Sentenza 4 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2003, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE C.C. 68452 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 1649 / 03 LA CORT BEZI NE QUINTA CIVI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.5359/2000 PresidenteDott. Giovanni Paolini Dott. Mario Cicala Consigliere Consigliere 3746 Cron. Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Rep. Ud. 10/06/2002 Dott. Antonino Di Blasi Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: -Irpef Altri SE N TENZA redditi Redditi lavoro dipendente sul ricorso proposto da: - Contributi canone locazione ST PISONI, rappresentato e difeso, giusta procura Naturareddituale. in calce al ricorso, dagli Avv.ti Prof. Gaspare N O I Falsitta e Silvia Pansieri, del Foro di Milano, Z ed E A L S 5 2 9 8 7 I S A V elettivamente domiciliato presso l'Avv. Rita C I Gradara, C E E M in Roma, via Sardegna, 40, E N R P U O I S P E - ricorrente T ཡ ཡ R M O C A C
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 121 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
1 2601 resistente controricorrente avversO la sentenza n. 3/06/99 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste, Sez. 6, il 21/01/99, depositata il 03/02/99. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 10/06/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Schirò Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Pordenone rettificava la dichiarazione presentata da ST ON per l'anno 1987 in dipendenza del maggior imponibile derivante dagli importi corrispostigli, a titolo di differenza canone di locazione, dall'Istituto Bancario di cui lo stesso era dipendente. L'impugnazione del contribuente per vedere riconosciuta la non imponibilità di tali emolumenti veniva respinta dall'adita Commissione Tributaria Provinciale nella considerazione della relativa natura reddituale. L'interposto appello veniva rigettato dalla decisione in epigrafe indicata che escludeva il carattere risarcitorio delle erogazioni, riaffermandone la natura retributiva. Il contribuente con ricorso notificato il 07/03/2000 ed 2 affidato ad un mezzo, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso notificato il 17/04/2000 1'Amministrazione Finanziaria ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, infondata la proposta impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il contribuente impugna la decisione di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 del DPR 29/09/73 n. 597 e degli artt. 6, 46 e 48 del TU 22/12/86 n. 917, nonché per insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. La sentenza viene censurata per avere affermato il carattere reddituale e non risarcitorio delle somme percepite dal contribuente per avere ricompreso nella pur ampia previsione dell'art. 48 del DPR n. 597/73 e dell'analoga disposizione del DPR n. 917/86, erogazioni, quali quelle di che trattasi, che giammai possono essere concettualmente considerate ски corrispettive di prestazioni rese dal dipendente. L'interpretazione della normativa, così come resa dal giudice di appello, si presterebbe al dubbio di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 53 comma II e 3 comma I' della Carta fondamentale. La denuncia infondata. 3 Ritiene, infatti, il Collegio che il caso in esame vada dell'ormai consolidato indirizzo deciso alla stregua (Cass. n. 2212 del 28/02/2000; n. giurisprudenziale 2604 del1'08/03/00; n. 2611 dell'08/03/00; n. 3330 del secondo cui l'indennità 21/03/00), peraltro condiviso, di alloggio, corrisposta dal datore di lavoro al dipendente trasferito, a titolo di rimborso del maggior canone di locazione, che questi debba pagare per acquisire il godimento di una confacente abitazione, ha natura reddituale e non risarcitoria er quindi, è soggetta ad imposizione fiscale per il suo intero ammontare. Ciò nella considerazione che il rimborso di spese dirette a soddisfare esigenze personali di vita del dipendente od a realizzare le condizioni che lo mettono in grado di svolgere la prestazione di lavoro dovuta e di produrre il relativo reddito, costituisca una componente della retribuzione, tassabile sia ai sensi سل الله del DPR n. 597/73 come pure del DPR n. 917/86 (Cass. n. 7703 del 07/06/00), in quanto avente funzione compensativa del vantaggio che il datore di lavoro energie che ilriceve dalla prestazione e dalle dipendente spende per compiere la prestazione stessa (Cass. n. 13182 del 02/10/00; n. 13487 del 30/10/01). La considerazione che l'erogazione di che trattasi non 4 costituisce mera reintegrazione patrimoniale avente risarcitoria, ma configura un incentivo natura economico contrattualmente corrisposto in relazione ad un particolare modo di configurarsi della prestazione di lavoro, rende manifestamente infondata la questione sollevata d'illegittimità costituzionale. Il ricorso va, dunque, rigettato. La natura della problematica affrontata e l'epoca del consolidarsi degli indirizzi giurisprudenziali confermati in questa sede, rendono equa la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 10 Giugno 2002. Il Presidente Glovanni Paolinhtilleam Fork Dott. IL CANCELLIERE C1 - Estensore RelatoreIl Consigliere Amaldo Gasano Blasi Dott. Anton;
DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 4 EEG 2003. IL CANCELLIERE C1 DO AR 5