Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2003, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
D S S 4 1 O A L , T L , T O Aula A R A B S A ' E I L P L L S . E I A 3 T D N 7 ITALLANA02 0 90/ 03 - S I G O S 6 O - P N 1 E A M 1 S D I I E A E , A D G O O E R G 'ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T T T E T S N I L I E R G I S E A E D R L SEZIONE LAVORO L O E D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 7206/00 Vincenzo Presidente Dott. Trezza Consigliere Dott. Dell'Anno Paolino Cron.4769 Consigliere Dott. Foglia Raffaele Consigliere Rep. Dott. De Matteis Aldo Ud. 3/6/02 Raffaele Cons. Relatore Dott. Di Lella ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Po, 25 B pruxelles p. 61/63) presso lo studio dell'avv. Roberto Pessi, che, unitamente all'avv. Luigi Fiorillo lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso. ricorrente
contro
RI IS SO rapp. ta e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dagli avv.ti Valerio Martelle e Roberto Rizzo, ed elettivamente domiciliata 8578 presso lo studio del secondo, in via G.B.Martini n.2 Roma. - controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 26701 del 13/12/1999 RG 33541/1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/6/2002 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Giovanni Gentile, per delega dell'avv. Roberto Pessi Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma AR IS PE, premesso di essere dipendente della ex Amministrazione delle Poste (poi Ente Poste LI), esponeva di essere stata collocata a riposo in applicazione dell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro, che prevedeva la risoluzione del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva e cioè al compimento dei quaranta anni utili a fini pensionistici. Denunziava la nullità della clausola che prevede detta risoluzione, e chiedeva ordinarsi la reintegra nel posto di lavoro, previa declaratoria di illegittimità del collocamento a riposo, da qualificarsi quale provvedimento di licenziamento. Il Pretore di Roma, con sentenza del 10 giugno 1997, dichiarava la illegittimità del collocamento a riposo della ricorrente, ordinava la 4 reintegrazione della stessa nel posto di lavoro e condannava 1' Ente Poste a corrisponderle le retribuzioni nel frattempo maturate. Su gravame dell'Ente Poste, il Tribunale di Roma, ha rigettato l'appello ed ha confermato la statuizione pretorile. 3 Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale ha osservato che la clausola contrattuale di cui all'accordo integrativo del C.C.N.L., la quale riconosce la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro, oltre che nelle altre ipotesi previste dal contratto collettivo, anche "al della massima anzianitàraggiungimento contributiva, con effetto dal giorno successivo al compimento dei quaranta anni utili ai fini pensionistici", è affetta da nullità ex art 1418 cc, per contrasto con norme imperative, non potendo l'autonomia privata individuare cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverse da quelle (licenziamento, dimissioni e risoluzione per mutuo consenso) tassativamente previste dall'ordinamento giuridico, con esclusione di ipotesi di risoluzione automatica. Ha rilevato ancora che la comunicazione del datore di lavoro della cessazione del rapporto al ル maturarsi dell'evento previsto dalla clausola contrattuale nulla non costituisce licenziamento, (in quanto non esprime la decisione di voler risolvere il rapporto), ma rappresenta l'atto con cui si partecipa al lavoratore la intervenuta 4 cessazione del rapporto, determinata dal verificarsi della previsione contenuta nella clausola collettiva. La nullità della clausola comporta che la risoluzione comunicata è da cosiderarsi "tanquam non esset", e che di conseguenza il rapporto di lavoro prosegue "de iure", con diritto del dipendente a continuare a percepire le retribuzioni. Sulla base di tali presupposti, il giudice del gravame ha confermato la sentenza di primo grado, precisando che il riferimento alla reintegra, contenuto nella sentenza stessa, andava inteso ed interpretato nel contesto della decisione del Pretore, che aveva definito il provvedimento datoriale non già quale licenziamento, bensì quale atto di collocamento a riposo, e che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni. Avverso tale decisione la S.P.A. Poste LI (già Ente Poste LI) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, ed illustrato con successiva memoria. AR IS PE resiste con controricorso. