Sentenza 18 febbraio 2010
Massime • 1
La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia non implica l'intenzione di sottoporre il convivente, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria.
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Con la sentenza di seguito riportata, la Corte di cassazione ha affermato che nel caso di reato di maltrattamenti, la condotta vessatoria è sufficiente a configurare il reato, senza la necessità di dimostrare l'effettiva manifestazione della sofferenza della vittima. Analogamente, per quanto riguarda il dolo, non è richiesta una consapevolezza dettagliata degli effetti lesivi dell'azione, ma piuttosto la volontà di persistere in un comportamento vessatorio. Di conseguenza, la contestazione di tali aspetti senza prove concrete o critiche significative nei confronti delle decisioni di merito hanno indotto la Corte a ritenere il ricorso manifestamente infondato. Cassazione penale sez. VI, …
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Tribunale Nola, 29/04/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 29/04/2021), n.942 Giudice: Alessandra Zingales Reato: 572 c.p. Esito: Condanna (anni tre di reclusione) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Il Giudice Monocratico, dott.ssa Alessandra ZINGALES, alla pubblica udienza del 29.04.2021 ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento a carico di: (...), nato a (...) il (...), elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia Detenuto - già presente, rinunciante a presenziare Difeso di fiducia dall'Avv. (...) del Foro di Nola, presente IMPUTATO 1) in ordine al delitto p. e p, dall'art. 572 c.p., per aver …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2010, n. 16836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16836 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 18/02/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 379
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 11765/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) M.A. N. IL (OMISSIS);
2) MA.SI. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3216/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 06/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO Domenico;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per la parte civile, avv. GAROLLA Raffaella;
Uditi i difensori Avv.ti CARICATO A. per M. e PERONETTI L. per Ma..
RITENUTO IN FATTO
1. M.A. e Ma.Si. propongono ricorso contro la sentenza in epigrafe indica con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che li dichiarò responsabili del delitto di maltrattamenti e di lesioni in danno della figlia M. nei primi tre mesi di vita.
In particolare, maltrattavano la loro figlia, scuotendone con violenza il corpo e gli arti tanto da cagionarle la duplice fattura del femore e della tibia dell'arto inferiore sinistro, e una grave patologia da emorragia retinica e sottodurale con formazione di un igroma in sede frontale anteriore e atrofia cerebrale secondaria, dalle quali derivava uno stato di malattia superiore ai quaranta giorni e con irreversibili potenziali danni nEuro-psichiatrici.
2. La Corte d'appello preliminarmente ha rigettato l'eccezione di nullità delle notifiche effettuate presso il domicilio eletto, nonché l'eccezione relativa all'inosservanza delle regole di attribuzione del procedimento che, secondo la difesa, avrebbe essere trattato dal tribunale in composizione monocratica, anziché collegiale;
al riguardo, la Corte d'appello, pur rilevando la tardività dell'eccezione poiché avrebbe dovuto essere dedotta prima della conclusione dell'udienza preliminare, l'ha ritenuta infondata in quanto i maltrattamenti hanno determinato lesioni e gravissime e, in applicazione delle regole stabilite dall'art. 4 c.p.p., quoad poenam il delitto è attribuito al tribunale in composizione collegiale.
