Sentenza 12 agosto 1999
Massime • 1
In forza dell'art. 2 comma nono del decreto legge primo ottobre 1996 n. 510, conv. in legge 28 novembre 1996 n. 608, che ha autenticamente interpretato la disposizione dell'art. 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947 n. 869, gli esercenti degli impianti di trasporto a fune sono esclusi dalla applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e quindi dall'obbligo di versamento dei relativi contributi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/1999, n. 8621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8621 |
| Data del deposito : | 12 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo TRIONE - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COLOMION SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO DE LA FOREST, MAURIZIO DE LA FOREST, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, LEONARDO LIRONCURTI, giusta procura in atti;
- resistente con sola procura -
avverso la sentenza n. 3442/95 del Tribunale di TORINO, depositata il 29/08/95 r.g.n.854/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/99 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato Paolo BOER;
udito l'Avvocato Antonino SGROI per delega Avv. Fabrizio CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e assorbiti gli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 30 maggio/29 agosto 1995 n. 3442 il Tribunale di Torino, confermando la sentenza del Pretore di quella città 25 settembre / 8 ottobre 1993, ha respinto la pretesa dell'appellante IO s.p.a. di ottenere l'esenzione dal pagamento dei contributi relativi alla cassa integrazione guadagni per l'attività esercitata di trasporto di persone con impianti di funivia;
per l'effetto ha confermato due decreti ingiuntivi (15.4.1993 n. 1740 e 2095/1993) con i quali il Pretore di Torino aveva condannato la IO spa a pagare all'Inps somme determinate a titolo di contributi omessi afferenti il periodo 1.2.1985/22.8.1992.
Il Tribunale, rilevato che la pretesa azionata dall'Inps con i due decreti ingiuntivi è volta al recupero dei contributi (non versati dalla odierna ricorrente) afferenti alla cassa integrazione guadagni, ha ritenuto che le imprese esercenti impianti di funivia non rientrino nella elencazione operata dall'art.3 del d. Lgs. C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, come modificato dall'art. I, comma 5 L. 8 agosto 1972, n. 464 e poi sostituito dall'art. 4 della L. 12 luglio 1988, n.270 (imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento;
le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952 n. 628 e 22 settembre 1960 n. 1054 o che comunque iscrivono il personale dipendente al fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
le imprese di spettacoli etc.) ai fini di individuare le imprese escluse dall'applicazione delle disposizioni sulla integrazione guadagni degli operai dell'industria, e conseguentemente dagli oneri contributivi relativi.
Ha proposto ricorso per Cassazione la IO spa, con quattro motivi, il primo dei quali illustrato con memoria.
L'Inps ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente invoca lo jus superveniens costituito dall'art. 4 co. 11 d.l. 14.6.1995 n. 232, in attesa di conversione al momento del deposito del ricorso. Il motivo è fondato.
Il d.l. 14.6.1995 n. 232, all'art. 4 comma 11, ripetutamente reiterato, e da ultimo il d.l. 3 giugno 1996, n. 300, all'art. 2 comma 9, aveva interpretato autenticamente l'art. 3 d. Lgs. C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 nel senso che gli esercenti di impianti di trasporto a fune sono esclusi dalle norme sulla integrazione guadagni degli operai dell'industria.
Poiché neppure tale ultimo decreto fu convertito, per effetto del divieto di reiterazione enunciato dalla Corte Costituzionale, con d.l. 1^ ottobre 1996, n. 510, furono dichiarati validi gli atti ed i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei numerosi decreti precedenti, tra cui quello n. 300/1996.
La Legge 28 novembre 1996, n. 608 (art. 2 comma 9), in sede di conversione del d.l. 510/1996, ha disposto, all'art. 2 comma 9 che "L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data."
Non vi è motivo per negare la natura interpretativa espressamente dichiarata della norma riportata, compatibile con una interpretazione estensiva dell'art. 3 del d. Lgs. C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, come modificato dall'art. I, comma 5 L. 8 agosto 1972, n. 464 e poi sostituito dall'art. 4 della L. 12 luglio 1988, n. 270, che accomuna nell'esclusione dai contributi per la cassa integrazione guadagni tutte le imprese di pubblico trasporto.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe i successivi (2^, 3^ e 4^) con i quali la ricorrente, denunziando violazioni di legge, censura sotto vari profili la sentenza impugnata, contestando in ogni caso l'obbligo contributivo dedotto dall'Istituto, anche alla stregua della legislazione previgente.
La sentenza impugnata va pertanto cassata.
Questa Corte può decidere nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., come novellato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dall'1.1.1993, sussistendo i presupposti richiesti dalla norma, dell'accoglimento del ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e della non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, e per l'effetto revocare i decreti ingiuntivi contestati. Benché la IO insista, anche in memoria, per la condanna alle spese, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi, attese le ragioni dell'accoglimento, per la loro totale compensazione, in relazione ai giudizi di merito ed a quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca i decreti ingiuntivi del Pretore del lavoro di Torino 15.4.1993 n. 1740 e 2095/1993. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 12 agosto 1999