Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2002, n. 4641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4641 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 04641402 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP ASSAZIONE getto Rocogione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G. N. 17545/99 - Rel. Consigliere 10645 Dott. Michele VARRONE Cron. Rep. 1081 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud.28/01/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Bruno DURANTE - Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 1.55S E NTENZA il * APR. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE PE NA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato CARLO IZZO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente GO41022
contro
JA NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G041024 " CALCUTTA 25, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO BRUNO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 4660/99 del Tribunale di ROMA, 2002 Sezione III Civile, emessa 1'01/02/99 e depositata il 240 13/03/99 (R.G. 23682/98); -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del 2° motivo ed il rigetto del 1° e 3° -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato l'8/5/96 NO JA, proprietario dell'immobile sito in Roma, via Novara n. 53, condotto in locazione da NA PE, intimava lo sfratto per morosità (L.
2.700.000 per canoni di aprile e maggio 1996 + oneri condominiali per L. 5.104.040) con citazione contestuale davanti al Pretore di Roma per la convalida. L'intimata si costituiva e si opponeva eccependo in compensazione il credito sostenuto per l'adeguamento dell'impianto elettrico ai sensi della legge n. 46 del 1990; la mancata rituale richiesta degli oneri condominiali ex art. 9 L. n. 392 del 1978; l'infruttuoso invio di un assegno per L.
4.300.000. Sanava tuttavia banco iudicis la morosità per canoni ed il procedimento, trasformatosi in ordinario giudizio di cognizione, veniva definito dall'adito Pretore con sentenza 27/12/1997 risolutiva del contratto inter partes e condanna della conduttrice al rilascio ed alle spese processuali. L'appello proposto dalla PE ed al quale aveva resistito b JA era rigettato dal Tribunale di Roma, con sentenza 13 marzo 1999 ed ulteriore condanna dell'appellante alle spese processuali, affermando che la sanatoria dei soli canoni, esclusi gli oneri condominiali (nelle more ritualmente richieste), gli interessi e le spese legali, non impediva la risoluzione del contratto, stante l'inadempimento della conduttrice che, in mancanza di patti derogativi, doveva ritenersi grave. Ha proposto ricorso per cassazione la PE sulla base di tre motivi. Ha resistito la JA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1453 c.c. e 55 L. n. 392 del 1978 nonché il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia - in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - nella sostanza si duole della declaratoria di risoluzione del rapporto malgrado avesse versato, banco iudicis, l'ammontare dei canoni. La doglianza è infondata. Essa è già stata neutralizzata dal giudice di appello rilevando che l'art. 5 cit. non differenzia, per la sanatoria della morosità, l'ipotesi del pagamento in udienza da quello eseguito previa concessione del termine di grazia, dal momento che in entrambi i casi è previsto che la sanatoria comprenda gli oneri accessori, gli interessi e le spese legali;
e ritenendo che la purgazione parziale della mora consentisse quindi la valutazione dell'entità dell'inadempimento che, riguardando un'obbligazione fondamentale del contratto, persistendo nelle more giudiziali e rimandando a precedenti giudizi di sfratto per morosità, doveva ritenersi grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. Motivazione ineccepibile ma addirittura superflua considerando che per costante giurisprudenza, ove il conduttore non sani integralmente la morosità nel termine di grazia, il giudice non è tenuto a decidere con sentenza sulla domanda di risoluzione, ma deve emettere il provvedimento di convalida senza rinviare la causa per l'ulteriore trattazione del merito. Gli esposti motivi vanno, pertanto, rigettati. Né sorte migliore merita il secondo motivo con cui la PE, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1242, 1576, 1577 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si duole ancora della declaratoria di risoluzione per difetto di prova circa un patto di compensazione tra spese anticipate da essa conduttrice e canoni locativi. La censura non ha pregio, anche alla stregua delle considerazioni precedenti e rilevando che neppure nel presente ricorso la ricorrente indica gli estremi del preteso patto ovvero le riparazioni effettuate. Concludendo, il ricorso va integralmente rigettato, con la conseguente condanna della PE al pagamento delle spese del grado.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del 46,00 , oltre euro 1000 (mille) giudizio di cassazione, che liquida in euro per onorari. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Sche m Depositata in Cancelleria goggi, n 7.4.07 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Gina Casoli 109T 129.11 CORTE SUPREMA 6ASNAŽIONE 456T 20.66 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 17.1.2012 TOT. 149,77 serie 4 al n. 2719 versate € 1SS 77 apposta in calce alla copia autentica 8067 все (art. 278 T.U. n°1/15 del 30/5/2002) 155/77