Sentenza 18 marzo 2009
Massime • 1
Il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione su impugnazione proposta, oltre che dall'imputato, dalla parte civile avverso la sentenza di condanna che abbia omesso di pronunciarsi sulle pretese civili, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2009, n. 20163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20163 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/03/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO FR M. S. - Consigliere - N. 284
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 031620/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI ND, N. IL 18/10/1947;
2) CA AT, N. IL 05/05/1968;
3) ER NC, N. IL 26/08/1961;
4) TE GI, N. IL 15/06/1958;
5) CAMPAGNA ANTONINO, N. IL 09/06/1931;
6) CURRERI SANTA, N. IL 30/11/1938;
7) CAMPAGNA PASQUALE, N. IL 31/12/1961;
8) CAMPAGNA PIERO, N. IL 27/07/1963;
9) campagna angela, N. IL 13/03/1965;
10) campagna paolo, N. IL 20/08/1966;
11) CAMPAGNA GIUSEPPINA, N. IL 19/03/1970;
12) CAMPAGNA ROSARIA, N. IL 04/06/1972;
13) CAMPAGNA DOMENICA, N. IL 21/12/1975;
14) ER PP, N. IL 04/06/1959;
avverso SENTENZA del 18/03/2008 CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMBOLÀ MARCELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Martusciello Vittorio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi RT e ER VA e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi delle parti civili e di DE e CA GA;
udito, per la parte civile, l'avv. Cicero che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso;
uditi i difensori avv. Di RO (DE - CA GA), SC (RT) e UR (ER VA), che hanno concluso ciascuno per l'accoglimento del proprio ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 11/12/04 la Corte di Assise di Messina condannava RT LA e ER VA alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per i reati di porto illegale di fucile e omicidio, aggravato dallo stato di latitanza e dalla premeditazione;
condannava altresì DE CA e CA GA per il reato di favoreggiamento personale in vantaggio dei primi due, esclusa l'aggravante originariamente contestata della L. n. 203 del 1991, art. 7; assolveva per non aver commesso il fatto dallo stesso reato di favoreggiamento DE SE e MA FR (questi poi deceduto). Con sentenza 18/3/08 la Corte di Assise di Appello di Messina, su impugnazione degli imputati avverso le rispettive condanne e delle parti civili (i genitori e i fratelli della vittima) avverso l'assoluzione del DE SE, dichiarava estinto per prescrizione il reato di favoreggiamento personale e condannava la DE CA e CA GA in solido al risarcimento dei danni - pronuncia omessa dalla sentenza appellata - e, in solido anche con gli altri imputati a ciò già condannati, al pagamento delle spese di parte civile relative al primo grado;
dichiarava estinto per prescrizione anche il reato di porto illegale di fucile e per l'effetto revocava nei confronti di RT e ER VA la misura dell'isolamento diurno;
confermava nel resto, con condanna degli imputati in solido al pagamento delle spese di parte civile relative al secondo grado. Ricorrevano per cassazione gli imputati avverso le condanne e le parti civili avverso la pronuncia assolutoria per il DE SE.
Il fatto è così ricostruito, dopo doppio grado di giudizio, dai giudici di merito.
Il pomeriggio del 14/12/1985 alcuni escursionisti rinvengono in una località isolata sui monti Peloritani il corpo senza vita di una ragazza, presto riconosciuto per quello della sedicenne AM LL, scomparsa la sera del 12/12/85.
La vittima era stata attinta di fronte, da distanza ravvicinata, da cinque colpi di fucile da caccia cal. 12, verosimilmente a canne mozze: i primi tre colpi (la vittima ancora in piedi) al capo, al torace e al braccio destro, sollevato in atto di difesa;
gli altri due, a finirla, quando il corpo era già a terra. Come venne definita dal perito autoptico, una vera e propria "esecuzione sul posto" (l'ora della morte intorno alle 21 del 12/12/85). LL AM, di Saponara, lavorava da pochi mesi presso una lavanderia di CAvilla TI, gestita da DE CA, coniugata con MA FR. La DE CA aveva alle sue dipendenze pure un'altra ragazza, la diciassettenne CA GA, fidanzata del fratello, DE SE. Verso le 20 del 12/12/85 la AM LL, ragazza da tutti definita riservata e tranquilla, come sempre alla fine della giornata di lavoro era nei pressi del negozio in attesa della corriera per Saponara.
Quella sera però non venne vista salire e si suppose che avesse avuto un passaggio in auto da qualche conoscente.
