CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 24712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24712 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/06/2022 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni rassegnate con requisitoria scritta dal Sostituto Procuratore generale EL UL, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 24712 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI ES Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 31/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 24 giugno 2022 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme ha respinto l'istanza proposta da CO PI per l'applicazione, alla pena complessiva da espiare come calcolata nel provvedimento di esecuzione emesso il 31 marzo 2021 e pari zi venti anni e nove mesi di reclusione e sei mesi di arresto, del criterio moderatore di cui all'art. 78, comma 1, cod.pen., previa scissione del cumulo ed imputazione della pena già espiata ad estinzione delle pene più gravi, e con successiva applicazione del predetto criterio alle pene residue. Secondo il giudice la richiesta è infondata per più motivi. In primo luogo il criterio di cui all'art. 78, comma 1, cod. pen. opera solo nel concorso di reati puniti con pene della stessa specie, mentre nel caso concreto vi sono condanne per reati puniti con la reclusione e per altri puniti con l'arresi:o. Opera quindi il criterio moderatore di cui all'art. 78, comma 2, cod. pen., che è stato rispettato. Se poi si ritenesse comunque applicabile detto criterio moderatore, è errata l'applicazione concreta richiesta dall'istante, scegliendo secondo la sua comodità le condanne a cui imputare la detenzione già scontata: il principio generale desunto dall'art. 76 cod. pen. afferma l'unitarietà della pena cumulata, con la conseguenza che non è possibile riferire l'espiazione all'una piuttosto che all'altra di esse, e che nel cumulo giuridico devono essere inserite anche le pene già espiate che possono avere riflesso sul criterio moderatore o sul cumulo materiale. Diverso è il caso esaminato dalle sentenze citate dall'istante, relative allo scioglimento del cumulo nel caso di concorso tra reati ostativi e non ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, scioglimento che viene consentito al solo fine di non escludere radicalmente l'accesso a questi ultimi. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione CO PI, per mezzo del proprio difensore avv. Natalia Raineri, articolando un unico motivo, con il quale censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 74, 76 e 78 cod. pen., con conseguente contraddittorietà e illogicità della motivazione. 2.1. Il ricorrente precisa di avere richiesto di destinare ad un cumulo parziale tre sentenze di condanna a pene che potevano essere ritenute già estinte, seguendo il principio stabilito da alcune pronunc:e della Corte di cassazione secondo cui, nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo. Alle pene residue, le sole effettivamente eseguibili, deve essere applicato il criterio moderatore 2 /7' previsto dall'art. 78, primo comma, cod. peri., calcolando l'aumento massimo su quella più elevata, pari ad un anno e sei mesi di reclusione. L'affermazione del giudice dell'esecuzione, di inapplicabilità dell'art. 78, comma 1, cod. pen. stante la diversa specie delle pene, non tiene conto del fatto che il cumulo prevede ben venti anni e nove mesi di reclusione e solo sei mesi di arresto, pena che ai sensi dell'art. 74, comma 2, cod. pen. deve essere eseguita per ultima, e del fatto che la scissione del cumulo e la formazione di due cumuli parziali è stata richiesta solo con riferimento alle condanne punite con la reclusione. Il giudice ha così fornito una interpretazione della norma in contrasto con i principi costituzionali, e dalle conseguenze assurde atteso che, secondo tale interpretazione, la richiesta sarebbe stata accolta se la condanna a sei mesi di arresto fosse stata, invece, di condanna alla reclusione. 2.2. E' errata anche l'affermazione che il ricorrente abbia scelto le condanne da scindere secondo la propria comodità: egli ha formulato una richiesta di applicazione della norma in via analogica, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, al fine di poter accedere al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale. L'affermazione del giudice, secondo cui la scissione con formazione di cumuli parziali è consentita solo per scindere i reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, è assurda, perché porta a negare un identico trattamento a chi ha commesso reati meno gravi. 2.3. Il ricorso si conclude con l'affermazione che, se l'interpretazione del giudice dell'esecuzione venisse ritenuta corretta, dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 73, 74, 76, 78 cod. pen. e art. 4-bis Ord. pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità, essendo i motivi aspecifici e manifestamente infondati. Il Tribunale ha correttamente applicato i principi di cui all'art. 78, comma 2, cod. pen., applicabile in questo caso, e quello di cui all'art. 76 cod. pen., di unitarietà della pena, derogabile solo per la concessione dei benefici penitenziari come previsto dall'art.