2.1. La Corte d'appello descrive le lesioni subite dalla piccola M. sin da quando aveva solo tre settimane di vita e, con specifici argomenti, disattende, in base alle testimonianze dei sanitari che hanno avuto in cura la piccola a seguito dei vari ricoveri dal (OMISSIS), la tesi difensiva secondo cui le stesse fossero riconducibili a patologie genetiche a carico dell'apparato scheletrico o a malattie cutanee ereditarie. In conclusione, M. - afferma la Corte d'appello - è nata sana e tutte le numerose patologie sofferte si sono risolte nel brevissimo arco di tempo di tre mesi in cui la neonata è stata affidata ai genitori. Tutte le lesioni, comprese quelle dermatologiche, non si sono mai più verificate dopo essere stata allontanata dai suoi genitori. Un dato significativo è quello che M. quando fu presa in carico dalla comunità alloggio per minori "Zerotre", presentava, nella fase iniziale, un atteggiamento di chiusura e rigidità nei confronti degli adulti, con sguardo assente nel vuoto, con pianto afono, difficoltà del sonno, scarsa fiducia ad affidarsi all'adulto. Dopo un mese e mezzo di terapia, M. ha presentato evidenti e positivi cambiamenti con un miglioramento del ritmo del sonno e con riacquisto di una diversa relazione con gli educatori. Quanto all'aspetto del con concorso di entrambi i genitori nei fatti delittuosi, la Corte d'appello indica circostanze dalle quali emerge che a occuparsi della neonata è stata sempre la madre, all'epoca non impegnata nel lavoro per la recente gravidanza. Per quanto attiene il padre, la Corte indica i gravi episodi del
(OMISSIS). Il (OMISSIS) egli ha accompagnato personalmente la piccola in ospedale, riferendo ai sanitari di avere sentito un clic mentre aveva in braccio la bambina;
in realtà la ricostruzione dell'episodio è, per il giudice d'appello, smentito dagli accertamenti sanitari effettuati dai quali è risultata la frattura spiroidea tipica di torsione violenta, comune nei casi di maltrattamenti. Altrettanto è accaduto per l'episodio del (OMISSIS). Nell'occasione, l'imputato ha riferito di avere rinvenuto la figlia nella culla in stato cianotico e con i bulbi oculari retroversi, circostanza risultata smentita dalla diagnosi di sindrome del bambino scosso con lesioni del sistema nervoso centrale provocate dal violento scotimento del bambino.
In sintesi, per la Corte di merito, è la stessa molteplicità e ripetitività degli eventi lesivi a far ritenere la necessaria adesione dei due genitori a un comune atteggiamento di maltrattamenti nei confronti della piccola M.. La piena condivisione da parte di entrambi gli imputati emerge, per il giudice d'appello, in modo chiaro ed evidente dall'episodio del (OMISSIS) quando il fatto lesivo si verificò dopo poco che i parenti erano andati via e gli imputati erano rimasti soli con la piccola M..
Ad avviso del giudice d'appello, correttamente è stato ritenuto il concorso tra il delitto di maltrattamenti e quelli di lesione, come da uniforme giurisprudenza.
La sentenza impugnata precisa inoltre che la pena di sei anni inflitta a entrambi gli imputati è congrua e che correttamene è stata ritenuta la equivalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti contestate.
2. La difesa di M.A. deduce:
1. La nullità della sentenza per mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione in relazione al concorso nei reati di maltrattamenti lesioni aggravate.
L'affermazione a titolo di concorso morale di M.A. nei reati asseritamene commessi dalla moglie è priva di motivazione. Manca ogni riferimento al contributo causale dell'imputato sia in relazione alla coscienza e volontà di M. di rafforzare, con la propria condotta, il proposito criminoso della moglie. Tale equivocità della motivazione non consente di individuare quale sia stata la reale partecipazione di M..
Le valutazioni espresse dal giudice d'appello, in relazione alle incongrue ricostruzioni degli eventi lesivi da parte di M. ai sanitari del pronto soccorso, non possono costituire una motivazione adeguata per sostenere la responsabilità a titolo di concorso. La presenza, mai negata dall'imputato, non può costituire condotta tale da integrare il concorso nei reati.
In conclusione, si è in presenza di una motivazione apparente che non risponde ai requisiti minimi di esistenza di argomenti per sostenere la configurazione del concorso.
2. Nullità della sentenza per vizio di motivazione, sotto i profili della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione alla commisurazione in concreto della pena. Il giudice d'appello, dopo avere rettificato l'errore di calcolo della pena per Ma.Si., in termini assertivi e privi di adeguata giustificazione ha ritenuto che non vi fossero ragione per diversificare la pena tra i due imputati.
