Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2026, n. 17663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17663 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
NN ER IA VE -relatrice- ON CO SS IS US NO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
-Presidente-
SENTENZA
CORIE
Sent. n. 206 CC 04/02/2026 R.G. 36319/2025
In caso di diffusione de presente proviment omodare lo general g altri da identica norma dall'art. 52 d.lgs. 1963 in qua disposto d'ufficio richiesta di parte imposto dalla legge IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisabetta Arrabito
FE RN, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/09/2025 del Tribunale del riesame di Pordenone;
udita la relazione svolta dalla consigliera IA VE;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato -l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di convalida del sequestro probatorio del 9 agosto 2025 del Pubblico Ministero procedente limitatamente ai beni differenti dalle macchine fotografiche o supporti ai medesimi oggetti riferibili con certezza, disponendone la restituzione agli aventi diritto;
-il rigetto nel resto del ricorso;
letta la memoria, ex artt. 121 e 127, comma 2, cod. proc.pen., a firma dell'avv. Esmeralda di Risio che, a confutazione delle conclusioni del Procuratore generale e riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha invocato l'accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 febbraio 2025 il Tribunale del riesame di Pordenone ha rigettato la richiesta, formulata nell'interesse di FE RN, di riesame avverso il decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero il 9 agosto 2025 ed avente ad oggetto n. 4 schede di memoria micro-sd, n. 4 macchine fotografiche digitali, n. 1 telefono cellulare smartphone e n. 1 tablet.
2. FE RN ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi.
2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc.pen., inosservanza o erronea applicazione di legge artt. 253, 254, 254-bis cod.proc.pen.- per aver omesso il Tribunale di fornire indicazioni e dettagli sulla condotta contestata e sulle esigenze di prova, essendosi limitato a richiamare acriticamente i verbali di perquisizione e sequestro, senza considerare che le risultanze istruttorie (che il ricorso riporta) sarebbero generiche e insufficienti, non essendo stati rinvenuti a riscontro della parola del teste file di natura pedopornografica nei device del ricorrente.
2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione di legge artt. 253 e 254 e 254-bis cod.proc.pen.- per violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, essendo stata affidata alla consulenza tecnica l'estrazione di copia forense dell'intera memoria di ciascun supporto informatico e di tutti i dati personali ivi presenti senza alcuna delimitazione dell'ambito della ricerca necessaria all'indagine penale in corso e senza indicazione del tempo occorrente per compiere tali accertamenti.
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Il ricorso è inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A seguito di attività di perquisizione e sequestro a carico dell'odierno ricorrente -cui la polizia giudiziaria procedeva nella flagranza di reato di cui all'art. 600-ter cod.pen. come descritta nel prologo della ordinanza impugnata, venivano
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rinvenuti sulla persona del prevenuto, all'interno del suo veicolo, ed all'interno della camera di hotel dallo stesso occupata, gli effetti tutti indicati alle pagg. 4 e 5 dell'ordinanza, poi sottoposti a sequestro penale ai sensi dell'art. 354 cod.proc.pen.. Il sequestro veniva convalidato dai pubblici ministeri presso le competenti procure (la procura di Venezia convalidava il sequestro effettuato a seguito di perquisitone domiciliare presso la camera dell'hotel Verdi di Jesolo). Il pubblico ministero presso il Tribunale di Pordenone emetteva decreto di liberazione immediata del prevenuto, chiedeva la convalida dell'arresto e emetteva decreto di convalida di perquisizione e contestuale sequestro -di «quattro schede di memoria informatica micro-sd, n. 4 macchine fotografiche digitali, n. 1 telefono cellulare smartphone e n. 1 tablet» rinvenuti nelle tasche e nell'abitacolo della veicolo del prevenuto- eseguito in Bibione, ove risultavano posti in essere la condotta oggetto di provvisoria imputazione e l'arresto del prevenuto.
1.1. La difesa del prevenuto proponeva istanza di riesame con cui eccepiva il difetto di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e alla concreta finalità probatoria perseguita dal pubblico ministero con l'apposizione del vincolo (censurava il provvedimento di convalida perché privo della descrizione della condotta tipica contestata e della indicazione della natura dei beni sottoposti a vincolo e della loro relazione con l'ipotesi criminosa); eccepiva la violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, tenuto conto dell'ingente quantitativo di dispositivi sequestrati all'indagato, della mancanza di una puntuale descrizione della condotta criminosa, del mancato rinvenimento di file di natura pedopornografica nella disponibilità del prevenuto.
