Sentenza 18 ottobre 2011
Massime • 1
Integra il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci l'amministratore che apposta artificiosamente nel bilancio come anticipazioni in conto capitale somme versate dai soci medesimi a diverso titolo, determinandone successivamente l'indebito assorbimento una volta deliberato, peraltro con modalità illegittime, l'azzeramento del suddetto capitale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2011, n. 7787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7787 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SCALERA Vito - Presidente - del 18/10/2011
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 2480
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 17943/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 17.2.2011 da:
avv. De Nicola Fausto, difensore di AM RO, nato a [...] l'[...] e sul ricorso proposto l'1.4.2011 dall'avv. Massimo Pagliata, difensore di FE AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 4 ottobre 2010.. Sentita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
Letta la memoria difensiva depositata dall'avv. Francesco Rizzo difensore della parte civile AN QU;
Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto dr. Sante Spinaci, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
Sentito, altresì, l'avv. Francesco Rizzo, difensore della parte civile, che si è associato alle conclusioni del PG.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA RO e LI AR erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Salerno del reato loro ascritto al capo a) ai sensi dell'art. 110 c.p., artt. 81 cpv., 2621 e 2622 c.c., perché nelle rispettive qualità di presidente e consigliere del C.d.A., della s.r.l. ARTEMISIA H dall'8.7.00 all"1.3.04, il secondo in quella di consigliere della medesima società nel medesimo periodo, con l'intenzione di ingannare i soci ed il pubblico ed alfine di conseguire un ingiusto profitto per la citata società, costituito da un indebitamento minore di quello reale pari ad Euro 516.457, esponevano in bilancio chiuso al 31.12.01 approvato con delibera di assemblea ordinaria del 27.4.02 e nel bilancio chiuso al 31.12.02 ed in quello straordinario chiuso al 19.4.03, approvato con delibera di assemblea ordinaria del 9.04.03, fatti non corrispondenti al vero, e cioè inserivano tra le "Riserva in conto copertura perdite" del patrimonio netto dello stato passivo dei suddetti bilanci, l'importo di L. 1.000.000.000 ( Euro 516.457) registrato nel libro giornale per gli anni 2001 e 2002, somma che avrebbe invece essere dovuta inserita nella voce "debiti verso altri" perché relativa a versamenti eseguiti dai soci a titolo di anticipazioni e quindi veri creditori della società ed altresì in assenza di specifica delibera assembleare che avesse approvato una tale destinazione delle anticipazioni dei soci in conto coperture perdite, in modo quindi di da indurre i terzi destinatari delle situazioni di bilancio in errore facendo risultare un indebitamento minore di quello reale ed inoltre cagionando un danno al socio finanziatore AN QU per l'importo di Euro109.659,72 non avendo quest'ultimo utilizzato tale importo per sottoscrivere parte delle quote dell'aumento di capitale sociale deliberato nell'assemblea straordinaria del 20.4.2003. Con sentenza del 19 giugno 2006, il Tribunale dichiarava gli imputati colpevoli del reato loro ascritti e, concesse le attenuanti generiche, li condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della persona offesa AN QU costituitosi parte civile, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dai difensori dei due imputati, la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 2621 c.c., perché estinto per prescrizione e rideterminava - per la residua imputazione -la pena per ciascun imputato nella misura di mesi quattro di reclusione;
confermava nel resto, oltre consequenziali statuizioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo di impugnazione il difensore del LA eccepisce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 419, commi 1, 2 e 3;
art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c); art. 179 c.p.p., e art. 195 c.p.p., comma 1, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Si duole, al riguardo che la Corte di merito non abbia accolto l'eccezione di invalidità per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare al difensore dell'imputato, avv. Valerio De Nicola, formalmente designato per il giudizio di primo grado con atto di nomina 1.6.2005 depositato presso la segreteria della Procura di Salerno. Il denunciato vizio si estendeva a tutti gli atti del procedimento e ne comportava la regressione, al momento del compimento dell'atto nullo, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., comma 3. Il ricorso in favore di LI eccepisce inosservanza od erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, lett. b), intempestività della presentazione della querela. Lamenta che erroneamente la questione della procedibilità era stata risolta dal giudice di appello. Insiste nell'assunto che AN fosse a conoscenza dei fatti oggetto d'imputazione già dal 21.5.2003, data in cui aveva ricevuto comunicazione dell'approvazione del bilancio ad opera dell'assemblea tenutasi il 29 aprile 2003. Rispetto alle date anzidette la querela presentata il 5.11.2003 era tardiva. Il secondo motivo denuncia inosservanza od erronea applicazione della legge penale a sensi dell'art. 606, lett. b), mancanza del danno come elemento essenziale della fattispecie di cui all'art. 2622 c.c.. Il terzo motivo deduce violazione della norma processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), e mancata correlazione tra imputazione e sentenza, sul riflesso che l'ipotetico danno sarebbe stato collegato ad un fatto non contestato nell'imputazione, ovvero all'azzeramento del capitale sociale, e non alle false comunicazioni sociali.
