Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2025, n. 33859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33859 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33859/2025 Roma, li, 15/10/2025
Composta da
AZ OS AN CO
- Presidente -
NR IO TA NI
- Relatore -
Sent. n. sez. 1371/2025 CC-25/09/2025
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IA ES MO
AT ES
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
R.G.N. 19937/2025
sul ricorso proposto da:
L'GN NC nato a [...] il [...]
Inoltre, come parte civile non ricorrente:
L'GN CL
avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'appello di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GABRIELE MAZZOTTA che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
Letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. Antonino Giampino, che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 gennaio 2025, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto NC L'GN colpevole del delitto di cui agli artt. 582 e 61, comma 1, cod. pen., per avere, per futili motivi, cagionato, il 9 agosto 2017, al fratello (da cui l'aggravante prevista dall'art. 577, comma 2, e la competenza del Tribunale) CL L'GN lesioni personali comportanti una malattia protrattasi per giorni 21 (con la frattura delle ossa nasali ed una contusione all'occhio destro), irrogando la pena di mesi sette di reclusione.
1.1. La Corte territoriale, per quanto qui interesse in considerazione dell'unico motivo
Firmato Da: AZ OS AN CO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd1784999b2ae Firmato Da: NR NI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 4121cf9ec1f52e3
del presente ricorso, rigettava le censure opposte alla subordinazione del beneficio della sospensione della pena al versamento della provvisionale, affermando che il medesimo, nonostante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, null'altro aveva concretamente dedotto circa l'impossibilità di far fronte al pagamento della predetta provvisionale pari ad euro 2.500. Si doveva poi considerare, aggiungeva la Corte, che comunque il beneficio, concesso per la seconda volta, doveva essere, a mente dell'art. 165 cod. pen., obbligatoriamente subordinato ad una delle condizioni previste dalla norma. E che l'entità della somma da versare, anche in relazione alla gravità delle lesioni cagionate ed alla risalenza delle medesime nel tempo, non appariva sproporzionata alle sue condizioni reddituali. Peraltro, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dipendeva da una mera autocertificazione e non emergeva vi fosse stato alcun successivo controllo.
2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Antonino Giampino, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 165 cod. pen., nella parte in cui si era subordinata la sospensione condizionale della pena al "solo" pagamento della provvisionale e non, diversamente, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Si ricordava che il primo giudice aveva già subordinato la sospensione della pena al pagamento della provvisionale (di euro 2.500) da corrispondere nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza. Si era però formulato un motivo di appello lamentando l'assoluta indigenza dell'imputato, come del resto risultava anche dai documenti allegati all'istanza di gratuito patrocinio (pur se non si era prospettata, in tale sede, alcuna altra condizione a cui subordinare la sospensione della pena). Motivo che la Corte di merito aveva erroneamente rigettato con motivazione meramente assertiva.
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3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona dell'Avvocato generale Gabriele Mazzotta, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto venga rigettato il ricorso non risultando che l'imputato abbia dato la sua disponibilità per prestare attività lavorativa a titolo gratuito.
4. Il difensore del ricorrente inviava memoria con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell'interesse del prevenuto non merita accoglimento.
1. Nello stesso, infatti, si reitera la medesima doglianza che era stata proposta alla Corte di appello, senza apportare alcun elemento di novità atto a confutare le ragioni che avevano indotto la Corte a ritenerla priva di fondamento. Nel ricorso, infatti, ci si è limitati a ribadire che la Corte non aveva accertato che l'imputato fosse in condizioni, reddituali e patrimoniali, tali da consentirgli di far fronte al pagamento della somma, a cui il beneficio della sospensione condizionale della pena era
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stato condizionato, di 2.500 euro.
E, nonostante la Corte avesse affermato che la mera ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non comportasse, inevitabilmente, a ritenere l'imputato impossibilitato al versamento della somma, il ricorrente non apporta alcun altro elemento da cui dedurre tale conclusione. Dolendosi, inoltre, il ricorrente, del fatto che la Corte di merito
nonostante non le
fosse stato mai prospettato, né con l'atto di appello né con le conclusioni non avesse, d'ufficio e sul presupposto dell'incapienza del prevenuto, modificato la condizione prevista dall'art. 165, comma 2, cod. pen. a cui subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena, in quella, alternativa, della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività (non dovendosi, poi, applicare all'odierno caso concreto il comma 5, in ragione dell'aggravante del rapporto di parentela, con il conseguente percorso di recupero perché introdotto nell'ordinamento solo con la successiva legge 19 luglio 2019, n. 69).
2. Giova, allora, ricordare i principi di diritto applicabili alla concreta fattispecie. Quanto al fatto che non è stato l'imputato ma il difensore a prospettare la condizione alternativa deve, tuttavia, osservarsi come si sia affermato che, in tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata di tale beneficio, avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione di quest'ultimo alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata (Sez. 6, n. 12079 del 20/02/2020, Rv. 278725-01; Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023, Maddaloni, Rv. 284337 - 02; Sez. 5, n. 19383 del 19/04/2023, Rv. 285766-02). Ciò premesso, si è ulteriormente affermato, quanto in particolare alla condizione ex art. 165 cod. pen. della corresponsione della somma fissata a titolo del risarcimento del danno (seppure, in questo caso a titolo di sola provvisionale), che: -in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse nel caso in cui dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 5, n. 39785 del 05/07/2023, Cagossi, Rv. 285260- 01); -in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 2, n. 38431 del 13/09/2023, Santoro, Rv. 285041 -01).
3. In applicazione di tali principi di diritto pecca, allora, di genericità il ricorso laddove si limita a citare l'ammissione al patrocinio gratuito come elemento da cui trarre la certezza della impossibilità dell'imputato di versare il fissato risarcimento, a fronte della motivazione della Corte che aveva considerato come il reddito denunciato non fosse di per sé incompatibile con il versamento di una somma non particolarmente elevata (citando anche la pronuncia Sez. 6, n. 31124 del 18/03/2014, Rv. 262150-01 in cui si era affermato che, in
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tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non costituisce prova della sua impossibilità a versare l'assegno dovuto, sia perché il beneficio è previsto anche per chi percepisca un reddito non simbolico, sia perché il provvedimento di ammissione non può considerarsi un'attestazione ufficiale dello stato di impossidenza, essendo basato sulla mera autocertificazione dell'interessato ed essendo quindi suscettibile di revoca, all'esito dei successivi controlli). E, ciò nonostante, nel ricorso si è ribadito l'unico elemento della ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza fornire alcun ulteriore elemento di fatto (dei molti possibili da cui dedurre l'incapienza di un individuo) da cui dedurre l'impossibilità del prevenuto a versare la somma di 2.500 euro al fratello.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si rileva, inoltre, come non sia decorso il termine di prescrizione del reato considerando quanto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 05/06/2025, PG/Polichetti, Rv. 288175-01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134. Si dispone l'oscuramento dei dati identificativi, sia per il delitto per cui si procede, sia per il rapporto parentale fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Così deciso, in Roma il 25 settembre 2025. Il Consigliere estensore Enrico Vittorio Stanislao Scarlini
Il Presidente
IA RO NA OL
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