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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2026, n. 19392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19392 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HA ON LE (cui 03yvqjq) nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del 19/12/2025 del Tribunale del riesame di Roma. Udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola, il quale si riporta alla requisitoria scritta e conclude per il rigetto del ricorso;
sentita l'Avv.ta Angela Porcelli, del Foro di Roma, in difesa del ricorrente, la quale illustra i motivi di ricorso e le argomentazioni contenute in sede di successiva memoria di replica, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma - quale giudice del riesame - ha confermato l'ordinanza emessa il 03/06/2025 dal GIP presso lo stesso Tribunale, con la quale era stata applicata nei confronti di ON HA (alias LE) la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati contestati ai capi 1), 3), 5), 6), 60) e 61) dell'imputazione provvisoria, ai sensi degli artt.74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il Tribunale, in punto di fatto, ha premesso che l'indagato, in sede di ordinanza applicativa, era stato ritenuto partecipe di un'associazione finalizzata al narcotraffico facente capo a IO RA e FR RA, con ii ruolo di Penale Sent. Sez. 4 Num. 19392 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 17/04/2026 addetto alla consegna di partite di stupefacenti nei confronti dei soggetti apicali dell'associazione, di addetto alla consegna nei confronti dei destinatari e di recupero dei crediti, oltre a essergli stati ascritti alcuni episodi di cessione o acquisto di sostanza del tipo cocaina. Ha quindi premesso che le attività propedeutiche all'adozione dell'ordinanza impugnata si erano svolte mediante diversi strumenti investigativi, quali attività di intercettazione, osservazione e controllo nonché acquisizione di chat intercorse tra gli indagati mediante i sistemi Encrochat e Sky-Ecc, intervenuta a seguito di ordini europei di indagine rivolti all'autorità francese;
richiamando, su tale ultimo profilo, i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza 23756/2024, ritenuti validi anche alla luce della sentenza del 30 aprile 2024 della Corte di Giustizia UE. Il Tribunale ha esposto che la complessiva attività di indagine aveva permesso l'individuazione di un'organizzazione ben definita e strutturata e la compresenza degli indici rivelatori necessari in relazione al disposto dell'art.74, T.U. stup., in riferimento a un sodalizio operativo all'interno di una piazza di spaccio sita in Roma, nel quartiere San Basilio;
associazione in riferimento alla quale il ruolo dell'odierno ricorrente si sarebbe configurato come quello di partecipe, avente i compiti prima riassunti. Sempre in ordine alla posizione specifica dell'odierno ricorrente, il Tribunale ha evidenziato gli elementi valorizzati dal GIP, con particolare riferimento ai suoi rapporti con l'altro associato RJ VA, ritenendo come gli elementi medesimi fossero univoci nell'attestare la sua intraneità rispetto al sodalizio, anche in conseguenza di quanto desumibile dai contestati reati fine, in ordine ai quali richiamava le pertinenti risultanze investigative. In punto di esigenze cautelari, ha evidenziato l'applicabilità della presunzione relativa di sussistenza delle stesse ai sensi dell'art.275, comma 3, cod.proc.pen. e di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere;
ha quindi ritenuto non superabile tale presunzione neanche alla luce della distanza temporale intercorsa rispetto ai fatti ascritti, peraltro riferibile ai soli reati fine e non a quello associativo, atteso il carattere "aperto" della contestazione e non sussistendo elementi positivi valorizzabili in senso contrario. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione ON HA, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, il cui contenuto viene riassunto nei limiti necessari ai fini della motivazione, in relazione all'art.173, comma 1, disp.att., cod.proc.pen.. r 2.1 Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 273 cod proc.pen.; la mancata sussumibilità delle condotte contestate in quelle rappresentate dal contenuto delle chat richiamate;
la mancata trasmissione dei file di log dell'attività svolta all'estero; la violazione dell'art.6 della CEDU e dell'art.31 della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine (0EI). Ha dedotto che i gravi indizi di colpevolezza erano stati desunti sulla base di chat intercorse tramite l'uso di dispositivi telefonici criptati;