1.2. Il Tribunale respingeva la richiesta ritenendo: -integrato il fumus del reato contestato alla luce degli elementi richiamati dal pubblico ministero anche per relationem a verbale di perquisizione e sequestro allegato al decreto e precisamente dell'utilizzo da parte del prevenuto di una macchina fotografica per fotografare un minore completamente nudo sulla spiaggia, e del rinvenimento, nella sua disponibilità, della macchina fotografica in questione, di un smartphone e di plurimi supporti di memoria sui quali è stato visto armeggiare;
da cui la verifica, positiva, della astratta configurabilità del reato ipotizzato con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini [...] per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato», e della sussumibilità della sua condotta nella fattispecie di reato ipotizzata;
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-specifica l'enunciazione delle ragioni dell'apposto vincolo reale, dei connotati dei beni sottoposti a sequestro -corpi di reato e/o cose pertinenti al reato-, della finalità probatoria posta a fondamento del sequestro, attesa l'essenzialità dell'apposizione del vincolo a fini investigativi;
in via ulteriore -mercè la rappresentazione resa in udienza dal pubblico ministero procedente- chiarita la finalità del sequestro a consentire l'effettuazione di accertamenti di natura tecnico- Informatica sulle immagini e sui video contenuti nei supporti sequestrati, accertamenti che, in ragione delle "operazioni" che l'indagato secondo quanto affermato dal teste oculare avrebbe eseguito mentre armeggiava con la macchina fotografica nell'allontanarsi dal luogo dei fatti, potrebbero superare l'apparente assenza di traccia di materiale pedo-pornografico risultante dalla mera sommaria visione degli operanti.
2. La censura svolta in tema di fumus del reato di cui all'art. 600-ter cod pen. è inammissibile.
2.1. Si premette che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, da ultimo Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019 Cc. (dep. 28/01/2020) Rv. 278542-01, <[I]n sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria», fermo restando che la relativa valutazione-contenutisticamente differenziata in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto nella peculiarità del caso concreto, che va esaminato nella sua interezza- deve essere svolta considerando la natura delle cose sequestrate in relazione al reato per cui si procede onde accertare e motivare, in riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato, l'utilità dell'espletamento delle nuove indagini per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della "res" o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'autorità giudiziaria. Si aggiunge (cfr. Sez. 3, n. 7063 del 11/02/2026 Cc. (dep. 23/02/2026) Rv. 289456 01) che [...] il pubblico ministero può precisare o integrare, anche in sede di riesame, l'apparato argomentativo afferente alle esigenze investigative ed alla proporzionalità del vincolo, si da consentire alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa, essendo, per converso, consentito l'esercizio, da parte del
Tribunale, del potere di integrazione della motivazione nel solo caso in cui il pubblico ministero abbia indicato, "ab origine" o nel corso dell'udienza di trattazione del gravame, il "fumus", il rapporto di pertinenzialità tra la "res" e il vincolo cautelare e le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare, in concreto, l'applicazione della misura».
2.2. Ciò premesso si rileva che il Tribunale (attesi la segnalazione del teste oculare -compiutamente descritta-, la mancata collaborazione dell'indagato -che non solo non aveva fornito i codici di sblocco dei propri dispositivi, ma si era opposto fisicamente alla loro apprensione-, l'oggetto del sequestro, le specifiche finalità probatorie -in considerazione del possibile occultamento o dispersione delle cose o delle tracce pertinenti al reato rinvenute in sede di perquisizione il pubblico ministero si proponeva di accertare l'eventualità della cancellazione delle tracce di materiale pedo-pornografico alla cui produzione il teste oculare avrebbe assistito tramite accertamento tecnico-informatico-) evinceva chiaramente dal verbale di perquisizione e sequestro, parte integrante del decreto di convalida, l'ipotesi di reato per la quale si procedeva, reato di cui all'art. 600-ter, comma 1, n. 1, cod.pen., la sussumibilità della concreta condotta dell'indagato nell'ipotesi astratta come appena qualificata, le ragioni del vincolo reale e la finalità probatoria posta a fondamento del sequestro, attesa l'essenzialità, a fini investigativi, della apposizione del vincolo in ragione dei connotati specifici -corpi di reato e/o cose pertinenti al reato- dei beni oggetto di sequestro. Riteneva il nesso di pertinenzialità per l'indubbia capacità dimostrativa del reato per cui si procede (riferito non solo alla foto che il ricorrente avrebbe, secondo prospettazione accusatoria, scattato al bimbo in spiaggia, ma anche ad altre analoghe -posto che il dichiarante aveva riferito che l'indagato puntava l'obiettivo anche verso altre persone in spiaggia e che la presenza tra i beni sottoposti a sequestro di un adattatore giustificava l'ipotesi che possano essere scaricate da un supporto ad un altro fotografie ulteriori-) in capo ai beni sequestrati, e in specie al contenuto, rinvenuto e rinvenibile, dei dispositivi in sequestro, accertabile mercè le cennate indagini informatiche in corso di indagini.
