Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 7215
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione agli artt. 127 e 310 comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per inammissibilità delle produzioni documentali

    Il ricorso difetta del requisito di specificità. La ricorrente non ha puntualmente indicato l'incidenza degli atti sulla pronuncia di revoca della misura. Gli uffici di Castrovillari hanno trasmesso un supporto informatico con gli atti del procedimento. La produzione documentale è stata dichiarata inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per inesistenza di elementi di novità e sussistenza del rischio di recidiva

    Il motivo è generico e manifestamente infondato. Le doglianze non si confrontano con la motivazione del provvedimento che valorizza l'allarmante profilo criminale della ricorrente, le concrete modalità di commissione dei fatti, il ruolo precipuo dell'imputata, la prosecuzione delle condotte e precedenti penali specifici. Il mero passaggio del tempo e la collocazione in struttura protetta della persona offesa sono stati ritenuti recessivi. La valutazione di irrilevanza dello stato avanzato dell'istruttoria dibattimentale è immune da censure. L'assunto relativo al travisamento dei fatti è generico.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. per violazione del principio di proporzionalità nella scelta della misura

    Il motivo è generico. Il vizio di legge e il difetto di motivazione in punto di proporzionalità sono solo formalmente denunciati, senza serio confronto con la motivazione dell'ordinanza che ha esposto compiutamente le ragioni della scelta della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 7215
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7215
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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