Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 7215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7215 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
07215-26
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità. galtri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
RC LE NN OL
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OB LI
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ha pronunciato la seguente
- Presidente -
Sent. n. sez. 31/2026
CC - 13/01/2026 R.G.N. 38874/2025
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA AR RE nata a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 16/09/2025 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere OB LI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Andrea AR Fiore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero avverso il provvedimento di revoca della misura cautelare adottato dal Tribunale di Castrovillari, applicava a AR RE PA la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 572 cod. pen. in danno del convivente disabile CE RR.
2. Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione AR RE PA, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore
speciale, articolando tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 127 e 310 comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata ha illegittimamente dichiarato l'inammissibilità delle produzioni documentali offerte dalla difesa in ragione della affermata tardività del deposito per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 127, comma 2, cod. pen., senza tenere conto della circostanza che gli atti prodotti dalla difesa non erano produzioni documentali nuove bensì atti del fascicolo per il dibattimento pendente presso il Tribunale di Castrovillari posti alla base dell'ordinanza di revoca della misura pronunciata dal medesimo Tribunale e già inutilmente richiesti dal Tribunale di Catanzaro in data 28/06/2025. La mancata trasmissione degli atti su cui si fonda l'ordinanza appellata ha, inoltre, integrato una violazione del contraddittorio, con conseguente nullità ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere l'impugnata ordinanza affermato l'inesistenza di elementi di novità obliterando immotivatamente plurimi elementi quali: il decorso del tempo;
la datazione remota dei fatti, commessi sino a marzo 2024; il periodo di sottoposizione alla misura cautelare;
la condotta rispettosa delle prescrizioni;
gli esiti dell'istruttoria dibattimentale. Ugualmente immotivato, in quanto disancorato da elementi oggettivi e concreti, è il giudizio di sussistenza del rischio di recidiva. Il Tribunale ha, poi, travisato circostanze di fatto, quali l'asserita segregazione della persona offesa dal 2013 al 2024, la circostanza che gli imputati avessero filmato i gravi episodi di violenza, e l'avvenuta commissione di molestie anche in costanza di ricovero della persona offesa presso la struttura il Quadrifoglio, che non emergono dagli atti. Nessun rilievo è stato attribuito alle condizioni di salute dell'odierna ricorrente, affetta da grave obesità che la costringe a costanti contatti con i presidi medici, enfatizzandosi, invece, un precedente risalente all'anno 2017 del tutto eterogeneo rispetto ai fatti contestati.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen, per avere l'impugnata ordinanza violato, nella scelta della misura, il principio di proporzionalità.
3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
4. Con memoria del 29/12/2025 il difensore della ricorrente, nell'insistere nell'accoglimento del ricorso, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale evidenziando che la valutazione di genericità del primo motivo di ricorso è smentita dalla indicazione specifica degli atti dell'istruttoria dibattimentale posti a base dell'ordinanza di revoca, e che la violazione dei criteri di cui all'art 275 cod. proc. pen. trova riscontro nella circostanza che il Tribunale ha applicato a tutti gli imputati la medesima misura, senza differenziare le loro posizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo difetta del requisito di specificità. La ricorrente, nel prospettare che l'ordinanza di revoca della misura sarebbe basata sugli atti dell'istruttoria dibattimentale non trasmessi al Tribunale dell'appello e il cui deposito sarebbe stato illegittimamente dichiarato inammissibile per tardività, si è sottratta all'onere di puntuale indicazione della effettiva incidenza sulla pronuncia di revoca degli atti di cui ha lamentato la mancata acquisizione. Dall'ordinanza impugnata risulta che il Tribunale di Castrovillari aveva revocato la misura cautelare in ragione del corretto comportamento dell'imputata nella fase esecuzione della misura, del trasferimento del domicilio della persona offesa in struttura protetta e dello stato avanzato dell'istruttoria dibattimentale. Non risulta invece, né è stato documentato dalla ricorrente, che la decisione di revoca abbia tenuto conto, anche solo in parte, degli esiti dell'istruttoria dibattimentale, e in particolare delle prove testimoniali e documentali riportate in sintesi nell'odierno ricorso, neppure evocati nell'ordinanza appellata. Dalla disamina degli atti, consentita in ragione della natura processuale del vizio denunciato, risulta inoltre che, in risposta alla richiesta di trasmissione degli atti indirizzata dal giudice dell'appello cautelare al Tribunale e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, entrambi gli uffici (rispettivamente in data 30/06/2025 e 2/07/2025) hanno trasmesso un supporto informatico contenente, secondo l'espressa indicazione ivi apposta, gli atti del procedimento nell'ambito del quale era stato proposto appello. Si tratta di dato del tutto obliterato dalla ricorrente che, nel prospettare la violazione del contraddittorio per omessa trasmissione degli atti, avrebbe dovuto chiarire di quali atti, aventi incidenza nella pronuncia dell'ordinanza, sia stata in ipotesi pretermessa la trasmissione.