Assertivi anche i generici riferimenti alla gravità del reato e in particolare del comportamento dell'imputato.
2.1. Il difensore di Ma.Si. deduce:
1. L'inosservanza di norme sostanziali e processuali e il vizio di motivazione in relazione alla nullità delle notificazione - dell'avviso di conclusione delle indagini, di quello della fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio - eseguite presso il difensore, nonostante si fosse in presenza di una elezione di domicilio effettuata in violazione delle regole stabilite dall'art. 162 c.p.p.. 2. Inosservanza ed erronea applicazione di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione in merito al rigetto dell'eccezione di incompetenza del tribunale collegiale in favore del tribunale monocratico.
La difesa ritiene di avere ritualmente sollevato l'eccezione alla prima udienza dibattimentale secondo il combinato disposto dell'art.23 c.p.p., comma 2, e art. 491 c.p.p., comma 1.
Sotto altro profilo, la difesa ritiene erroneo il rigetto da parte della Cote d'appello dell'eccezione di incompetenza, poiché all'imputato non è stato contestato il reato aggravato ex art. 572 c.p., comma 2, bensì quello previsto al comma 1, per il quale è
prevista una pena che riconduce il reato alla competenza del tribunale in composizione monocratica. La diversa qualificazione del fatto da parte del tribunale è arbitraria poiché non vi è stata al riguardo una contestazione dell'aggravante del secondo comma dell'art. 572 c.p. da parte del pubblico ministero. Ciò rende illegittima la conclusione cui sono giunti il tribunale e la Corte d'appello.
3. Inosservanza ed erronea applicazione di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione in merito al rigetto della richiesta di perizia sulla capacità di intendere e volere dell'imputata.
Illegittimo il rigetto della rinnovazione del dibattimento. La Corte d'appello ha travisato il contenuto della perizia effettuata dal tribunale per i minori non diretta ad accertare l'imputabilità di Ma.Si.. Illegittimamente sono state estese tali valutazioni a un campo d'indagine estraneo all'operato dei consulenti del tribunale per i minori.
È necessario accertare se i gravi disturbi della personalità, come affermato dalle Sezioni unite, siano tali da eludere o ridurre grandemente la capacità d'intendere e volere dell'imputata.
4. Inosservanza ed erronea applicazione di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione in merito alla penale responsabilità dell'imputata.
Per il ricorrente, la motivazione non è altro che la riproduzioni di stralci delle deposizioni rese in dibattimento dai testi citati dall'accusa. Il riferimento a dati clinici, riferita da medici assunti quali testi, realizza in sostanza una arbitraria interpretazione, poiché risultano decontestualizzare dal complesso delle deposizioni rese, con l'omissione di passaggi di notevole importanza e decisivi.
Tale arbitraria operazione realizza il travisamento della prova. Il salto logico più evidente, che disarticola la motivazione, è quello secondo cui se lesioni sono comparse nei primi tre mesi di vita della bambina e più non si sono più verificate, allora M. è stata maltratta.
Non vi è traccia di elementi che possano con certezza dare conto dell'eziologia delle patologie.
La Corte d'appello, nonostante abbia preso le distanze dall'utilizzo degli esiti della perizia da parte del tribunale quale indici di colpevolezza, non è giunta alla conclusione della inconsistenza della tesi accusatoria.
Su ciascuna delle patologie lesioni indicate nell'impostazione dell'accusa quali conseguenze dei maltrattamenti - la lesione encefalica, l'emorragia retinica, la crisi respiratoria - la Corte d'appello ha travisato la prova acquisita agli atti e le spiegazioni fornite non soltanto dal consulente di parte, ma anche dai sanitari che ebbero a svolgere i primi accertamenti e curare la piccola M.. Il ricorrente riporta gli stralci delle deposizioni rese dai medici e dal consulente di parte dai quali emerge l'assoluta incertezza sulla riconducibilità delle patologie ad atti lesivi e non a diverse eziologie. La Corte ha omesso del tutto di motivare al riguardo e di considerare le valutazioni espresse da clinici. Anche con riguardo alle lesioni cutanee, la Corte d'appello si è limitata a rilevare che esse sono chiare indice dei maltrattamenti. Per il ricorrente, la conclusione della Corte d'appello è mera congettura, poiché dalle risultanze è emersa un'unica certezza quella che nessun medico è riuscito a spiegare l'eziologia delle lesioni alle mani della piccola M.. Al riguardo, in ricorso si riportano stralci delle deposizioni dei medici R. e
AR.
