Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9081 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
I D A , S S O O L A J L T , O R A B S R I E . 'A D P N S L A I L T 3 E N S 7 D EPUBBLICA ITALIANA G O . O 9 P CORTE SUPREI E - A M 1 N I 908 1 01 D 1 E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A E , I D E O A E R T T O S T N E I E L T Oggetto G S RI E E I A R repolements of A L D L L SEZIONE TERZA CIVILE L O E E D D Competense Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 12479/00 Presidente Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere - 20892 Cron. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere - Rep. Dott. Donato CALABRESE Ud. 20/02/01 Consigliere - Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: HI OS IA, elettivamente domiciliata in 24, presso lo studio ROMA VIA L MANTEGAZZA difesa dall'avvocato dell'avvocato LUIGI GARDIN, GIUSEPPE LAPENNA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AR MA, OR LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA CIALDINI, difesi dall'avvocato LIVIO STEFANELLI, giusta delega in atti;
2001 - resistenti - 359 avversO il provvedimento del Tribunale di BRINDISI, depositato il 27/04/00; RG.1050/94, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI che ha chiesto si accolga il ricorso e dichiari la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Brindisi, con le pronunce di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 10.3.1994 AN LA e Seme- raro Palma, premessa la propria qualità di proprietari di un fondo rustico in agro di Carovigno, esposero che il fondo era detenuto senza titolo da ER SI RI. Convennero, quindi, lo ER per il rilascio dinanzi al Tribunale di Brindisi. La convenuta oppose che il fondo, già assegnato dalla Sezione Speciale per la Riforma fondiaria a suo suocero AN CE, era stato da quest'ultimo concesso in uso a suo marito AN EL (figlio dell'assegnatario) con contratto نگ di vitalizio alimentare, onde si era insediato sul fon- do un 'consorzio" di persone (composto dai coniugi San- toro-ER, dai loro figli e da AN PE, altro figlio dell'assegnatario), che anche dopo la mor- te del AN CE aveva continuativamente eser- 2 citato attività agricola. Eccepì, quindi, la incompe- tenza del Tribunale adito, sostenendo la competenza della sezione specializzata agraria. Con provvedimento del 27.4.2000 il Tribunale ha rigettato la eccezione di incompetenza. Ricorre la ER per regolamento del- la competenza. Il AN LA e la RO Palma producono scrittura difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente sostiene la competenza della sezione specializzata agraria, prospettando l'esigenza di ac- certamento giudiziale del suo diritto di continuare nella conduzione della impresa agraria. La tesi non ha fondamento. Alla stregua dell'art. 9 della legge 14.2.1990 n. la "controversia in materia di contratti agrari", 29 che comporta la competenza della sezione specializzata agraria, è configurabile allorché in via di azione o di eccezione venga dedotta la esistenza tra le parti in causa di un rapporto agrario e cioè di un rapporto de- rivante da un contratto agrario o della conversione di un contratto associativo in affitto. La competenza del giudice specializzato non può, quindi, ritenersi sussi- stente quando il soggetto convenuto con azione di rila- scio per detenzione di un fondo rustico senza titolo opponga di detenere il fondo in base ad un rapporto 3 agrario intercorrente con un terzo estraneo alla causa 27.7.1993 n. 8383;(Cass. 23.5.1997 n. 4610; Cass. Cass. 11.1.1979 n. 215; Cass. 14.4.1977 n. 1412) о CO- munque in base ad un titolo che non comporti alcun rap- porto giuridico con l'attore. Nella specie, la convenu- ta ER si è limitata ad opporre d'essere contito- lare di una impresa agricola insediata sul fondo con- troverso, ma questa allegazione non implica l'affermazione della esistenza di un rapporto agrario tra la stessa ER e gli attori AN e EM ro. Va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribuna- le in composizione ordinaria a conoscere della
contro
- versia di che trattasi. La ricorrente va condannata al pagamento delle spe- processuali ed alla rifusione degli onorari, che se stimasi di liquidazione in L. 1.200.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e dichia- la competenza del Tribunale di Brindisi in composi- ra zione ordinaria. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L.67.000 * ' oltre agli onorari, liquidati in L.
1.200.000. Roma, 20.2.2001. IL PRESIDENTEར, དཥ་ས་ཤ IL CONSIGLIERE EST. 4 IL CANCELLIERE,C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria - 5 LUG. 2001 oggi, li IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 3 3 0 5 1 A . . S I T S N D R A , A T 3 ' O , 7 L L - A L L S 6 E O - E D 1 B P I S 1 I S I D N N E E A G G S T O S G I O A E A L P D O E M T I , A T L O I A L R R D I T E S E D D I T G O N E E R S E