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Rimane, di conseguenza, destituita di fondamento l'eccezione di illegittimità della pronuncia di inammissibilità della produzione documentale offerta dalla ricorrente (che non risulta, peraltro, neppure documentata), avuto riguardo al principio, affermato con sentenza Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 286155-01, in forza del quale nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione. Nel caso di specie, nella stessa prospettazione della ricorrente, i termini di cui all'art. 127 cod. proc. pen, non sono stati rispettati.
3. Il secondo motivo è generico e comunque manifestamente infondato. Le doglianze prospettate non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato che, con argomentazioni immuni da vizi, dà conto della inesistenza di elementi di novità idonei a rivisitare il giudizio di adeguatezza della misura cautelare e di fatti sopravvenuti tali da revocare in dubbio la persistenza e attualità delle esigenze cautelari. Viene, in particolare, valorizzato l'allarmante profilo criminale dell'odierna ricorrente, desumibile dalle concrete modalità di commissione dei fatti consistiti nella segregazione di un soggetto anziano e disabile per un ampio lasso temporale, nella privazione dell'alimentazione e in violenze fisiche e psicologiche poste in essere per mero fine di lucro. Il Tribunale si sofferma, poi, sul ruolo precipuo dell'imputata nella vicenda, stimato di primo piano e propulsivo nella perpetrazione degli illeciti, ed evidenzia come la prosecuzione delle condotte anche a seguito del collocamento in comunità della persona offesa e l'esistenza di precedenti penali specifici (quale quello per il reato di cui agli artt. 56-610 cod. pen. in danno della sorella disabile) confermano non solo la persistenza delle esigenze cautelari ma anche la necessità di mantenere la misura custodiale, quale unica misura adeguata a prevenire il rischio di recidiva. A fronte di tali dati di fatto, il giudice dell'appello cautelare, con motivazione tutt'altro che illogica, assegna valore del tutto recessivo al mero passaggio del tempo, di per sé inidoneo a determinare l'affievolimento o il venir meno delle esigenze cautelari, e alla collocazione in struttura protetta della persona offesa, tenuto conto del carattere reversibile e temporaneo di tale scelta. Ugualmente immune d censure è la valutazione di irrilevanza, ai fini del giudizio inerente al rischio di recidiva, dello stato avanzato dell'istruttoria dibattimentale, costituente elemento idoneo, in astratto, ad incidere sul pericolo di inquinamento probatorio, mai posto alla base dei precedenti provvedimenti cautelari. Del tutto generico, poi, è l'assunto relativo al travisamento da parte del Tribunale di alcuni dei dati di fatto valorizzati nell'ordinanza, quali la riferita
segregazione della vittima dal 2013 al 2014, le riprese video di alcuni gravi episodi di violenza effettuate dagli imputati e l'avvenuta commissione di molestie anche in costanza di ricovero della persona offesa presso la struttura il Quadrifoglio, che nel ricorso si assumono insussistenti senza, tuttavia, che sia offerto alcun elemento a supporto di tale affermazione.
4. Il terzo motivo è generico.
Il vizio di legge e il difetto di motivazione in punto di proporzionalità della misura sono solo formalmente denunciati, senza alcun serio confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata che, come risulta dalle notazioni esposte al punto che precede, ha esposto compiutamente, e con specifico riferimento alla posizione dell'odierna ricorrente, le ragioni poste a fondamento della scelta della misura, ritenuta l'unica idonea e adeguata a tutelare le ravvisate esigenze cautelari.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso, il 13/01/2026
Il Consigliere estensore OB Lico 1
Il Presidente RC LE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 23 FEB 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARI Dontseppina Cirimele
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De Boxlute