CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2023, n. 29090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29090 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NC ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29090 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 luglio 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato — limitatamente ai periodi di detenzione trascorsi nel carcere di Lecce — il reclamo proposto da LE CO avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, il 14 aprile 2022, ha, tra l'altro, respinto la domanda intesa al risarcimento del danno da lui patito in conseguenza della detenzione, in spregio alle condizioni indicate all'art. 3 CEDU, subita dal 18 al 31 luglio 2003 e dal 21 febbraio al 31 ottobre 2015 presso l'istituto di pena di Lecce. 2. LE CO propone, con l'assistenza dell'avv. Luigi Esposito, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione addebitando al Tribunale di sorveglianza di avere trascurato, nell'assumere la decisione al solo parametro spaziale e di avere, invece, trascurato la sussistenza di altri elementi attestanti la violazione dell'art. 3 CEDU, quali la mancanza di acqua calda nella cella e dell'aeratore nel bagno e l'insufficienza del riscaldamento. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. Preliminarmente, occorre chiarire che, in materia di rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35-bis, comma 4-bis, 35-ter e 69, comma 6, lett. b), legge 26 luglio 1975, n. 354, per violazione di legge, mentre non è possibile far valere la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. 3. Sempre in via di premessa, va ricordato, con la giurisprudenza di legittimità, che, se è vero che, con riferimento ai rimedi risarcitori nei confronti dei detenuti, non è sufficiente, al fine di escludere la violazione dell'art. 3 CEDU, che la cella abbia dimensioni superiori a 3/4 mq., dovendosi altresì tener conto delle ulteriori condizioni che possono rendere comunque degradante il trattamento detentivo (Sez. 1, n. 16116 del 27/01/2021, Fragapane, Rv. 281356 2 - 01; Sez. 1, n. 30030 del 11/09/2020, Adinolfi, Rv. 279793 - 01), non è men vero, per converso, che non costituisce trattamento inumano o degradante, rilevante ai sensi dell'art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la situazione di «mero disagio» collegata a contesti di vita intramuraria poco confortevoli o alla necessità di subire, per periodi non prolungati, disagi non previsti, né prevedibili, la cui rimozione richiede tempi di intervento non sempre programmabili (Sez. 1, n. 14258 del 23/01/2020, Inserra, Rv. 278898 - 01). Ne discende che il ricorso allo strumento di cui all'art. 35-ter deve concretizzarsi in un «fatto» che denoti un livello di gravità tale da poterlo recuperare ad una afflittività assolutamente non giustificata e che risulta non tollerabile nel comune sentire e in una condizione «civile» di vita del detenuto (così Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, in motivazione), sicché le condizioni di applicabilità del rimedio postulano che le modalità di esecuzione della restrizione in carcere provochino all'interessato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale, Rv. 280681 - 01). 4. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha orientato la decisione sul reclamo proposto da LE CO alla valutazione, complessiva e sinergica, delle condizioni della detenzione da lui patita in Lecce nei periodi ivi espressamente indicati, che ha compiuto a partire dalla analitica descrizione delle informazioni acquisite. Ha, in particolare, osservato: che la carenza di acqua calda in camera si è tradotta in un mero disagio, sopperito dalla quotidiana fruibilità delle docce, nelle quali l'acqua calda è, invece, disponibile;
che il riscaldamento era quotidianamente assicurato, grazie all'installazione di un termosifone in ghisa composta da sei elementi, dalle ore 17:00 alle ore 21:00 e, nelle giornate particolarmente rigide, anche al di fuori di tale fascia oraria;
che l'areazione dei servizi igienici era garantita, in tutte le camere di detenzione, da un apposito impianto di aspirazione forzata. Ha, quindi, conclusivamente, escluso che possa ravvisarsi pregiudizio per detenzione inumana e degradante nel periodo vagliato, in quanto la complessiva condizione detentiva di CO nel penitenziario salentino appare dignitosa per le condizioni strutturali, igienico-sanitarie e di vita in genere in cui si è svolta. 3 5. A fronte di un percorso argomentativo lineare ed ossequioso dei canoni ermeneutici sopra enunciati, il ricorrente si colloca in una prospettiva di mera confutazione che, nel rimarcare l'afflittività delle condizioni detentive, non tiene conto della ratio della decisione impugnata, precipuamente nelle parti in cui esclude la sussistenza di una parte delle violazioni denunziate ed inserisce quella residua (concernente l'indisponibilità di acqua calda in cella) all'interno di una più ampia cornice che rende la detenzione, come detto, rispettosa della dignità del recluso e non degradante né contraria al senso di umanità. Il ricorso si palesa, pertanto, privo di sufficiente specificità, perché non si confronta con le considerazioni spese dal Tribunale di sorveglianza in ordine alla inidoneità della riscontrata limitazione a rendere la decisione contraria ai principi consacrati dall'art. 3 CEDU. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29090 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 luglio 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato — limitatamente ai periodi di detenzione trascorsi nel carcere di Lecce — il reclamo proposto da LE CO avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, il 14 aprile 2022, ha, tra l'altro, respinto la domanda intesa al risarcimento del danno da lui patito in conseguenza della detenzione, in spregio alle condizioni indicate all'art. 3 CEDU, subita dal 18 al 31 luglio 2003 e dal 21 febbraio al 31 ottobre 2015 presso l'istituto di pena di Lecce. 2. LE CO propone, con l'assistenza dell'avv. Luigi Esposito, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione addebitando al Tribunale di sorveglianza di avere trascurato, nell'assumere la decisione al solo parametro spaziale e di avere, invece, trascurato la sussistenza di altri elementi attestanti la violazione dell'art. 3 CEDU, quali la mancanza di acqua calda nella cella e dell'aeratore nel bagno e l'insufficienza del riscaldamento. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. Preliminarmente, occorre chiarire che, in materia di rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35-bis, comma 4-bis, 35-ter e 69, comma 6, lett. b), legge 26 luglio 1975, n. 354, per violazione di legge, mentre non è possibile far valere la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. 3. Sempre in via di premessa, va ricordato, con la giurisprudenza di legittimità, che, se è vero che, con riferimento ai rimedi risarcitori nei confronti dei detenuti, non è sufficiente, al fine di escludere la violazione dell'art. 3 CEDU, che la cella abbia dimensioni superiori a 3/4 mq., dovendosi altresì tener conto delle ulteriori condizioni che possono rendere comunque degradante il trattamento detentivo (Sez. 1, n. 16116 del 27/01/2021, Fragapane, Rv. 281356 2 - 01; Sez. 1, n. 30030 del 11/09/2020, Adinolfi, Rv. 279793 - 01), non è men vero, per converso, che non costituisce trattamento inumano o degradante, rilevante ai sensi dell'art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la situazione di «mero disagio» collegata a contesti di vita intramuraria poco confortevoli o alla necessità di subire, per periodi non prolungati, disagi non previsti, né prevedibili, la cui rimozione richiede tempi di intervento non sempre programmabili (Sez. 1, n. 14258 del 23/01/2020, Inserra, Rv. 278898 - 01). Ne discende che il ricorso allo strumento di cui all'art. 35-ter deve concretizzarsi in un «fatto» che denoti un livello di gravità tale da poterlo recuperare ad una afflittività assolutamente non giustificata e che risulta non tollerabile nel comune sentire e in una condizione «civile» di vita del detenuto (così Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, in motivazione), sicché le condizioni di applicabilità del rimedio postulano che le modalità di esecuzione della restrizione in carcere provochino all'interessato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale, Rv. 280681 - 01). 4. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha orientato la decisione sul reclamo proposto da LE CO alla valutazione, complessiva e sinergica, delle condizioni della detenzione da lui patita in Lecce nei periodi ivi espressamente indicati, che ha compiuto a partire dalla analitica descrizione delle informazioni acquisite. Ha, in particolare, osservato: che la carenza di acqua calda in camera si è tradotta in un mero disagio, sopperito dalla quotidiana fruibilità delle docce, nelle quali l'acqua calda è, invece, disponibile;
che il riscaldamento era quotidianamente assicurato, grazie all'installazione di un termosifone in ghisa composta da sei elementi, dalle ore 17:00 alle ore 21:00 e, nelle giornate particolarmente rigide, anche al di fuori di tale fascia oraria;
che l'areazione dei servizi igienici era garantita, in tutte le camere di detenzione, da un apposito impianto di aspirazione forzata. Ha, quindi, conclusivamente, escluso che possa ravvisarsi pregiudizio per detenzione inumana e degradante nel periodo vagliato, in quanto la complessiva condizione detentiva di CO nel penitenziario salentino appare dignitosa per le condizioni strutturali, igienico-sanitarie e di vita in genere in cui si è svolta. 3 5. A fronte di un percorso argomentativo lineare ed ossequioso dei canoni ermeneutici sopra enunciati, il ricorrente si colloca in una prospettiva di mera confutazione che, nel rimarcare l'afflittività delle condizioni detentive, non tiene conto della ratio della decisione impugnata, precipuamente nelle parti in cui esclude la sussistenza di una parte delle violazioni denunziate ed inserisce quella residua (concernente l'indisponibilità di acqua calda in cella) all'interno di una più ampia cornice che rende la detenzione, come detto, rispettosa della dignità del recluso e non degradante né contraria al senso di umanità. Il ricorso si palesa, pertanto, privo di sufficiente specificità, perché non si confronta con le considerazioni spese dal Tribunale di sorveglianza in ordine alla inidoneità della riscontrata limitazione a rendere la decisione contraria ai principi consacrati dall'art. 3 CEDU. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2023.