ha quindi esposto che l'acquisizione di tali elementi sarebbe avvenuta in contrasto con le citate disposizioni, con conseguente inutilizzabilità delle risultanze probatorie, desunta anche per l'assenza, tra gli atti del Tribunale, dei necessari file di log. In ordine alla violazione delle disposizioni europee e della CEDU, ha richiamato i principi contenuti nella sentenza C/2024/3723 della Corte di Giustizia UE, in punto di interpretazione degli artt. 6 e 31 della richiamata direttiva, ritenendo sussistente una violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata comunicazione degli elementi fondamentali posti alla base dell'attività di esecuzione delle operazioni di intercettazione;
ha richiamato la sentenza del 19 dicembre 2024 del Tribunale distrettuale di Berlino e dal cui complessivo contenuto poteva evincersi la sostanziale violazione delle prerogative difensive sottese all'attività di acquisizione delle conversazioni intercettate, anche in considerazione dell'omessa messa a disposizione - da parte delle autorità francesi e belghe - delle informazioni attinenti alle modalità tecniche e procedurali adottate, con conseguente impossibilità di una valutazione in contraddittorio da parte delle difese. In relazione alla suddetta direttiva, ha dedotto il mancato rispetto dell'onere di notifica nei confronti dello Stato di residenza della persona intercettata, con conseguente divieto di valutazione delle prove acquisite. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen., in riferimento alle esigenze cautelari e alla asserita inidoneità del domicilio indicato. Ha esposto che il Tribunale non aveva adeguatamente tenuto conto del dato rappresentato dal tempo trascorso dalla commissione dei fatti ascritti, pari a circa sei anni e che sarebbe illogicamente stato considerato come un elemento meramente neutro sulla base del fatto che gran parte dello stesso era stato trascorso in stato di espiazione di pena;
in ordine alla scelta della misura, ha dedotto che l'ordinanza si sarebbe posta in contrasto con il dato fattuale, ritenendo che il Tribunale avrebbe indebitamente valorizzato l'elemento costituito dal divieto di subaffitto del locale indicato per l'esecuzione eventuale degli arresti domiciliari. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto dei ricorso. 3 La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica (con allegati) alla requisitoria del Procuratore Generale, insistendo nell'accoglimento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 2. Con il primo motivo, la difesa ha inteso dedurre l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in riferimento all'art.273 cod.proc.pen.., prospettata attraverso la denunciata inutilizzabilità degli elementi di indagine posti a fondamento dell'ordinanza cautelare. Il motivo è inammissibile. 2.1 Come risulta da plurimi punti della motivazione del Tribunale del riesame (e come confermato dall'esame degli atti del relativo giudizio), in sede di incidente cautelare la difesa dell'indagato non aveva sollevato alcuna espressa osservazione in ordine alla sussistenza del predetto presupposto. È, quindi, principio costantemente affermato da questa Corte che, nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, il sindacato della Cassazione è circoscritto alla verifica dell'osservanza delle norme di legge e della coerenza logica della motivazione, restando preclusa ogni rivalutazione del compendio indiziario o delle risultanze fattuali esaminate dal giudice del merito. Ne consegue che le censure concernenti la gravità indiziaria devono essere specificamente devolute al Tribunale del riesame, non potendo essere introdotte per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, ove esse si risolvano in una diversa lettura o apprezzamento degli elementi probatori già scrutinati (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752 - 01; Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543 - 01; Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, [...], Rv. 266226 - 01; Sez. 2, n. 42408 dei 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037 - 01). Difatti, deve ritenersi costante la lettura interpretativa sulla scorta della quale - nel rispetto del principio della catena devolutiva - la specifica violazione di legge ovvero il vizio di motivazione posti alla base del ricorso per cassazione avverso ordinanza emessa ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen., non possano che es re riferiti a questioni già ritualmente esposte di fronte al tribunale del riesame, mediante l'atto introduttivo ovvero deduzioni spiegate in sede di udienza ovvero con memoria depositata nel corso dell'udienza camerale. 