U.r.e.l.l.a.f.p.l.q.i.g.
d.s.e.l.a.s.u.r.a.c.n.
s.c.s.l.f.s.s.r.l.b.n.s.
d.p.g.e.p.t.r.e.s.m.N.
v.e.s.a.r.n.i.p.f.d.m.
a.v.g.p.v.l.p.e.n.s.
s.a.q.v.l.t.r.d.m.i.
p.d.d.Rondinini ,.t.d.p.m.c.
l.p.c.d.f.r.
A.p.l.l.a.t.i.r.r.m.
c.l.c.d.g.d.e.n.c.
a.r.p.c.e.d.
d.d.m.a.q.i.d.Rondinini ,.c.h.p.
d.u.g.e.
4.C.u.u.r.p.l.d.a.a.v.r.
l.n.t.d.l.e.n.p.c.l.
s.s.s.p.v.e.v.d.m.
d.p. M.. Non vi è alcun elemento che possa avvalorare tale conclusione. Il dato temporale non è stato accertato in termini precisi, come risulta dalla deposizione dei dott.ri S. e M.. Risulta inoltre che la piccola è stata affidata ai nonni materni in prossimità dell'evento.
Altro dato processuale è che la piccola è stata accompagnata in ospedale dal padre che ai medici a riferito di avere il dubbio che a causare la frattura del femore sia stato lui.
5. Con un ultimo motivo, si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e in particolare in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche.
2.1.1. Con motivi aggiunti, si ripercorrono i motivi già dedotti con il ricorso e si insiste per l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso riguardanti le questioni processuali sono infondati.
Quanto all'eccezione di nullità, qui riproposta negli stessi termini dei motivi d'appello, delle notifiche effettuate presso il domicilio eletto con dichiarazione degli imputati contenuta negli atti di nomina dei difensori di fiducia, anziché con le modalità stabilite nell'art. 162 c.p.p., è stata correttamente risolta dalla Corte d'appello che ha evocato la giurisprudenza di legittimità per la quale è valida la elezione di domicilio contenuta nell'atto di nomina, ritualmente autenticato e depositata agli atti del procedimento.
Al riguardo, questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso della validità della dichiarazione di domicilio, resa contestualmente alla nomina del difensore di fiducia e ritualmente autenticata, che risulti depositata e allegata al fascicolo processuale, precisando che la norma di cui all'art. 162 c.p.p., comma 1, concerne solo la trasmissione a distanza della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, non regolando ne' vietando la presentazione diretta e non potendo essere intesa come una tassativa prescrizione di forma (ex plurimis, Sez. 5, 14 novembre 2008, dep. 22 gennaio 2009, n. 2924). Ulteriore questione processuale, riproposta in questa sede, riguarda l'inosservanza delle regole di attribuzione del procedimento. Secondo la difesa, il giudizio avrebbe dovuto essere trattato dal tribunale in composizione monocratica, anziché collegiale. Al riguardo, la Corte d'appello, sebbene abbia rilevato la tardività dell'eccezione da dedotta prima della conclusione dell'udienza preliminare ex art.33 quinquies c.p.p., ha comunque esaminato la questione posta,
escludendone correttamente la fondatezza poiché i maltrattamenti hanno determinato lesioni e gravissime, come specificato in fatti nella imputazione oggetto del giudizio, in applicazione delle regole stabilite dall'art. 4 c.p.p., quoad poenam il delitto è attribuito al tribunale in composizione collegiale.
