di reati procedibili a querela, ad iniziativa della parte privata (art. 21); nel caso di iniziativa della parte privata, dunque, la mancata comparizione del ricorrente all'udienza di comparizione, nonostante l'esercizio della potestà di promovimento dell'azione penale, fonda la previsione di un'ordinanza di improcedibilità, suscettibile di essere revocata mediante fissazione di una nuova udienza allorquando ricorrano i presupposti del caso fortuito o della forza maggiore (art. 31). La ratio della norma, dunque, è calibrata sulla necessità di una verifica che, a fronte dell'esercizio della potestà di promovimento dell'azione penale della parte privata, la mancata comparizione del ricorrente non sia dovuta ad una scelta volontaria dello stesso, ma a forza maggiore o caso fortuito;
perciò viene prevista l'adozione di una mera ordinanza di improcedibilità. Differente è, invece, l'ipotesi in cui il ricorrente sia presente all'udienza (o alle udienze) di comparizione, partecipi alle attività predibattimentali (verifica della regolarità della costituzione delle parti, tentativo di conciliazione), e dibattimentali (dichiarazione di apertura del dibattimento, richieste di prova, ammissione delle prove, eventualmente assunzione), e, ad un certo punto, decida di non comparire più in giudizio;
in tal caso, infatti, il giudizio dinanzi al Giudice di Pace è stato già iniziato, e non può più ritenersi nella disponibilità della parte privata, sicchè è legittima una decisione giurisdizionale sul merito dell'ipotesi di accusa. Pertanto, finchè il giudizio non sia ancora iniziato, la mancata comparizione del ricorrente privato fonda l'adozione di una mera ordinanza di improcedibilità, suscettibile di revoca, ricorrendone i presupposti (caso fortuito o forza maggiore), mediante fissazione di nuova udienza;
ma allorquando il giudizio sia iniziato, con l'apertura del dibattimento (e, eventualmente, l'ammissione e l'assunzione delle prove), nella disponibilità della parte privata non rientra più il 3 R processo, ma soltanto il reato, come si evince dall'art. 29, comma 5, d.lgs. 274/2000, secondo cui la rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela. Nel caso in esame, risulta che la parte privata ricorrente era presente all'udienza di comparizione del 19/02/2015, allorquando il giudizio veniva iniziato mediante apertura del dibattimento ed ammissione delle prove richieste;
all'udienza del 19/11/2915, fissata per l'assunzione delle prove, invece, il ricorrente non compariva, e, non essendo stati citati i testi ammessi, veniva dichiarato decaduto dalla prova, ai sensi dell'art. 29, comma 8, d.lgs. 274/2000; sicchè, in assenza di prova dei fatti, gli imputati venivano assolti perché il fatto non sussiste. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 06/04/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Paolo Antonio Bruno Giusype Riccard PORTTINA IN CANCELLERIA 12 LUG 2017 1. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Gaspars Lar se н 4