4 Tanto, in relazione alla violazione di legge, per effetto dell'applicazione analogica del disposto dell'art.606, comma 3, cod.proc.pen.; mentre - per quanto riguarda il vizio di motivazione - il relativo principio discende dalla considerazione per la quale il tribunale del riesame non ha l'obbligo di valutare (pur in presenza della natura integralmente devolutiva del gravame) qualsiasi profilo delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza cautelare, in difetto di specifiche deduzioni del ricorrente e ciò anche sulla base della presunzione dell'osservanza delle norme processuali e della completezza degli atti trasmessi (cfr. Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, [...], Rv. 265765 - 01). 2.2 La relativa conclusione è, peraltro, richiamabile anche nello specifico caso in cui la contestazione ex novo del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza si fondi sulla dedotta inutilizzabilità degli atti di indagine, pure in tale caso trattandosi di profili che avrebbero dovuto essere tempestivamente sottoposti al giudice del riesame. Atteso che, in tali ipotesi, la doglianza si traduce surrettiziamente in una critica al merito della valutazione indiziaria, estranea ai limiti del giudizio di legittimità, dovendosi quindi richiamare il principio attinente alla necessità che anche tale tipologia di censure debba riferirsi a una questione già ritualmente dedotta di fronte al giudice del riesame non potendo essere sollevata, per la prima volta, in sede di giudizio per cassazione (Sez. 3, n. 32699 del 27/02/2015, [...], Rv. 264518 - 01). A tale proposito, in particolare, questa Corte ha ritenuto che una deroga a tale principio si ravvisi nella sola ipotesi in cui si contesti la mancata motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche o ambientali, ipotesi nella quale è comunque onere della parte allegare i decreti medesimi, nel caso in cui gli stessi non siano stati trasmessi al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e, per l'effetto, non siano pervenuti alla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 49959 del 14/11/2023, [...], Rv. 285622 - 01); rilevando comunque, a tale proposito, che è stato affermato il principio per cui la mancata allegazione, da parte del pubblico ministero, dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare e la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame, a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina l'inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., né l'inutilizzabilità delle captazioni, e consegue, invece, all'adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 26297 del 15/05/2024, C., Rv. 286817 - 01). 5 Essendo comunque richiamabile, sul punto, il generale principio (riferibile anche alla materia cautelare) per cui, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr., in termini generali, Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, [...], Rv. 287024 - 02; in relazione specifica alla materia cautelare, Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, [...], Rv. 259452 -01). Nel caso in esame, quindi, atteso che la difesa del ricorrente non ha prodotto alcun elemento documentale a sostegno dell'eccezione, fondata sul tenore degli OEI attinenti all'acquisizione della chat e non ha comunque specificato l'incidenza effettiva delle conversazioni intercettate in ordine all'imputazione provvisoria attinente al reato associativo e ai singoli reati fine, deve ritenersi che le relative argomentazioni siano comunque da valutare come inammissibili. 2.3 A ciò dovendosi comunque aggiungere, per completezza argomentativa, che l'ordinanza impugnata contiene un analitico esame - pur in assenza dell'originaria contestazione da parte dell'indagato - del profilo attinente ai gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'odierno ricorrente, analiticamente compendiati nelle pagg.20-24 del provvedimento;