È l'ipotesi accusatoria, come in fatto contestata e indipendentemente dall'espresso richiamo in iure delle aggravanti, a definire l'ambito del giudizio e regolare l'attribuzione del giudizio all'organo collegiale o monocratico, al pari di quanto avviene per la competenza.
2. Le altre censure, articolate nell'interesse di Ma.Si., riguardano esclusivamente scelte di merito adeguatamente e logicamente giustificate dalla Corte d'appello che, nel far proprie le conclusione sui punti della sentenza di primo grado posti in discussione da entrambi gli imputati, ha argomentato su ciascuno di essi e ha respinto la diversa ricostruzione ei fatti proposta dalla difesa, poiché smentita dalle univoche risultanze processuali.
2.1. Un primo punto riguarda la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. volta a ottenere una perizia per accertare eventuali infermità mentali di Ma. S. al momento della commissione del fatto.
Per la Corte di merito, gli argomenti difensivi al riguardo sono contraddetti dalle valutazioni della psicologa dr. C. e dalla psichiatra dr.ssa P., esaminate dal Tribunale a chiarimento della perizia collegiale effettuata su incarico del tribunale per i minori di Milano sul quadro evolutivo della minore e sui profili personologici dei suoi genitori, le cui conclusioni - utilizzabili solo al fine di escludere la perizia e non anche come elemento di ulteriore prova della responsabilità degli imputati - sono state nel senso della mancanza di deficit di carattere cognitivo e volitivo, trattandosi di disturbi della personalità non a carattere psicotico e, come tali, non incidenti sulla capacità di intendere e volere degli imputati.
Lo stabilire se l'imputato fosse, al momento de fatto, totalmente privo di capacità di intendere e di volere ovvero avesse tali capacità, ma grandemente scemate, costituisce una questione di fatto, la cui valutazione compete esclusivamente al giudice del merito con l'ausilio, se del caso di accertamenti medico-psichiatrici psichiatrica, e il suo giudizio si rende insindacabile in sede di legittimità, quando, anche con riferimento a documentazione sanitaria e a conclusioni raggiunte in ordine allo stesso episodio da accertamenti peritali, si riveli esaurientemente motivato, senza vizi logici di ragionamento, conseguente ad un'adeguata osservazione del soggetto, conforme ai corretti criteri scientifici di esame clinico e di valutazione (ex plurimis, Sez. 1, 21 ottobre 2008, dep. 18 novembre 2008, n. 42996). Le due sentenze di merito, come già precisato, forniscono sul punto un'analisi esauriente sviluppata e argomentata in base ad accertamenti psichiatrici svolti, sebbene in altra procedura riguardante però il medesimo episodio, con l'ausilio medico psicologico. Risultanze che hanno esclusivamente evidenziato disturbi della personalità non caratterizzati da patologie psicotiche.
2.2. Quanto agli altri profili, il ricorso di Ma.Si.
ripropone questioni riguardanti la ricostruzione della vicenda alle quali il giudice d'appello ha fornito corrette ed esaurienti risposte, già riassunte in narrativa.
Il giudice d'appello merito, dopo avere ricostruito nei singoli aspetti di penale rilevanza la vicenda sottoposta al proprio giudizio in base al quadro probatorio ampiamente descritto, è giunta a conclusione che da conto della sussistenza degli elementi richiesti per la configurazione del delitto di maltrattamenti. Quanto al dolo, è oramai diritto vivente che per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti di cui all'art.572 c.p. non si richiede una intenzione di sottoporre il convivente in modo continuo e abituale, a una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria (Sez. 6, 22 febbraio 1994, dep. 30 maggio 1994, n. 6319, Dirozzi). Quel che la legge impone è solo che sussista la coscienza e volontà di commettere una serie di fatti lesivi della integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa in modo abituale. Un intento, dunque, riferibile alla continuità del complesso e perfettamente compatibile con la struttura abituale del reato, attestata a un comportamento che solo progressivamente è in grado di realizzare il suo risultato. La conseguenza è che il momento soggettivo che travalica le singole parti della condotta e che esprime il dolo del delitto di maltrattamenti può ben realizzarsi in modo graduale, venendo esso a costituire il dato unificatore di ciascuna delle componenti oggettive e prevaricatoria, già posta in essere altre volte, la quale riveli, attraverso l'accettazione dei singoli episodi, una inclinazione della volontà a maltrattare la piccola figlia di pochi mesi.
