Sentenza 3 aprile 2009
Massime • 1
È configurabile il concorso nel reato di guida senza patente, anzichè l'illecito amministrativo di incauto affidamento di veicolo a persona non munita di patente, quando l'affidante agisca con dolo, cioè sia consapevole che l'affidatario è sprovvisto di patente e ciononostante gli abbia consentito di fare libero uso del veicolo e di commettere il reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2009, n. 32900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32900 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 03/04/2009
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 798
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 038750/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NZ SE N. IL 23/08/1949;
avverso ORDINANZA del 27/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di PRATO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI M. che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27/10/2008 il Tribunale di Prato ha respinto l'istanza di riesame del provvedimento di convalida del sequestro preventivo dell'auto Audi Q7 Tg RO R993, di proprietà di LA PE, cui aveva proceduto di urgenza la Polizia Giudiziaria, e di quello contestuale di sequestro preventivo della detta vettura adottati dal GIP del medesimo Tribunale il 29/8/2008. Ha proposto ricorso per cassazione il LA deducendo l'assoluta carenza di valutazione da parte del Tribunale e, quindi, di ogni motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
Dal provvedimento del GIP, confermato dal Tribunale, risulta che il veicolo citato è stato sottoposto a sequestro preventivo dopo che, alla guida dello stesso, era stata sorpresa in data 26/8/2008 la convivente del LA, OV ES, la quale era priva di patente per non averla mai conseguita. Era stato accertato che la donna era già stata in precedenza segnalata alla Autorità Giudiziaria per avere guidato senza patente il medesimo veicolo il 15/6/2008 e che, quindi, il LA, suo convivente e proprietario del mezzo, dopo averlo ottenuto in restituzione, non aveva impedito alla predetta di porsi di nuovo alla guida dell'auto e, comunque, nulla aveva fatto perché questo non venisse utilizzato da lei. Per tale ragione, sia alla OV che al LA era stato contestato il reato di cui all'art. 110 c.p., art. 116 C.d.S., comma 13, come modificato dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, di conversione del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, per avere, in concorso tra loro, l'OV guidato l'auto Audi tg RO R993 senza avere conseguito la patente di guida ed il LA incautamente affidato l'auto di sua proprietà alla predetta consapevole che era sprovvista di patente. Alla contestazione al ricorrente del concorso nel reato di guida senza patente si è proceduto sul rilievo che il concorso, in genere, è configurarle non solo quando vi sia partecipazione all'esecuzione materiale del reato ma anche quando l'agente abbia fornito i mezzi per commetterlo. Si è ritenuto ipotizzabile nella specie il detto concorso per il fatto che l'affidante vale a dire il LA aveva agito con dolo cioè era consapevole che l'affidataria era sprovvista di patente e, nonostante ciò, le aveva lasciato a disposizione la vettura, così consentendole di farne libero uso e di commettere il reato. Non può, allo stato, condividersi la tesi difensiva secondo cui nei confronti del LA non sarebbe ipotizzabile il reato contestato in quanto il fatto attribuito di avere consentito a persona sprovvista di patente di porsi alla guida di un'auto poteva al più integrare l'illecito amministrativo previsto dall'art. 116 C.d.S., comma 12. Sul punto, va osservato che l'ipotesi contemplata da tale ultima disposizione riguarda il caso di chi affida un 'auto o ne consente la guida a persona che non sa sprovvista di patente e non accerti mentre, nel caso in esame, il LA sapeva bene che la convivente non aveva la patente di guida. Legittimamente, quindi, il GIP ha disposto il sequestro preventivo dell'Audi sussistendo il pericolo che la libera disponibilita' del mezzo potesse consentire la commissione di ulteriori reati. Il LA, infine, risulta essere l'acquirente del mezzo sicché eventuali contestazioni in ordine alla proprietà di questo potranno essere fatte valere dagli interessati nella competente sede.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del LA al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009