mentre il profilo attinente all'utilizzabilità delle chat criptate - pure, come detto, non fatto oggetto di alcuna deduzione in sede di incidente cautelare - è stato ampiamente esaminato sulla base dei principi dettati dai due contemporanei arresti delle Sezioni Unite sul punto (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, [...], Rv. 286573 - 01/06 e Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589 - 01/05), anche in riferimento alla sentenza emessa dalla Grande Camera della Corte di Giustizia UE il 30 aprile 2024 in punto di esatta interpretazione dell'obbligo di notifica allo Stato di appartenenza della persona intercettata da parte dello Stato membro, in relazione all'art.31 della Direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine. 3. Il secondo motivo, attinente alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, è infondato. 3.1 In ordine al dato fattuale evidenziato dalla difesa e già posto alla base di deduzioni esposte in sede di giudizio di riesame - attinenti all'elemento rappresentato dal tempo trascorso dalla consumazione dei fatti - il Tribunale distrettuale ha aderito alla lettura in base alla quale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza ai loro soddisfacimento della 6 sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità (Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, dep. 2026, Papaleo, Rv. 289277 - 01; Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Licandro, Rv. 288309 - 01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, [...], Rv. 282766 - 02). D'altra parte, va pure preso atto di una lettura parzialmente differente e ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale l'elemento temporale deve essere oggetto di espressa considerazione da parte del giudice, alla luce di un'esegesi costituzionalmente orientata, anche quando si verta nell'ambito di reati per i quali, ai sensi dell'art.275, comma 3, cod.proc.pen., sussiste la presunzione relativa di adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce l'art. 275, comma 3, citato (Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025, Rv. 288803 - 01; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272 - 01; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273 - 02). 3.2 Tanto premesso, deve ritenersi che il Tribunale abbia comunque espressamente preso in considerazione - con motivazione non palesemente illogica - l'incidenza del dato temporale rispetto alla valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva. In via pregiudiziale, difatti, il Tribunale ha preso atto che - in sede di imputazione provvisoria - la contestazione del reato associativo è stata operata con riferimento al periodo intercorrente dall'aprile dei 2020 sino a quella del deposito dell'istanza di applicazione della misura cautelare;
conseguentemente osservando che si verte in una fattispecie di contestazione temporalmente "aperta", in presenza della quale il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata la misura della custodia in carcere (Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, [...], Rv. 275255 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062 - 01). Si tratta di profili in relazione al guai te, con argomentazioni coerenti con i predetti principi, il Tribunale ha osservato che sussistevano concreti elementi in 7 base ai quali l'operatività del sodalizio doveva ritenersi perdurante anche dopo gli arresti di alcuni membri avvenuti nell'aprile del 2020. D'altra parte, in ordine alla posizione specifica del ricorrente, il Collegio ha rilevato che una parte del c.d.'itempo silentedoveva considerarsi di valenza neutra, in considerazione dello stato di detenzione conseguente al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 1°/04/2023 (in coerenza con il principio per il quale, ai fini della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282416 - 01; Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278498 - 01). Peraltro, il Tribunale ha ulteriormente osservato che non emergevano elementi positivi dai quali dedurre un'effettiva rescissione del legame tra l'indagato e il contesto criminale di riferimento;
rilevando, in riferimento a deduzione riproposta dalla difesa in sede di legittimità, che il dato dell'intraprendimento (dopo la scarcerazione) di una regolare attività lavorativa retribuita è stato meramente asserito ma non documentalmente dimostrato. Ulteriormente, il Collegio ha anche valorizzato gli elementi negativi desumibili dai precedenti da cui risulta gravato l'indagato, che ha riportato due condanne definitive per reati in materia di stupefacenti e uno per ricettazione e porto abusivo di armi. Conseguee,O, da tali valutazioni, l'insussistenza del lamentato vizio di motivazione in ordine all'applicazione della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della misura cautelare in carcere;
rimanendo, per l'effetto, assorbiti i profili di censura attinenti alla valutazione del Tribunale in ordine alla non idoneità del luogo indicato per l'esecuzione dell'eventuale misura degli arresti domiciliari. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. 8 Il sigliere estensore Il Pretidertie/ MARI. EMANyELE DI S LVO v
P.Q.M.