2. - La doglianza proposta dal LA ripropone l'eccezione di nullità per omessa comunicazione dell'avviso dell'udienza preliminare al difensore di fiducia. In tali termini, la questione è decisamente inammissibile in quanto non muove affatto critiche alla pertinente e tranciante risposta motivazionale del giudice a quo, che ha rilevato che l'atto di nomina del difensore era privo di regolare deposito presso la segreteria della Procura, di guisa che non v'era prova certa dell'anteriorità della detta investitura sì da poter fondatamente ritenere l'esistenza di un obbligo di comunicazione nei confronti del nuovo difensore.
Ad identica sorte, in chiave di giudizio di inammissibilità, si espone il primo motivo del ricorso del LI che si limita a riproporre la questione di tempestività della querela, senza alcun apprezzabile rilievo critico delle pertinenti ragioni in forza delle quali il giudice a quo ne ha ritenuto l'infondatezza. All'uopo, la stessa Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione di indiscusso insegnamento di legittimità, secondo cui ai fini del decorso del termine di presentazione della querela occorre che la persona offesa abbia compiuta contezza del fatto generatore di pregiudizio nei suoi confronti e degli elementi costitutivi dello stesso danno patito. Contezza che, nel caso di specie, non avrebbe potuto retrodatarsi, così come preteso dal ricorrente, in quanto la comunicazione dell'approvazione del bilancio ad opera dell'assemblea tenutasi il 29 aprile 2003 non recava le informazioni necessarie a rendere il destinatario avvertito dell'artificio contabile e della strategia ad excludendum posta in essere in suo danno. La seconda censura che dubita della sussistenza del danno, quale componente essenziale della fattispecie delittuosa dell'art. 2622 c.c., è palesemente infondata in quanto con argomentazione perspicua ed appropriata il giudice di appello ha spiegato in cosa consistesse il nocumento cagionato allo AN che, già socio ed amministratore della società, come altri aveva fatto delle anticipazioni per oltre centomila Euro e non era stato poi avvertito del preordinato azzeramento del capitale sociale e del diritto di opzione da esercitare entro un determinato termine a pena di decadenza della sua qualità di socio. Non solo, ma non era stato posto in condizione di avvedersi del rischio che l'importo dell'anticipazione da lui versato venisse di fatto fagocitato per effetto dell'indebita postazione contabile della relativa somma nel patrimonio netto, sotto la voce anticipazioni in conto capitale e trattato, dunque, come anticipazione in conto capitale e non già come debito verso soci, e dunque come voce passiva non suscettibile di essere coinvolta dall'azzeramento del capitale sociale, peraltro deliberato con modalità illegittime.
La terza censura riguardante la pretesa violazione del principio di correlazione in merito all'individuazione del fatto produttivo di danno - asseritamente ravvisato in sentenza nell'azzeramento del capitale sociale e, nel capo d'imputazione, ricondotto invece alle false comunicazioni sociali - è pur essa palesemente priva di fondamento.
Ed invero, dallo sviluppo motivazionale della sentenza impugnata emerge chiaramente che sono state proprio le false informazioni in bilancio, attraverso meri artifici contabili consistenti in mendaci appostazioni, a determinare le condizioni necessarie perché il preordinato azzeramento di capitale sociale, in uno all'omessa comunicazione alla persona offesa, sortisse l'effetto dell'indebito assorbimento dell'importo versato dalla stessa e, ad un tempo, la perdita della qualità di socio per il mancato tempestivo esercizio del diritto di opzione. Come dire, indebito accaparramento della stessa somma e contestuale estromissione del socio non gradito. E sulla dinamica di tale preordinata strategia gli imputati hanno avuto ampia possibilità di difendersi.
3. - Per quanto precede, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con le consequenziali statuizioni di cui in dispositivo, anche in ordine alla condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Li condanna inoltre, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate i complessivi Euro 1.800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2011. Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2012