4-bis Ord.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è infondato e deve essere respinto. L'ordinanza impugnata ha applicato correttamente le norme relative al cumulo delle pene e ai relativi benefici, mentre il ricorrente ne propone una interpretazione parziale e contraddittoria, paragonando tra loro istituti diversi e assoggettati a principi del tutto autonomi e distinti. 3 ( 1.1. Il principio dettato dalla Corte di cassazione per l'individuazione della norma più favorevole al reo, in caso di successione di leggi penali, stabilisce che le varie norme debbano essere comparate tra loro per individuare quella in concreto più favorevole, ma che «non si può procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa al reo» (Sez. 3, n. 23274 del 10/02/2004, Rv. 228728; conformi Sez. 6, n. 21744 del 24/04/2008, Rv. 240575, Sez.1, n. 2126 del 19/12/2007, Rv. 238639, e Sez. U. n. 10623 del 06/10/1979, Rv. 089648, e successive). Analogamente, quindi, le norme di cui agli artt. 76 e 78 cod.pen. devono essere applicate secondo il loro integrale contenuto. Il ricorrente, invece, ne propone l'applicazione solo parziale, creando così una disciplina nuova, a lui più favorevole ma non dettata dal legislatore ed in contrasto con la sua volontà, espressa nelle due norme citate. 1.2. La richiesta di formazione di cumuli distinti tra le condanne a pene di specie diversa è in contrasto con l'art. 76 cod. pen., che stabilisce il principio della unitarietà delle pene concorrenti, che «si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico», anche se di specie diverse. In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ad esempio stabilito che: «Ai fini dell'esecutività di una condanna a pena detentiva, il P.M. è tenuto ad emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva. Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998 non può essere più disposta.» (Sez. 1, n. 25483 del 11/04/2017, Rv. 270618). Pertanto, tutte le pene riportate dal PI sono state correttamente unificate in un unico provvedimento di cumulo, pur avendo natura in parte di reclusione e in un caso di arresto, con la conseguente applicazione del limite di aumento stabilito dall'art. 78, comma 2, cod.pen., che è stato rispettato. Non è condivisibile l'affermazione, contenuta nel ricorso, che tale inl:erpretazione della norma sarebbe in contrasto con la Costituzione o che avrebbe conseguenze 4 assurde: la norma stabilisce necessariamente un principio generale e, per quanto sopra esposto, deve essere applicata nella sua integrità e non parzialmente, omettendo cioè l'applicazione del suo secondo comma;
il cumulo delle pene comporta ugualmente un beneficio per il PI, che altrimenti, in assenza di applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., dovrebbe scontarle singolarmente, senza alcun limite alla loro entità complessiva. 1.3. La richiesta di formazione di un cumulo distinto che comprenda le pene asseritamente già espiate è in contrasto con l'art. 76 cod. per. e si fonda su un principio, quello secondo cui deve ritenersi scontata per prima la pena più gravosa, che non è previsto a livello normativo e che la giurisprudenza applica solo con riferimento ai cumuli di pena che comprendano reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari, e al solo fine di consentire, a ben determinate e stringenti condizioni, la concessione di questi ultimi anche ai soggetti condannati per tali reati. Al di fuori di tale ipotesi, deve applicarsi il costante principio secondo cui «Nel caso di provvedimento di unificazione di pene concorrenti, per il principio della unitarietà della esecuzione, tutte le pene della stessa specie vengono eseguite contemporaneamente come pena unica cosicché, nel corso dell'esecuzione della pena cumulata, non è consentito lo scioglimento del cumulo per dichiarare l'estinzione per prescrizione di una di esse.» (Sez. 1, n. 2590 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280650). Peraltro, la individuazione di pene da ritenere già espiate è priva di interesse per il PI, in quanto non potrebbe avere l'effetto favorevole che egli si propone, di eliminare tali pene dal calcolo complessivo delle pene concorrenti. E' infatti un principio consolidato quello secondo cui, proprio per l'unitarietà delle pene concorrenti, «Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari.» (Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Rv. 273141). 