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso la S.P.A. Poste LI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1321, 1322, 2118 e ss.c.C., ed in genere delle norme sulla risoluzione del rapporto. La ricorrente censura l'affermazione del giudice del gravame, per il quale è precluso all'autonomia privata e collettiva stabilire nuove cause di estinzione del rapporto di lavoro, essendo riservato alla legge il relativo potere. A parere della ricorrente, il legislatore ha inteso interdire al datore di lavoro il recesSO dal rapporto al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, ma non invece riservare esclusivamente a se stesso la previsione e disciplina di qualunque forma di cessazione del rapporto (diversa dal recesso), trovando applicazione in tale settore le regole generali della autonomia privata e collettiva, che il giudice del merito ha omesso di 16 valutare, e la cui applicazione comporterebbe la ammissibilità (salvo a vagliarne in concreto la legittimità sotto il profilo della meritevolezza e della liceità) della clausola di automatica cessazione del rapporto al raggiugimento della massima anzianità contributiva. 6 La censura non merita accoglimento. Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la volontà delle parti di realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza che all'autonomia privata (e per le stesse ragioni alla autonimia collettiva) non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 C.C. ° condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Di ciò non può fondatamente dubitarsi, ove si consideri che alla parte socialmente in grado di predisporre il contenuto contrattuale (il datore di lavoro) non può essere consentito, attraverso la pattuizione di termini o di condizioni risolutive, di sottrarsi alla disciplina limitativa dei Ш licenziamenti (individuali e collettivi) ○ anche soltanto all'obbligo del preavviso. (Cass. 14697 del 29/12/1999; Cass, 14882 del 17/11/2000). Sotto diverso profilo la società ricorrente ricorrente censura la sentenza impugnata per non 7 aver valutato la suddetta previsione di cessazione automatica del rapporto di lavoro come ipotesi di risoluzione consensuale, che costituisce una delle ipotesi legittime e riconosciute di cessazione del rapporto, caratterizzata dall'incontro delle volontà del datore di lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori. Anche tale doglianza è priva di pregio. La suddetta prospettazione, implicitamente disattesa dalle argomentazioni poste a base della impugnata decisione, non appare rispondente a corretti criteri di ermeneutica contrattuale. Infatti il potere di prevedere anticipatamente, vale a dire in sede di stipulazione del contratto di lavoro о anche successivamente ma prima dell'evento, che il contratto stesso si risolverà un auto al sopraggiungere di tale evento (nel caso di specie: al raggiungimento della contribuzione pensionabile massima), non spetta, neppure direttamente, alle parti del contratto, e tanto meno, dunque, alle organizzazioni sindacali, ciò risolvendosi nella configurazione di una clausola di risoluzione automatica, nulla per le ragioni già dette (cass.4861 del 20/5/1999; Cass 1758 del 2/3/1999). 8 Con il secondo motivo del ricorso la S.P.A. Poste LI denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 C.C., della legge 15 luglio 1966 n. 604, dell'art 18 legge 20 maggio 1970 n.300, dell'art 112 c.p.c., vizio di motizione. La ricorrente rileva che la lavoratrice, con la domanda introduttiva del giudizio, aveva qualificato come licenziamento il provvedimento suoi confronti, chiedendo adottato nei 1'annullamento dello stesso, l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e le statuizioni conseguenziali. In tali sensi si era pronunciato il Pretore con la sentenza della quale la lavoratrice, convenuta in appello, aveva chiesto la conferma in tutte le sue parti. frontame Senonchè il giudice del rinvio, dopo avere escluso, con stringata motivazione, che l'atto di collocamento in quiescenza potesse qualificarsi come licenziamento, trattandosi invece della comunicazione al lavoratore del verificarsi dell'evento risolutivo, ne aveva evidenziato la nullità, indicando quali conseguenze della stessa 9 la prosecuzione del rapporto, la spettanza delle retribuzioni e la irrilevanza dell'aliunde perceptum per effetto della natura non risarcitoria del suddetto credito retributivo. Paadame In tal modo il giudice del rinvio avrebbe violato il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, dando all'attore più di quanto questi avesse richiesto. Il motivo non merita accoglimento. Il potere di qualificazione giuridica dell'atto, interpretazione e così come quello di costituisce compito qualificazione della domanda, esclusivo del giudice del merito (il quale nel caso di specie, nel ritenere che il provvedimento impugnato non integrasse un licenziamento, ma una presa d'atto dell'effetto risolutivo previsto dalla clausola contrattuale in questione, ha, peraltro, seguito la prospettazione sostenuta dallo stesso ente poste nel giudizio di merito), da esercitarsi nel rispetto del limite della corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Nel caso di specie il giudice del gravame si è limitato a confermare la sentenza di primo grado, che, come è pacifico, aveva accolto la domanda nei termini proposti dalla ricorrente, precisando, ed in tal modo qualificando 10 ed interpretando il fatto oggetto del giudizio (la