Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2024, n. 15673
CASS
Sentenza 13 marzo 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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In tema di sequestro preventivo, il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre alla fittizietà dell'intestazione, anche l'oggettiva confiscabilità del bene in difetto del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", potendo l'assenza dei presupposti della confisca avvalorare la tesi della natura non fittizia, ma reale dell'intestazione. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

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  • 1In tema di sequestro a fini impeditivi, il Tribunale deve motivare in concreto sul periculum in mora anche se l’amministrazione è in capo a un custode (Cass. pen.…
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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 31 gennaio 2025

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …

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  • 4Corte di cassazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2024, n. 15673
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15673
Data del deposito : 13 marzo 2024

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