1.4. Inoltre, essendo la richiesta di formazione di cumuli parziali finalizzata ad ottenere l'accesso al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, devono richiamarsi le numerose pronunce della Corte di cassazione secondo le quali, in applicazione dell'art. 51-bis Ord.pen., al fine di verificare la sussistenza del requisito dell'entità della pena da scontare, per la concessione di una misura alternativa alla detenzione, deve tenersi conto del cumulo di tutte le condanne riportate e non ancora espiate: «Qualora risulti l'esistenza di una pluralità di pene da eseguire, il tribunale di sorveglianza, ai fini della concedibilità 5 dell'affidamento in prova al servizio sociale, deve procedere al computo del periodo complessivo di detenzione da espiare, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di cumulo delle pene definitive da parte del competente ufficio del pubblico ministero.» (Sez. 1, n. 4560 del 26/11/2008, Rv. 242792); «Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, primo comma legge 26 luglio 1975, n. 354, nella ipotesi in cui contro la stessa persona debbano eseguirsi più decisioni di condanna, deve tenersi conto, per l'accertamento del limite di pena previsto per l'affidamento in prova, della intera pena cumulabile, ancorché non sia stato emesso un formale provvedimento di cumulo, né può aversi riguardo a diversi limiti connessi al variare dell'età del colpevole. (nella specie il ricorrente, che aveva riportato due condanne a pena detentiva ciascuna ad anni uno e mesi quattro e quindi complessivamente ad anni due e mesi otto, aveva sostenuto che avrebbe dovuto tenersi conto del limite di anni tre, anziché anni due e sei mesi, avendo egli commesso il primo reato prima del compimento del ventunesirno anno di età. La suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando la necessità, ai fini della prognosi favorevole richiesta dall'istituto in questione, di una considerazione unitaria dei vari reati e del riferimento alla pena complessiva;
» (Sez.1, n. 3331 del 21/12/1985, dep. 1986, Rv. 171814); «Nel caso di esecuzione di pene concorrenti, al fine di stabilire se sussiste o no il presupposto temporale di una pena detentiva non superiore agli anni due e mesi sei cui la legge subordina la possibilità della concessione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, occorre aver riguardo alla pena unica risultante dal cumulo, computando tutte le pene inflitte, già scontate o ancora da scontare, con esclusione soltanto di quelle condonate o, comunque, estinte.» (Sez. 1, n. 1430 del 24/06/1982, dep. 1983, Rv. 157077). 1.5. I principi sopra richiamati dimostrano la infondatezza dell'affermazione secondo cui sarebbe assurdo e contrario alla Costituzione limitare la scindibilità del cumulo a quelli che comprendono reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, in quanto consentirebbe l'accesso a tali benefici a soggetti condannati per reati gravi e lo impedirebbe a chi ha riportato più condanne, ma per reati meno gravi. Il principio della scindibilità del cumulo, nel caso che questo comprenda reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, è stato dettato e sempre applicato, in attuazione del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, al solo fine di non impedire aprioristicamente l'accesso a tali benefici a chi, avendo ormai espiato la pena per il reato ostativo, si trovi nella medesima condizione di chi non abbia mai subito una condanna di tale gravità. Il caso del PI è evidentemente del tutto diverso, essendo egli un soggetto che non ha alcun limite all'accesso al beneficio, derivante dalla natura 6 dei reati commessi, e non può accedervi solo perché non ha ancora espiato la quantità di pena superiore al limite stabilito dall'art. 47 Ord. pen., nonostante la riduzione di questa operata attraverso il criterio di cui all'art. 78, comma 2, cod.pen. La concessione dell'affidamento in prova è quindi, per lui, soggetta ai medesimi requisiti richiesti per il condannato per reato ostal:ivo che abbia già espiato la pena relativa ad esso, per il quale il cumulo potrà essere scisso solo per escludere la rilevanza negativa del predetto reato. 1.6. E quindi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente chiede di sollevare in relazione agli artt. 73, 74, 76, 78 cod.pen. e 4-bis Ord.pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. In primo luogo non è presente, nel testo dell'art.
