Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2026, n. 17663
CASS
Sentenza 18 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Inosservanza o erronea applicazione di legge - omessa indicazione sulla condotta contestata e sulle esigenze di prova

    Il motivo è inammissibile perché la difesa aveva eccepito il difetto di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e alla finalità probatoria, non una violazione di legge. Inoltre, il motivo è generico e reiterativo delle censure già espresse in sede di riesame, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.

  • Inammissibile
    Inosservanza o erronea applicazione di legge - violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità

    Il motivo è inammissibile perché la questione della necessità di indicare precisi criteri di selezione del materiale e i tempi delle operazioni non risulta essere stata posta al Tribunale del Riesame. In ogni caso, il Tribunale ha adeguatamente motivato la necessità di un sequestro esteso e onnicomprensivo, data la natura del reato e la condotta dell'indagato, ritenendo sussistente il rapporto di proporzione tra le finalità probatorie e il sacrificio imposto al ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2026, n. 17663
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17663
    Data del deposito : 18 maggio 2026

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