Rigetta ii ricorso e condanna ii ricorrente ai pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 17/04/2026
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola, il quale si riporta alla requisitoria scritta e conclude per il rigetto del ricorso;
sentita l'Avv.ta Angela Porcelli, del Foro di Roma, in difesa del ricorrente, la quale illustra i motivi di ricorso e le argomentazioni contenute in sede di successiva memoria di replica, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma - quale giudice del riesame - ha confermato l'ordinanza emessa il 03/06/2025 dal GIP presso lo stesso Tribunale, con la quale era stata applicata nei confronti di ON HA (alias LE) la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati contestati ai capi 1), 3), 5), 6), 60) e 61) dell'imputazione provvisoria, ai sensi degli artt.74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il Tribunale, in punto di fatto, ha premesso che l'indagato, in sede di ordinanza applicativa, era stato ritenuto partecipe di un'associazione finalizzata al narcotraffico facente capo a IO RA e FR RA, con ii ruolo di Penale Sent. Sez. 4 Num. 19392 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 17/04/2026 addetto alla consegna di partite di stupefacenti nei confronti dei soggetti apicali dell'associazione, di addetto alla consegna nei confronti dei destinatari e di recupero dei crediti, oltre a essergli stati ascritti alcuni episodi di cessione o acquisto di sostanza del tipo cocaina. Ha quindi premesso che le attività propedeutiche all'adozione dell'ordinanza impugnata si erano svolte mediante diversi strumenti investigativi, quali attività di intercettazione, osservazione e controllo nonché acquisizione di chat intercorse tra gli indagati mediante i sistemi Encrochat e Sky-Ecc, intervenuta a seguito di ordini europei di indagine rivolti all'autorità francese;
richiamando, su tale ultimo profilo, i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza 23756/2024, ritenuti validi anche alla luce della sentenza del 30 aprile 2024 della Corte di Giustizia UE. Il Tribunale ha esposto che la complessiva attività di indagine aveva permesso l'individuazione di un'organizzazione ben definita e strutturata e la compresenza degli indici rivelatori necessari in relazione al disposto dell'art.74, T.U. stup., in riferimento a un sodalizio operativo all'interno di una piazza di spaccio sita in Roma, nel quartiere San Basilio;
associazione in riferimento alla quale il ruolo dell'odierno ricorrente si sarebbe configurato come quello di partecipe, avente i compiti prima riassunti. Sempre in ordine alla posizione specifica dell'odierno ricorrente, il Tribunale ha evidenziato gli elementi valorizzati dal GIP, con particolare riferimento ai suoi rapporti con l'altro associato RJ VA, ritenendo come gli elementi medesimi fossero univoci nell'attestare la sua intraneità rispetto al sodalizio, anche in conseguenza di quanto desumibile dai contestati reati fine, in ordine ai quali richiamava le pertinenti risultanze investigative. In punto di esigenze cautelari, ha evidenziato l'applicabilità della presunzione relativa di sussistenza delle stesse ai sensi dell'art.275, comma 3, cod.proc.pen. e di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere;
ha quindi ritenuto non superabile tale presunzione neanche alla luce della distanza temporale intercorsa rispetto ai fatti ascritti, peraltro riferibile ai soli reati fine e non a quello associativo, atteso il carattere "aperto" della contestazione e non sussistendo elementi positivi valorizzabili in senso contrario. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione ON HA, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, il cui contenuto viene riassunto nei limiti necessari ai fini della motivazione, in relazione all'art.173, comma 1, disp.att., cod.proc.pen.. r 2.1 Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 273 cod proc.pen.; la mancata sussumibilità delle condotte contestate in quelle rappresentate dal contenuto delle chat richiamate;
la mancata trasmissione dei file di log dell'attività svolta all'estero; la violazione dell'art.6 della CEDU e dell'art.31 della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine (0EI). Ha dedotto che i gravi indizi di colpevolezza erano stati desunti sulla base di chat intercorse tramite l'uso di dispositivi telefonici criptati;