4-bis Ord.pen., alcun richiamo alla disciplina del cumulo, essendo la possibilità della sua scissione, nel caso che contenga reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari, una costruzione giurisprudenziale. In secondo luogo, non è ipotizzabile alcuna violazione al principio costituzionale del diritto ad un uguale trattamento di situazioni analoghe, dal momento che la diversa disciplina attiene a situazioni profondamente diverse. Infine non sussiste neppure alcuna violazione al principio della finalità rieducativa della pena, essendo le prcblematiche legate alla unitarietà delle pene concorrenti incidenti in modo identico per tutti i condannati. 2. Per i motivi esposti, il ricorso deve pertanto essere dichiarato infondato, e rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/03/2023
lette le conclusioni rassegnate con requisitoria scritta dal Sostituto Procuratore generale EL UL, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 24712 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI ES Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 31/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 24 giugno 2022 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme ha respinto l'istanza proposta da CO PI per l'applicazione, alla pena complessiva da espiare come calcolata nel provvedimento di esecuzione emesso il 31 marzo 2021 e pari zi venti anni e nove mesi di reclusione e sei mesi di arresto, del criterio moderatore di cui all'art. 78, comma 1, cod.pen., previa scissione del cumulo ed imputazione della pena già espiata ad estinzione delle pene più gravi, e con successiva applicazione del predetto criterio alle pene residue. Secondo il giudice la richiesta è infondata per più motivi. In primo luogo il criterio di cui all'art. 78, comma 1, cod. pen. opera solo nel concorso di reati puniti con pene della stessa specie, mentre nel caso concreto vi sono condanne per reati puniti con la reclusione e per altri puniti con l'arresi:o. Opera quindi il criterio moderatore di cui all'art. 78, comma 2, cod. pen., che è stato rispettato. Se poi si ritenesse comunque applicabile detto criterio moderatore, è errata l'applicazione concreta richiesta dall'istante, scegliendo secondo la sua comodità le condanne a cui imputare la detenzione già scontata: il principio generale desunto dall'art. 76 cod. pen. afferma l'unitarietà della pena cumulata, con la conseguenza che non è possibile riferire l'espiazione all'una piuttosto che all'altra di esse, e che nel cumulo giuridico devono essere inserite anche le pene già espiate che possono avere riflesso sul criterio moderatore o sul cumulo materiale. Diverso è il caso esaminato dalle sentenze citate dall'istante, relative allo scioglimento del cumulo nel caso di concorso tra reati ostativi e non ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, scioglimento che viene consentito al solo fine di non escludere radicalmente l'accesso a questi ultimi. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione CO PI, per mezzo del proprio difensore avv. Natalia Raineri, articolando un unico motivo, con il quale censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 74, 76 e 78 cod. pen., con conseguente contraddittorietà e illogicità della motivazione. 2.1. Il ricorrente precisa di avere richiesto di destinare ad un cumulo parziale tre sentenze di condanna a pene che potevano essere ritenute già estinte, seguendo il principio stabilito da alcune pronunc:e della Corte di cassazione secondo cui, nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo. Alle pene residue, le sole effettivamente eseguibili, deve essere applicato il criterio moderatore 2 /7' previsto dall'art. 78, primo comma, cod. peri., calcolando l'aumento massimo su quella più elevata, pari ad un anno e sei mesi di reclusione. L'affermazione del giudice dell'esecuzione, di inapplicabilità dell'art. 78, comma 1, cod. pen. stante la diversa specie delle pene, non tiene conto del fatto che il cumulo prevede ben venti anni e nove mesi di reclusione e solo sei mesi di arresto, pena che ai sensi dell'art. 74, comma 2, cod. pen. deve essere eseguita per ultima, e del fatto che la scissione del cumulo e la formazione di due cumuli parziali è stata richiesta solo con riferimento alle condanne punite con la reclusione. Il giudice ha così fornito una interpretazione della norma in contrasto con i principi costituzionali, e dalle conseguenze assurde atteso che, secondo tale interpretazione, la richiesta sarebbe stata accolta se la condanna a sei mesi di arresto fosse stata, invece, di condanna alla reclusione. 2.2. E' errata anche l'affermazione che il ricorrente abbia scelto le condanne da scindere secondo la propria comodità: egli ha formulato una richiesta di applicazione della norma in via analogica, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, al fine di poter accedere al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale. L'affermazione del giudice, secondo cui la scissione con formazione di cumuli parziali è consentita solo per scindere i reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, è assurda, perché porta a negare un identico trattamento a chi ha commesso reati meno gravi. 2.3. Il ricorso si conclude con l'affermazione che, se l'interpretazione del giudice dell'esecuzione venisse ritenuta corretta, dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 73, 74, 76, 78 cod. pen. e art. 4-bis Ord. pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità, essendo i motivi aspecifici e manifestamente infondati. Il Tribunale ha correttamente applicato i principi di cui all'art. 78, comma 2, cod. pen., applicabile in questo caso, e quello di cui all'art. 76 cod. pen., di unitarietà della pena, derogabile solo per la concessione dei benefici penitenziari come previsto dall'art.