2.3. Il motivo in esame è inammissibile:
2.3.a. Innanzi tutto perchè dalla ordinanza impugnata -unico atto cui questo Collegio ha accesso- risulta che la difesa aveva, al riguardo, eccepito il difetto di motivazione di tale provvedimento in ordine al fumus commissi delicti e alla concreta finalità probatoria perseguita dal P.M. con l'apposizione del vincolo», e non una violazione di legge al proposito. È infatti inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di
primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello (o comunque dei motivi del gravame di merito), contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, [...], Rv. 270627-01).
2.3.b. Quindi per genericità estrinseca, in quanto integralmente reiterativo delle censure svolte col riesame, meramente contestativo della motivazione resa, invero logica ed adeguata, con la quale sostanzialmente non si confronta. L'art. 581, comma 1-bis, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codice di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150 (in vigore dal 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215), prevede una causa d'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato. Si tratta di enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello. Si tratta, comunque, di principio già immanente nel sistema processuale in quanto consolidato, a seguito di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268822 01, secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.
2.3.c. E' comunque manifestamente infondato, proprio perché il percorso logico- giuridico seguito dal Tribunale, coerente col dato normativo e l'insegnamento di questa Corte sopra rammentato, rende correttamente indicazioni e dettagli sulla condotta contestata e sulle esigenze di prova che la difesa stessa (pur denunciandone immotivatamente l'assenza nel caso specifico) ritiene necessari e sufficienti a giustificare il vincolo.
3. Inammissibile è, anche, il secondo motivo, con cui la difesa contesta l'assenza, ab imis nel decreto di sequestro, della precisa indicazione dell'ambito della ricerca necessaria all'indagine penale in corso e del tempo occorrente per compiere tali accertamenti, e censura la decisione del Tribunale della Libertà nella parte in cui ha ritenuto il provvedimento di sequestro non solo giustificabile per la qualità-di corpo del reato o cosa pertinente al reato- degli oggetti sequestrati, ma, anche, proporzionato ed adeguato (a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale del riesame di Venezia).
3.1. Si rileva che «[1]n tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. (In motivazione la Corte ha precisato che la specificità delle imputazioni provvisorie e l'ampio lasso di tempo dai fatti contestati impongono una delimitazione maggiormente selettiva dei dati da acquisire)» così, da ultimo, ex multis, Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025 Cc. (dep. 09/05/2025) Rv. 288139 - 01, e Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 2026, n.m., che si richiamano in quanto condivisa 3.2. Si evidenzia che il Tribunale, di seguito a quanto già indicato al superiore § 2.2. -in quanto chiamato a verificare la violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità ivi dedotto in relazione all' <[...] ingente quantitativo di dispositivi sequestrati all'indagato, [...] mancanza di una puntuale descrizione della condotta criminosa assunta come violata, [...] mancato rinvenimento, allo stato, di file di natura pedo-pornografica nella disponibilità del prevenuto [...]», cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata- aveva ritenuto il sequestro adeguato e proporzionato rispetto all'accertamento dei fatti per cui si procede, vertenti non solo in ordine alla foto scattata al bambino, nudo, in spiaggia, rispetto alla quale nessun legame l'indagato vantava, ma, anche, a quelle in ipotesi scattate -e sia pur rudimentalmente sottratte alla immediatezza della visione da parte della polizia giudiziaria ad altri frequentatori della spiaggia verso cui l'indagato era stato osservato dirigere l'obiettivo.
