Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2025, n. 38311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38311 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
GI HI CO IA MA
IAPAOLA OR
PE DA
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38311-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
- Presidente-
- Relatore
SENTENZA
Sent. n. sez. 1394 UP - 22/10/2025 R.G.N. 25255/2025
in caso di diffusione del presente provvedimen omettere le general gli altri aati icensificativ a norma dell'ar d.igs 196/03 in quan disposto d'ufficio Danchiesta di parte imposto dalla legge
sui ricorsi proposti da:
MI AN nato a [...] il [...] LI IL nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere PE DA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando (solo con riguardo al trattamento sanzionatorio) la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Treviso, emessa il 30 maggio 2023, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per numerosi reati di furto, rapina, ricettazione ed altro. Gli imputati avevano ammesso gli addebiti, ad eccezione, per ciò che concerne NA. IL, della rapina contestata al capo 1), commessa ai danni di OR RO, al
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quale, con violenza e minaccia e dopo essere entrati nel giardino della sua abitazione armati e travisati, i due imputati ed un complice minorenne separatamente giudicato avevano sottratto la somma di cento euro e le chiavi di accensione di un veicolo, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito.
2. Ricorrono per cassazione SE FE e IL NA, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti.
3. FE SE.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base per il reato più grave di rapina, essendosi la Corte significativamente discostata dal minimo edittale senza alcuna giustificazione a corredo ed operando una disparità di trattamento con il coimputato NA.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli aumenti di pena per continuazione, che si assume essere sproporzionati in relazione alla entità dei danni e alle modalità delle condotte nonché contraddittori rispetto alla valorizzazione della giovane età dell'imputato e della confessione.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla congruità della pena finale inflitta, che la Corte non ha argomentato.
4. NA IL,
4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di rapina di cui al capo 1). La Corte avrebbe basato la decisione sulla chiamata in correità del coimputato FE SE, senza, tuttavia, vagliarne l'attendibilità, non accorgendosi che le dichiarazioni da costui rese in sede di interrogatorio non erano parametrate alle domande postegli alle quali si sarebbero allineate senza costrutto, nonché in contraddizione con le dichiarazioni della persona offesa in ordine alla aggressione subita. La versione resa dal ricorrente, circa il fatto che si sarebbe trattato solo di una spedizione punitiva, sarebbe stata confermata dalle dichiarazioni del FE e da quelle della teste OZ GI, la quale aveva riferito che l'azione predatoria era da attribuire al solo FE.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte applicato al ricorrente, sulla base della ricostruzione della causale del fatto di cui al capo 1) propugnata con il primo motivo, le regole del cosiddetto concorso anomalo di cui all'art. 116 cod.pen., con la consequenziale riduzione della pena in quanto l'imputato avrebbe voluto commettere un reato meno grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.
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1. FE SE.
Il ricorrente, reo confesso, non censura il giudizio di responsabilità.
1.1. In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che la Corte di appello ha determinato la pena base per il reato di rapina aggravata di cui al capo 1) in anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 2700,00 di multa, riformando la sentenza di primo grado in accoglimento di specifico motivo di appello. Il ricorrente, vittorioso sul punto, insiste, tuttavia, per una ulteriore diminuzione della pena e degli aumenti in continuazione, senza, però, tenere conto che nella riduzione della sanzione operata, la Corte di appello ha implicitamente formulato, anche in relazione agli aumenti di pena per la continuazione, anch'essi ridotti rispetto al primo grado, un giudizio complessivo di congruità favorevole al ricorrente, nella misura in cui la pena base, pur tenuto conto del plurimi precedenti specifici del ricorrente e della gravità del fatto, è stata determinata in misura assai prossima al minimo edittale per il reato di rapina di cui al capo 1), tenuto conto che si era trattato di una rapina pluriaggravata che rende applicabile l'art. 628, quarto comma, cod.pen., il quale prevede un minimo pari ad anni sette di reclusione ed euro 2500 di multa. Anche in relazione agli aumenti di pena in continuazione, è stata operata dalla Corte una corretta e puntuale valutazione per ciascun reato satellite, con evidente giudizio di congruità dei risultati sanzionatori raggiunti con riguardo ad ogni reato minore. Si ricordi, in punto di diritto, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, [...]; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, [...], Rv. 237402).
1.2. Tanto assorbe e supera ogni altra considerazione difensiva, anche in relazione a quanto dedotto con i successivi motivi di ricorso.
2. NA IL.
2.1. In ordine al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità, dal momento che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui
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la Corte di appello ha precisato che la chiamata in correità del ricorrente FE SE nei confronti del NA, era stata riscontrata, quanto alla azione congiunta e sinergica dei due imputati fin dall'inizio dell'aggressione, dalle dichiarazioni della persona offesa. La chiamata in correità, secondo la sentenza impugnata, era stata ulteriormente corroborata dalle dichiarazioni della teste EA Di EN EL, la quale, presente al fatto, aveva dichiarato che l'idea di commettere la rapina era stata di entrambi i ricorrenti ed era maturata a seguito delle rivelazioni fatte a costoro dalla teste e da altra ragazza sulle stravaganti abitudini della persona offesa e sui rapporti tra costei e le due giovani. Altra conferma della combutta dei ricorrenti in ordine alla perpetrazione della rapina era provenuta da un altro testimone, GI OZ, che aveva saputo della vicenda da una delle due ragazze presenti al fatto. Tali elementi di prova - sui quali il ricorso superficialmente sorvola costituiscono riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie del ricorrente FE nei confronti del NA e la loro enumerazione è dimostrativa del fatto che la Corte di appello ha correttamente applicato i principi fissati dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in tema di chiamata in correità, escludendo la fondatezza della diversa ricostruzione difensiva della condotta del ricorrente NA ancora propugnata in ricorso senza, tuttavia, una adeguata presa d'atto di tutte le risultanze di causa.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto presuppone la validità della tesi difensiva che, invece, la Corte ha smentito sulla base delle considerazioni sintetizzate a proposito del primo motivo di ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 22/10/2025. Il Consigliere estensore Giuseppe Sgadari дотребут
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA 3EZIONE PENALE 26 NOV. 2025 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Il Presidente Luigi Agostinacchio
IL FUNZIONARIO GIUDIZRIO
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Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente Ngluar
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA BEZIONE PENALE
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26 NOV. 2025 IL PUNZIONARIO ANDIZIARIO IL FUNZIONARIO GILDIZIARIO
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