ha quindi esposto che l'acquisizione di tali elementi sarebbe avvenuta in contrasto con le citate disposizioni, con conseguente inutilizzabilità delle risultanze probatorie, desunta anche per l'assenza, tra gli atti del Tribunale, dei necessari file di log. In ordine alla violazione delle disposizioni europee e della CEDU, ha richiamato i principi contenuti nella sentenza C/2024/3723 della Corte di Giustizia UE, in punto di interpretazione degli artt. 6 e 31 della richiamata direttiva, ritenendo sussistente una violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata comunicazione degli elementi fondamentali posti alla base dell'attività di esecuzione delle operazioni di intercettazione;
ha richiamato la sentenza del 19 dicembre 2024 del Tribunale distrettuale di Berlino e dal cui complessivo contenuto poteva evincersi la sostanziale violazione delle prerogative difensive sottese all'attività di acquisizione delle conversazioni intercettate, anche in considerazione dell'omessa messa a disposizione - da parte delle autorità francesi e belghe - delle informazioni attinenti alle modalità tecniche e procedurali adottate, con conseguente impossibilità di una valutazione in contraddittorio da parte delle difese. In relazione alla suddetta direttiva, ha dedotto il mancato rispetto dell'onere di notifica nei confronti dello Stato di residenza della persona intercettata, con conseguente divieto di valutazione delle prove acquisite. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen., in riferimento alle esigenze cautelari e alla asserita inidoneità del domicilio indicato. Ha esposto che il Tribunale non aveva adeguatamente tenuto conto del dato rappresentato dal tempo trascorso dalla commissione dei fatti ascritti, pari a circa sei anni e che sarebbe illogicamente stato considerato come un elemento meramente neutro sulla base del fatto che gran parte dello stesso era stato trascorso in stato di espiazione di pena;
in ordine alla scelta della misura, ha dedotto che l'ordinanza si sarebbe posta in contrasto con il dato fattuale, ritenendo che il Tribunale avrebbe indebitamente valorizzato l'elemento costituito dal divieto di subaffitto del locale indicato per l'esecuzione eventuale degli arresti domiciliari. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto dei ricorso. 3 La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica (con allegati) alla requisitoria del Procuratore Generale, insistendo nell'accoglimento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 2. Con il primo motivo, la difesa ha inteso dedurre l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in riferimento all'art.273 cod.proc.pen.., prospettata attraverso la denunciata inutilizzabilità degli elementi di indagine posti a fondamento dell'ordinanza cautelare. Il motivo è inammissibile. 2.1 Come risulta da plurimi punti della motivazione del Tribunale del riesame (e come confermato dall'esame degli atti del relativo giudizio), in sede di incidente cautelare la difesa dell'indagato non aveva sollevato alcuna espressa osservazione in ordine alla sussistenza del predetto presupposto. È, quindi, principio costantemente affermato da questa Corte che, nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, il sindacato della Cassazione è circoscritto alla verifica dell'osservanza delle norme di legge e della coerenza logica della motivazione, restando preclusa ogni rivalutazione del compendio indiziario o delle risultanze fattuali esaminate dal giudice del merito. Ne consegue che le censure concernenti la gravità indiziaria devono essere specificamente devolute al Tribunale del riesame, non potendo essere introdotte per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, ove esse si risolvano in una diversa lettura o apprezzamento degli elementi probatori già scrutinati (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752 - 01; Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543 - 01; Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, [...], Rv. 266226 - 01; Sez. 2, n. 42408 dei 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037 - 01). Difatti, deve ritenersi costante la lettura interpretativa sulla scorta della quale - nel rispetto del principio della catena devolutiva - la specifica violazione di legge ovvero il vizio di motivazione posti alla base del ricorso per cassazione avverso ordinanza emessa ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen., non possano che es re riferiti a questioni già ritualmente esposte di fronte al tribunale del riesame, mediante l'atto introduttivo ovvero deduzioni spiegate in sede di udienza ovvero con memoria depositata nel corso dell'udienza camerale. 