4-bis Ord.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è infondato e deve essere respinto. L'ordinanza impugnata ha applicato correttamente le norme relative al cumulo delle pene e ai relativi benefici, mentre il ricorrente ne propone una interpretazione parziale e contraddittoria, paragonando tra loro istituti diversi e assoggettati a principi del tutto autonomi e distinti. 3 ( 1.1. Il principio dettato dalla Corte di cassazione per l'individuazione della norma più favorevole al reo, in caso di successione di leggi penali, stabilisce che le varie norme debbano essere comparate tra loro per individuare quella in concreto più favorevole, ma che «non si può procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa al reo» (Sez. 3, n. 23274 del 10/02/2004, Rv. 228728; conformi Sez. 6, n. 21744 del 24/04/2008, Rv. 240575, Sez.1, n. 2126 del 19/12/2007, Rv. 238639, e Sez. U. n. 10623 del 06/10/1979, Rv. 089648, e successive). Analogamente, quindi, le norme di cui agli artt. 76 e 78 cod.pen. devono essere applicate secondo il loro integrale contenuto. Il ricorrente, invece, ne propone l'applicazione solo parziale, creando così una disciplina nuova, a lui più favorevole ma non dettata dal legislatore ed in contrasto con la sua volontà, espressa nelle due norme citate. 1.2. La richiesta di formazione di cumuli distinti tra le condanne a pene di specie diversa è in contrasto con l'art. 76 cod. pen., che stabilisce il principio della unitarietà delle pene concorrenti, che «si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico», anche se di specie diverse. In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ad esempio stabilito che: «Ai fini dell'esecutività di una condanna a pena detentiva, il P.M. è tenuto ad emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva. Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998 non può essere più disposta.» (Sez. 1, n. 25483 del 11/04/2017, Rv. 270618). Pertanto, tutte le pene riportate dal PI sono state correttamente unificate in un unico provvedimento di cumulo, pur avendo natura in parte di reclusione e in un caso di arresto, con la conseguente applicazione del limite di aumento stabilito dall'art. 78, comma 2, cod.pen., che è stato rispettato. Non è condivisibile l'affermazione, contenuta nel ricorso, che tale inl:erpretazione della norma sarebbe in contrasto con la Costituzione o che avrebbe conseguenze 4 assurde: la norma stabilisce necessariamente un principio generale e, per quanto sopra esposto, deve essere applicata nella sua integrità e non parzialmente, omettendo cioè l'applicazione del suo secondo comma;
il cumulo delle pene comporta ugualmente un beneficio per il PI, che altrimenti, in assenza di applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., dovrebbe scontarle singolarmente, senza alcun limite alla loro entità complessiva. 1.3. La richiesta di formazione di un cumulo distinto che comprenda le pene asseritamente già espiate è in contrasto con l'art. 76 cod. per. e si fonda su un principio, quello secondo cui deve ritenersi scontata per prima la pena più gravosa, che non è previsto a livello normativo e che la giurisprudenza applica solo con riferimento ai cumuli di pena che comprendano reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari, e al solo fine di consentire, a ben determinate e stringenti condizioni, la concessione di questi ultimi anche ai soggetti condannati per tali reati. Al di fuori di tale ipotesi, deve applicarsi il costante principio secondo cui «Nel caso di provvedimento di unificazione di pene concorrenti, per il principio della unitarietà della esecuzione, tutte le pene della stessa specie vengono eseguite contemporaneamente come pena unica cosicché, nel corso dell'esecuzione della pena cumulata, non è consentito lo scioglimento del cumulo per dichiarare l'estinzione per prescrizione di una di esse.» (Sez. 1, n. 2590 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280650). Peraltro, la individuazione di pene da ritenere già espiate è priva di interesse per il PI, in quanto non potrebbe avere l'effetto favorevole che egli si propone, di eliminare tali pene dal calcolo complessivo delle pene concorrenti. E' infatti un principio consolidato quello secondo cui, proprio per l'unitarietà delle pene concorrenti, «Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari.» (Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Rv. 273141). 