Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2002, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
E N 6 A 8 O I 9 I 1 R Z / lee 67876 4 A A / 5 R 6 T . T 2 S N N . I R LO ITALYIN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02 ITAHANA G EPUBBLICA R A P . T B A E T D T A 1 ) I N S 3 1 E N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R S E E . A S E T N I A A SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio Finocchiaro Presidente R.G. n. 2965/2000 Cron.2795 Dott. Giulio Graziadei Consigliere Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Rep. Ud. 16 ottobre 2001 Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Contenzioso tributario SENTENZA sul ricorso proposto il 3 febbraio 2000 da: / motivi di appello / entrambi rappresentati e genericità / vizi di TI LI e TI NU motivazione difesi in virtù di procura a margine del ricorso dall'avv. Luciano Pie- trantoni di Milano e dall'avv. Adriano Castellano, presso il quale ul- لاد timo elettivamente domiciliano in Roma alla via S. Tommaso d'A- quino n. 116 ricorrenti E N O I Z
contro
A S S A C E -in persona del Ministro pro tempore-rap- Ministero delle Finanze L I D I V 6 A I presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, M E 7 C R P 8 U E S 7 presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 N E T R 6 O U I P controricorrente M 0 A 1 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della C 0 2 proc. n. 2965/2000R.G.
1 - sez. LII n. 285/98 Lombardia Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ot- tobre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito l'avv. Adriano Castellano, difensore del ricorrente, che ha chie- sto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LI e NU TI nella qualità di eredi di TI IC, socio illimitatamente responsabile della Will-Man S.n.c. con separati ricorsi si opponevano agli avvisi di mora per imposta ed accessori dovuti dalla società relativamente all'anno 1986, loro noti- ficati il 26 agosto 1996 dall'Ufficio IVA di Milano, ed esponevano che l'imposta, rappresentata dal saldo riportato a credito nella dichia- ارده razione relativa all'anno 1985, non era dovuta, avendo presentato la contribuente per le annualità 1985, 1986 e 1987 dichiarazione inte- grativa ai fini del godimento del condono di cui alla legge n. 413/91 e pagato in unica soluzione il 19 giugno 1992 il corrispondente am- montare. La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i procedimenti, riget- tava i ricorsi sul rilievo dell'inapplicabilità del condono invocato dai ricorrenti, in quanto la parte aveva indicato e detratto nella dichiara- zione integrativa un credito d'imposta superiore a quello effettivo e, quindi, oggettivamente inesistente. Gli appelli dei ricorrenti avverso la decisione venivano dichiarati i- proc. n. 2965/2000R.G. 2 nammissibili il 31 dicembre 1998 dalla Commissione Tributaria Re- gionale della Lombardia per la genericità del loro contenuto, esauren- tesi nella doglianza che: “l'Ufficio continua a considerare inesistente il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno 1985, regolarmente presentata, riportato nella dichiarazione per l'anno suc- cessivo". I TI ricorrevano con due motivi per la cassazione della sen- tenza ed il Ministero delle Finanze resisteva con controricorso notifi- cato il 14 marzo 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti, con il primo motivo, hanno denunciato nella declaratoria d'inammissibilità degli appelli la falsa applicazione dell'art. 53, d.l. ODP 31 dicembre 1992, n. 546, atteso che la censura avverso la sentenza di primo grado sarebbe stata chiaramente e sufficientemente formula- ta ed avrebbe fatto specifico riferimento all'omesso esame della di- chiarazioni IVA relativa all'anno 1985 da parte della commissione tributaria provinciale, la quale si sarebbe limitata a respingere i ricor- si con una motivazione del tutto elusiva e generica. La denuncia è priva di fondamento. Dalla motivazione della sentenza di primo grado, esaminabile in ra- gione della denuncia di un error in procedendo, emerge che la com- missione tributaria provinciale aveva recepito in punto di fatto l'af- fermazione dell'amministrazione finanziaria, secondo la quale la so- cietà non aveva presentato la dichiarazione Iva relativa all'anno 1985, e dall'omissione di tale adempimento aveva desunto l'og- proc. n. 2965/2000R.G. 3 gettiva inesistenza del credito portato in detrazione dalla contribuente nell'anno successivo e ricavato l'inapplicabilità del beneficio di cui alla legge n. 413/91, essendo stato scomputato tale credito nella di- chiarazione integrativa. L'esclusivo richiamo fatto dagli appellanti nell'impugnazione al per- durare dell'Ufficio nel considerare inesistente il credito Iva risultante dalla dichiarazione per l'anno 1985, regolarmente presentata, non scalfiva, quindi, l'apprezzamento di fatto sotteso alla pronuncia e la ratio decidendi di quest'ultima, giacché, soggettivamente, la critica era rivolta all'operato dell'amministrazione finanziaria e non del giu- dice di primo grado e, oggettivamente, non conteneva alcuna conte- اريون stazione specifica al duplice rilievo da parte della commissione tribu- taria dell'omessa presentazione della dichiarazione d'imposta relativa all'anno 1985, che per un'effettiva contestazione avrebbe imposto ai ricorrenti, quanto meno, di indicare la data e le modalità di spedizio- ne o consegna dell'atto all'Ufficio, e dell'impossibilità di fare riferi- mento nella dichiarazione integrativa ad un credito, la cui esistenza sarebbe dovuta risultare dalla dichiarazione omessa. Correttamente, pertanto, il giudice di secondo grado ha desunto dall'inos-servanza dell'onere non solo di esporre nei gravami la ma- nifestazione volitiva della modifica della pronuncia, ma anche di contrapporre alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata le ragioni astrattamente idonee ad incrinarne il fondamento logico- giuridico e dimostrare in concreto la sussistenza del vizio denunciato, l'inam-missibilità degli appelli, ai sensi dell'art. 342, c.p.c., per proc. n. 2965/2000R.G. 4 l'assenza negli stessi dell'esposizione di motivi specifici (cfr.: Cass. civ. sez. un., sent. 29 gennaio 2000, n. 16). Resta assorbita dall'infondatezza del primo motivo e dalla rilevabilità anche d'ufficio dell'inammissibilità delle impugnazioni l'esame del secondo motivo, con il quale i ricorrenti hanno lamentato la nullità della sentenza per omessa, insufficiente e generica motivazione e violazione dell'art. 132, 2° co., c.p.c., sul fondamento che non po- trebbe essere ritenuta tale da assolvere i requisiti necessari alla moti- vazione la sommaria asserzione posta nella sentenza impugnata a so- stegno dell'inammissibilità degli appelli. All'infondatezza del primo motivo ed all'assorbimento del secondo segueil rigetto del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del gra- do.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le arti le spese del giudizio di cas- 6 8 9 A sazione. 1 I / 5 R 4 / . 6 A N Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 16 ottobre 2001 2 T - . U R B . B P . I . Il consigliere est. esidente L D L R L A T E . D dott. Massimo Oddo B I A S A T الله N I E 1 R S 3 E 1 I T Il cancelliere IERE C1 A . A N nocenzo Battista M DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 29 GEN 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista proc. n. 2965/2000R.G. 5