4 Tanto, in relazione alla violazione di legge, per effetto dell'applicazione analogica del disposto dell'art.606, comma 3, cod.proc.pen.; mentre - per quanto riguarda il vizio di motivazione - il relativo principio discende dalla considerazione per la quale il tribunale del riesame non ha l'obbligo di valutare (pur in presenza della natura integralmente devolutiva del gravame) qualsiasi profilo delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza cautelare, in difetto di specifiche deduzioni del ricorrente e ciò anche sulla base della presunzione dell'osservanza delle norme processuali e della completezza degli atti trasmessi (cfr. Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, [...], Rv. 265765 - 01). 2.2 La relativa conclusione è, peraltro, richiamabile anche nello specifico caso in cui la contestazione ex novo del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza si fondi sulla dedotta inutilizzabilità degli atti di indagine, pure in tale caso trattandosi di profili che avrebbero dovuto essere tempestivamente sottoposti al giudice del riesame. Atteso che, in tali ipotesi, la doglianza si traduce surrettiziamente in una critica al merito della valutazione indiziaria, estranea ai limiti del giudizio di legittimità, dovendosi quindi richiamare il principio attinente alla necessità che anche tale tipologia di censure debba riferirsi a una questione già ritualmente dedotta di fronte al giudice del riesame non potendo essere sollevata, per la prima volta, in sede di giudizio per cassazione (Sez. 3, n. 32699 del 27/02/2015, [...], Rv. 264518 - 01). A tale proposito, in particolare, questa Corte ha ritenuto che una deroga a tale principio si ravvisi nella sola ipotesi in cui si contesti la mancata motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche o ambientali, ipotesi nella quale è comunque onere della parte allegare i decreti medesimi, nel caso in cui gli stessi non siano stati trasmessi al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e, per l'effetto, non siano pervenuti alla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 49959 del 14/11/2023, [...], Rv. 285622 - 01); rilevando comunque, a tale proposito, che è stato affermato il principio per cui la mancata allegazione, da parte del pubblico ministero, dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare e la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame, a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina l'inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., né l'inutilizzabilità delle captazioni, e consegue, invece, all'adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 26297 del 15/05/2024, C., Rv. 286817 - 01). 5 Essendo comunque richiamabile, sul punto, il generale principio (riferibile anche alla materia cautelare) per cui, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr., in termini generali, Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, [...], Rv. 287024 - 02; in relazione specifica alla materia cautelare, Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, [...], Rv. 259452 -01). Nel caso in esame, quindi, atteso che la difesa del ricorrente non ha prodotto alcun elemento documentale a sostegno dell'eccezione, fondata sul tenore degli OEI attinenti all'acquisizione della chat e non ha comunque specificato l'incidenza effettiva delle conversazioni intercettate in ordine all'imputazione provvisoria attinente al reato associativo e ai singoli reati fine, deve ritenersi che le relative argomentazioni siano comunque da valutare come inammissibili. 2.3 A ciò dovendosi comunque aggiungere, per completezza argomentativa, che l'ordinanza impugnata contiene un analitico esame - pur in assenza dell'originaria contestazione da parte dell'indagato - del profilo attinente ai gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'odierno ricorrente, analiticamente compendiati nelle pagg.20-24 del provvedimento;
mentre il profilo attinente all'utilizzabilità delle chat criptate - pure, come detto, non fatto oggetto di alcuna deduzione in sede di incidente cautelare - è stato ampiamente esaminato sulla base dei principi dettati dai due contemporanei arresti delle Sezioni Unite sul punto (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, [...], Rv. 286573 - 01/06 e Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589 - 01/05), anche in riferimento alla sentenza emessa dalla Grande Camera della Corte di Giustizia UE il 30 aprile 2024 in punto di esatta interpretazione dell'obbligo di notifica allo Stato di appartenenza della persona intercettata da parte dello Stato membro, in relazione all'art.31 della Direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine. 3. Il secondo motivo, attinente alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, è infondato. 