1.4. Inoltre, essendo la richiesta di formazione di cumuli parziali finalizzata ad ottenere l'accesso al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, devono richiamarsi le numerose pronunce della Corte di cassazione secondo le quali, in applicazione dell'art. 51-bis Ord.pen., al fine di verificare la sussistenza del requisito dell'entità della pena da scontare, per la concessione di una misura alternativa alla detenzione, deve tenersi conto del cumulo di tutte le condanne riportate e non ancora espiate: «Qualora risulti l'esistenza di una pluralità di pene da eseguire, il tribunale di sorveglianza, ai fini della concedibilità 5 dell'affidamento in prova al servizio sociale, deve procedere al computo del periodo complessivo di detenzione da espiare, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di cumulo delle pene definitive da parte del competente ufficio del pubblico ministero.» (Sez. 1, n. 4560 del 26/11/2008, Rv. 242792); «Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, primo comma legge 26 luglio 1975, n. 354, nella ipotesi in cui contro la stessa persona debbano eseguirsi più decisioni di condanna, deve tenersi conto, per l'accertamento del limite di pena previsto per l'affidamento in prova, della intera pena cumulabile, ancorché non sia stato emesso un formale provvedimento di cumulo, né può aversi riguardo a diversi limiti connessi al variare dell'età del colpevole. (nella specie il ricorrente, che aveva riportato due condanne a pena detentiva ciascuna ad anni uno e mesi quattro e quindi complessivamente ad anni due e mesi otto, aveva sostenuto che avrebbe dovuto tenersi conto del limite di anni tre, anziché anni due e sei mesi, avendo egli commesso il primo reato prima del compimento del ventunesirno anno di età. La suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando la necessità, ai fini della prognosi favorevole richiesta dall'istituto in questione, di una considerazione unitaria dei vari reati e del riferimento alla pena complessiva;
» (Sez.1, n. 3331 del 21/12/1985, dep. 1986, Rv. 171814); «Nel caso di esecuzione di pene concorrenti, al fine di stabilire se sussiste o no il presupposto temporale di una pena detentiva non superiore agli anni due e mesi sei cui la legge subordina la possibilità della concessione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, occorre aver riguardo alla pena unica risultante dal cumulo, computando tutte le pene inflitte, già scontate o ancora da scontare, con esclusione soltanto di quelle condonate o, comunque, estinte.» (Sez. 1, n. 1430 del 24/06/1982, dep. 1983, Rv. 157077). 1.5. I principi sopra richiamati dimostrano la infondatezza dell'affermazione secondo cui sarebbe assurdo e contrario alla Costituzione limitare la scindibilità del cumulo a quelli che comprendono reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, in quanto consentirebbe l'accesso a tali benefici a soggetti condannati per reati gravi e lo impedirebbe a chi ha riportato più condanne, ma per reati meno gravi. Il principio della scindibilità del cumulo, nel caso che questo comprenda reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, è stato dettato e sempre applicato, in attuazione del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, al solo fine di non impedire aprioristicamente l'accesso a tali benefici a chi, avendo ormai espiato la pena per il reato ostativo, si trovi nella medesima condizione di chi non abbia mai subito una condanna di tale gravità. Il caso del PI è evidentemente del tutto diverso, essendo egli un soggetto che non ha alcun limite all'accesso al beneficio, derivante dalla natura 6 dei reati commessi, e non può accedervi solo perché non ha ancora espiato la quantità di pena superiore al limite stabilito dall'art. 47 Ord. pen., nonostante la riduzione di questa operata attraverso il criterio di cui all'art. 78, comma 2, cod.pen. La concessione dell'affidamento in prova è quindi, per lui, soggetta ai medesimi requisiti richiesti per il condannato per reato ostal:ivo che abbia già espiato la pena relativa ad esso, per il quale il cumulo potrà essere scisso solo per escludere la rilevanza negativa del predetto reato. 1.6. E quindi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente chiede di sollevare in relazione agli artt. 73, 74, 76, 78 cod.pen. e 4-bis Ord.pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. In primo luogo non è presente, nel testo dell'art.
4-bis Ord.pen., alcun richiamo alla disciplina del cumulo, essendo la possibilità della sua scissione, nel caso che contenga reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari, una costruzione giurisprudenziale. In secondo luogo, non è ipotizzabile alcuna violazione al principio costituzionale del diritto ad un uguale trattamento di situazioni analoghe, dal momento che la diversa disciplina attiene a situazioni profondamente diverse. Infine non sussiste neppure alcuna violazione al principio della finalità rieducativa della pena, essendo le prcblematiche legate alla unitarietà delle pene concorrenti incidenti in modo identico per tutti i condannati. 2. Per i motivi esposti, il ricorso deve pertanto essere dichiarato infondato, e rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/03/2023