3.3. Si ritiene, allora, l'inammissibilità del motivo sotto molteplici profili.
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3.3.a. Innanzi tutto, non rileva la diversa oggettività di quanto oggetto del sequestro -esaminato dal Tribunale del riesame di Venezia- che, frutto della perquisizione presso la stanza dell'hotel occupata dal prevenuto, ha posto evidentemente prospettive differenti, anche in tema di pertinenziali con la condotta allo stato contestata. Non può, dunque, semplicisticamente allegarsi una decisione che inerisce si al medesimo procedimento ed alla medesima provvisoria imputazione, ma a differente oggetto.
3.3.b. Si osserva, ancora, che la questione della necessità della indicazione di precisi criteri di selezione del materiale contenuto nei dispositivi sotto sequestro e del tempo entro cui svolgere le operazioni di selezione del materiale sequestrato, non risulta dagli atti a disposizione di questo Collegio essere stata posta all'attenzione del Tribunale del Riesame. Il motivo si palesa perciò inammissibile per genericità estrinseca (cfr. il superiore § 2.3.b.).
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3.3.c. Si ritiene, comunque, che avendo il Tribunale illustrato, sinteticamente ma efficacemente, la necessità di un sequestro onnicomprensivo (cfr. i superiori §§ 2.2. e 3.2.), è evidente che è stata adottata una motivazione che, in linea con i criteri indicati da questa Corte, ha esplicitato proprio quelle ragioni per cui era necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in considerazione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo, attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro. Contrariamente a quanto lamentato nel ricorso risulta sussistente il rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura e il sacrificio imposto al ricorrente con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati,non possa essere di non possa essere invocato a censura della ordinanza impugnata il principio di diritto afferente i supporti digitali quali smartphone o tablet, in ordine alla legittimità del decreto di sequestro delle macchine fotografiche e dei relativi supporti di memoria, per l'ablazione dei quali risulta adeguato il riferimento del Tribunale alla condotta del ricorrente oggetto di valutazione da parte degli organi inquirenti competenti e tesi prevalentemente alla verifica della detenzione e procacciamento di immagini pedopornografiche. Sotto tale aspetto risulterebbe non pertinente, invero, fare generalizzato riferimento alla giurisprudenza di legittimità citata dalla difesa che muove proprio dal presupposto (assente in ordine agli apparati fotografici digitali e dei relativi supporti) che sia violato il carattere della proporzionalità del vincolo in ragione della consistenza del contenuto di specifici supporti informatici afferente strettamente alla sfera privata della persona nella sua complessiva portata,
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situazione non sovrapponibile a quella che si realizza attraverso l'ablazione dei beni deputati a contenere foto o riprese video: non si intende negare che anche detti supporti contengano informazioni che godono di analoga tutela in quanto pur sempre espressione di analogo diritto alla privacy, ma piuttosto prendere atto di come lo stesso, proprio a causa della specifica natura del suo "contenitore", conservi un più circoscritto ambito di attività del soggetto. Nel caso di specie l'ablazione dei "contenitori" rappresentati dalle macchine fotografiche digitali e connessi supporti digitali non pregiudica il principio di proporzionalità secondo le statuizioni della giurisprudenza di legittimità sopra citata essendo il loro contenuto, almeno in astratto, strettamente legato alla fattispecie di reato provvisoriamente contestata (ed in ordine al cui fumus si è sopra rilevata la congruità della motivazione) ed alla base delle preliminari indagini, là dove FE sarebbe stato visto fotografare -almeno sulla base della provvisoria accusa-un bambino nudo di pochi anni sulla spiaggia e poi fuggire e manipolare la macchina fotografica quasi a volerne compromettere le immagini contenute in memoria. Il sequestro probatorio della macchina fotografica ed i supporti digitali detenuti all'atto del controllo e analoghi dispositivi detenuti in auto e presso altri luoghi (in ordine agli oggetti sottoposti a sequestro v. pagg. 4 e 5 ordinanza impugnata) non integra, pertanto, un vincolo reale esorbitante il principio di proporzionalità secondo i canoni interpretativi che Codesta Corte ha inteso individuare onde salvaguardare la violazione di diritti non giustificati da indagini a valenza meramente perlustrativa. Il motivo è, dunque, manifestamente infondato.
4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 4 febbraio 2026
La Cons. est IA VE
Il Presidente NN ER Liberali
Dispone, a norma dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti e della dignità degli interessati sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
Deposita in Cancelleria
Oggi 18 MAG. 2026
Il Presidente NN ER
IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa
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