3.1 In ordine al dato fattuale evidenziato dalla difesa e già posto alla base di deduzioni esposte in sede di giudizio di riesame - attinenti all'elemento rappresentato dal tempo trascorso dalla consumazione dei fatti - il Tribunale distrettuale ha aderito alla lettura in base alla quale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza ai loro soddisfacimento della 6 sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità (Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, dep. 2026, Papaleo, Rv. 289277 - 01; Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Licandro, Rv. 288309 - 01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, [...], Rv. 282766 - 02). D'altra parte, va pure preso atto di una lettura parzialmente differente e ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale l'elemento temporale deve essere oggetto di espressa considerazione da parte del giudice, alla luce di un'esegesi costituzionalmente orientata, anche quando si verta nell'ambito di reati per i quali, ai sensi dell'art.275, comma 3, cod.proc.pen., sussiste la presunzione relativa di adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce l'art. 275, comma 3, citato (Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025, Rv. 288803 - 01; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272 - 01; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273 - 02). 3.2 Tanto premesso, deve ritenersi che il Tribunale abbia comunque espressamente preso in considerazione - con motivazione non palesemente illogica - l'incidenza del dato temporale rispetto alla valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva. In via pregiudiziale, difatti, il Tribunale ha preso atto che - in sede di imputazione provvisoria - la contestazione del reato associativo è stata operata con riferimento al periodo intercorrente dall'aprile dei 2020 sino a quella del deposito dell'istanza di applicazione della misura cautelare;
conseguentemente osservando che si verte in una fattispecie di contestazione temporalmente "aperta", in presenza della quale il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata la misura della custodia in carcere (Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, [...], Rv. 275255 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062 - 01). Si tratta di profili in relazione al guai te, con argomentazioni coerenti con i predetti principi, il Tribunale ha osservato che sussistevano concreti elementi in 7 base ai quali l'operatività del sodalizio doveva ritenersi perdurante anche dopo gli arresti di alcuni membri avvenuti nell'aprile del 2020. D'altra parte, in ordine alla posizione specifica del ricorrente, il Collegio ha rilevato che una parte del c.d.'itempo silentedoveva considerarsi di valenza neutra, in considerazione dello stato di detenzione conseguente al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 1°/04/2023 (in coerenza con il principio per il quale, ai fini della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282416 - 01; Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278498 - 01). Peraltro, il Tribunale ha ulteriormente osservato che non emergevano elementi positivi dai quali dedurre un'effettiva rescissione del legame tra l'indagato e il contesto criminale di riferimento;
rilevando, in riferimento a deduzione riproposta dalla difesa in sede di legittimità, che il dato dell'intraprendimento (dopo la scarcerazione) di una regolare attività lavorativa retribuita è stato meramente asserito ma non documentalmente dimostrato. Ulteriormente, il Collegio ha anche valorizzato gli elementi negativi desumibili dai precedenti da cui risulta gravato l'indagato, che ha riportato due condanne definitive per reati in materia di stupefacenti e uno per ricettazione e porto abusivo di armi. Conseguee,O, da tali valutazioni, l'insussistenza del lamentato vizio di motivazione in ordine all'applicazione della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della misura cautelare in carcere;
rimanendo, per l'effetto, assorbiti i profili di censura attinenti alla valutazione del Tribunale in ordine alla non idoneità del luogo indicato per l'esecuzione dell'eventuale misura degli arresti domiciliari. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. 8 Il sigliere estensore Il Pretidertie/ MARI. EMANyELE DI S LVO v
P.Q.M.
Rigetta ii ricorso e condanna ii ricorrente ai pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 17/04/2026