Il quadro probatorio - cui si è già fatto riferimento in narrativa - è stato in dettaglio esposto nella sentenza impugnata e il ragionamento su di esso svolto fornisce una specifica risposta alle censure mosse alla sentenza di primo grado e riproposte in questa sede e, in particolare da conto degli elementi costitutivi richiesti per la configurazione del delitto di maltrattamenti. Il giudice d'appello ha individuato e descritto le condotte, che trovano una loro sintesi eloquente nel capo di imputazione che costituisce il "tema di prova" del processo, il cui fondamento e riscontro è fornito da molteplici elementi di prova dichiarativa, formati nel corso dell'istruttoria dibattimentale che, per il giudice d'appello smentiscono una diversa eziologia delle lesioni subite, tutte accertate nella loro consistenza e gravità descritta da accertamenti medici specialistici.
La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito.
3. Analoga la conclusione per il ricorso proposto da M. A. diretto a smentire in fatto che i suoi comportamenti possano avere il significato richiesto per la giuridica configurabilità del concorso nel reato.
È stato già sintetizzate in narrativa il corretto percorso argomentativo su cui si fonda la ritenuta responsabilità a titolo di concorso nel reato di maltrattamenti. La Corte d'appello ha descritto le specifiche circostanze dalle quali emerge che a occuparsi della neonata è stata sempre la madre, all'epoca non impegnata nel lavoro per la recente gravidanza;
nel contempo, però, la Corte ha enucleato i significativi segmenti delle condotte di M.A., padre della piccola, il quale non ha esitato, allorché ha accompagnato personalmente la figlioletta in ospedale, a riferire circostanze non vere ai sanitari, smentite dagli stessi accertamenti tempestivamente dai quali è risultata l'ascrivilibilità della patologia ad atti di violenza. Episodi lesivi che, là dove fossero stati descritti nella loro reale consistenza, avrebbero consentito interventi immediati per evitare che l'integrità fisica e psichica della piccola M. fosse compromessa irrimediabilmente per gli di violenza della madre. Per la Corte di Merito, è la molteplicità e ripetitività degli eventi lesivi a far ritenere l'indiscutibile adesione dei due genitori a un comune atteggiamento di maltrattamenti nei confronti della piccola M..
Non si è trattato di mere condotte omissive e conniventi, bensì di comportamenti che - nella analitica descrizione delineata da entrambi i giudici di merito - hanno concretizzato un contributo causale, sotto il profilo materiale e psicologico, significativo alla verificazione dell'evento e, in ogni caso, diretto a rafforzare il proposito criminoso di Ma.Si..
Corretta e argomentata, dunque, la ricostruzione delle condotte e altrettanto corretto e argomentato il significato giuridiche che a esse la Corte di merito ha riconosciuto.
5. Infondate le censure in punto di determinazione della pena dedotte da entrambi i ricorrenti. La gravità dei fatti, dei comportamenti e degli effetti da essi prodotti sull'integrità psico-fisica della neonata, per i giudici merito, giustificano un pena di eguale misura per entrambi gli imputati. Non emergono, chiarisce ancora la Corte d'appello, elementi che possano giustificare una riduzione o per ritenere prevalenti le attenuati generiche, riconosciute nei limiti dell'equivalenza solo in ragione della personalità disturbata dei due imputati.
4.1 ricorsi, dunque, vanno rigettati e, a norma dell'art. 616 c.p.p., le ricorrenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in solido, a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 2.800,00, oltre Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010