risoluzione del rapporto), nonché la stessa statuizione pretorile, che non di licenziamento si trattava, bensì del ritenuto verificarsi dell'effetto risolutivo previsto da una clausola nulla, e che le somme richieste e spettanti (le retribuzioni nelle more maturate) non avevano lanatura risarcitoria, ma rappresentavano retribuzione stessa, dovuta per effetto della prosecuzione giuridica del rapporto. Non è individuabile nelle sentenza censurata alcuna violazione della corrispendenza fra quanto richiesto e quanto riconosciuto. Né, del resto, la ricorrente, nel denunciare la violazione del suddetto limite, specifica sotto quale profilo sarebbe venuta meno la suddetta corrispondenza fra chiesto e pronunciato, non indica cioè in relazione a quali attribuzioni, derivanti dalla impugnata sentenza, alla lavoratrice sarebbe stato riconosciuto più di quanto richiesto. Peraltro, ove voglia interpretarsi la censura nel affermazione, senso di un suo riferimento alla impugnata sentenza, della non contenuta nella detraibilità dell'aliunde perceptum, in conseguenza 11 del carattere non risarcitorio attribuito (con statuizione non censurata) dal giudice del gravame alle retribuzioni spettanti al lavoratore per effetto della nullità del collocamento in quiescenza, va osservato che ciò non comporta violazione dell'art 112 c.p.c., attenendo alle conseguenze giuridiche connesse (secondo la pronuncia d'appello) alla diversa qualificazione giuridica del fatto, senza che ciò abbia comportato l'attribuzione alla parte di un bene non richiesto о l'adozione di una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda. Appare a questo punto superfluo osservare che, in ogni caso, gli istituti richiamati dalla ricorrente, con riferimento alla detraibilità dell'aliunde perceptum (la indennità di buonuscita e la pensione nel frattempo corrisposta dall'istituto previdenziale) appaiono estranei a tale materia. L'aliunde perceptum non riguarda infatti qualunque somma che il lavoratore abbia percepito dopo il licenziamento, ma esclusivamente gli importi la cui corresponsione sia in qualche modo collegata al mancato svolgimento della prestazione lavorativa, e che pertanto incidano, limitandolo o eliminandolo, 12 sul danno provocato dalla corrispondente mancata percezione della retribuzione. Il trattamento di fine rapporto nella misura corrisposta all'atto della (illegittima) cessazione del rapporto costituisce un importo comunque già maturato, ed accantonato, a favore del lavoratore, e rispetto al quale solo il momento della erogazione è posticipato alla effettiva cessazione del rapporto. Si tratta cioè di una somma destinata ad essere comunque corrisposta dal datore del lavoratore, al quale non può dunque lavoro al essere addebitata quale aliunde perceptum, potendo solo essergli imposta una temporanea restituzione del relativo importo, e ciò, comunque, indipendentemente dalla natura risarcitoria o meno delle somme erogategli in occasione della illegittima risoluzione del rapporto. Per quanto attiene alle somme pensionistiche eventualmente corrisposte dall'ente previdenziale, presupposto della intervenutanell'erroneo cessazione del rapporto, si tratta di importi che, a seguito dell'accertamento della nullità della cessazione del rapporto, risultano indebitamente percepiti, e che il lavoratore è tenuto a 13 restituire all'ente previdenziale, il quale potrà comunque agire per la ripetizione degli stessi, di talchè tali somme, non acquisite definitivamente al patrimanio del lavoratore, non possono essere computate in detrazione al danno provocato dall'illegittimo licenziamento, in quanto ciò si risolverebbe, per la evidenziata ripetibilità delle stesse somme da parte dell'istituto previdenziale, in una illegittima limitazione del risarcimento dovuto dal datore di lavoro. Conclusivamente, al contratto collettivo di diritto comune non è consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale, mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva. L'incompatibilità tra tipo legale e apposizione di simili clausole risulta evidente ove si consideri che, se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione 14 dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti. A conclusioni nella sostanza identiche, la giurisprudenza della Corte é già pervenuta nella definizione di controversie analoghe, concernenti specificamente la risoluzione del rapporto dei lavoratori del servizio postale (Cass. 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n. 5584; 17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701, 21 gennaio 2000, n. 610). Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. РОМ Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 23,00 oltre euro 3.000 (tremila) per onorari: Così deciso in Roma il 3 giugno 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore ff le Raffaele di Lella, Vincenzo Trezza Киренко IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria MA D ✓ oggi 17/7/3/2003 E R P U S L CANCELLIERE