Dopo l'allarme per il mancato rientro in famiglia della ragazza le prime ricerche. Si pensò in un primo momento ad una fuga d'amore con un giovane corteggiatore, da lei peraltro mai incoraggiato, ma la pista veniva subito meno. Infine, due giorni dopo, il ritrovamento del cadavere. Poi le prime indagini: fonti confidenziali indicavano la presenza in zona, tra LA TI e ME MA, di un latitante AL conosciuto col falso nome di ingegner AT;
costui avrebbe smarrito un taccuino, probabilmente dimenticato in un indumento portato in lavanderia. La circostanza, messa in possibile relazione dagli inquirenti con la morte della ragazza, trovava conferma dalla DE CA e dalla CA GA, che in precedenza mai vi avevano fatto menzione (di qui l'imputazione di favoreggiamento, estesa anche al fratello ed al marito della DE CA). Risultava così che effettivamente negli ultimi tempi la lavanderia era frequentata da un tale ingegnere AT e da un suo nipote o cugino a nome LO VA. Accadeva che nella seconda metà di novembre il AT si era accorto di avere lasciato nella tasca di una camicia portata a lavare un portadocumenti dal contenuto importante. Alle concitate ricerche veniva trovato nel cestello della lavatrice la sua custodia di plastica rossa e un'immaginetta del papa che vi era all'interno, ma non il resto del suo contenuto. Di ciò il AT sì mostrava estremamente contrariato. Si sarebbe appreso dalla madre della AM LL, nel corso del dibattimento, che la sera del 9/12/85 la figlia le aveva confidato di avere scoperto che AT non si chiamava AT e - circostanza questa già riferita in istruttoria - che mentre la ragazza stava leggendo un pezzo di carta trovato in un indumento, lo scritto le veniva subito tolto di mano dalla CA GA. Che l'omicidio fosse collegato all'episodio del documento smarrito era anche l'ipotesi che sosteneva le private indagini condotte con tenacia dal fratello carabiniere della vittima, che, munito di un microapparecchiatura, il 4/2/89 registrava in una lavanderia a ME MA (gestita da tale NG NO, sorella della moglie di quel AM AN di cui si dirà) una conversazione tra presenti, dove CA GA si esprimeva in proposito dubitando della responsabilità del AT ("Perché a LL A me dovevano prendere") se quello fosse stato il movente (a suo dire era lei che aveva trovato la carta). Il sedicente ingegner AT risultava essere il latitante per reati di droga RT LA (JU), nipote dell'omonimo boss AL (OR, detto 'u paccare'); il nipote o cugino LO IA risultava in realtà ER VA, sempre al suo fianco.
L'identità dei due si manifestava in occasione di un controllo stradale nei pressi di LA TI il giorno 8/12/85, che li costringeva a fuggire lasciando in mano agli agenti, impegnati nel controllo di una seconda autovettura, la patente di guida e il libretto di circolazione falsi da cui si sarebbe potuti risalire - come infatti avvenne - alla loro vera identità. Dopo quel giorno i due non erano più visti. Dalla combinazione dei due episodi - secondo il giudice di merito - l'allarme dei due, preoccupati che la ragazza potesse confidarsi con qualcuno (massimamente con il fratello carabiniere): se fino all'evento del posto di blocco si potevano giustificare in qualche modo con la ragazza le false generalità del AT, dopo quel controllo la sua identificazione con l'RT sarebbe divenuta di dominio pubblico ed impossibile per lui continuare la gradita latitanza nella zona di ME e LA (dove si era circondato di amichevoli conoscenze) e, ancor peggio, avrebbe fatto conoscere la sua imprudenza, che metteva a repentaglio anche la sicurezza di chi quella latitanza aveva consentito e garantito.
Le indagini per l'omicidio, dopo un primo proscioglimento istruttorio nel 1990 degli stessi odierni imputati, erano riaperte nel 1996 a seguito delle rivelazioni di numerosi collaboratori di giustizia messinesi, che secondo il loro grado di conoscenza (sia pure de relato) della vicenda (in alcuni casi la fonte è lo stesso RT LA: è il caso del cognato IN La AN, di RC MA e di LO RA;
in altri è il deceduto PI SA, devoto agli RT: è il caso di AC SA, AR RI e RO Di PO;
in altri ancora quel AM AN di cui subito si dirà: ed è il caso di IO SA, GI PA, TO CI e NT
AN), ma tutti in modo sostanzialmente concorde, attribuivano il delitto, con la nota causale, a LA RT JU, all'epoca latitante nel Messinese, dove godeva di numerosi e importanti appoggi incentrati nella persona di certo AN AM, che a CAvilla TI aveva una masseria cui facevano capo, indistintamente e promiscuamente, malavitosi e rappresentanti, anche di rilievo, delle istituzioni locali. Secondo tutti i detti collaboratori (menzionati in sentenza anche altri meno significativi) l'esecuzione della AM LL avvenne perché l'RT e il ER VA temevano che per loro la ragazza rappresentasse ormai un pericolo, potendo avere appreso dal documento rinvenuto la loro vera identità. Dal rinnovato processo la condanna di primo e secondo grado per l'omicidio.
La sentenza di appello in particolare attribuiva la reticenza di CA DE e della CA GA (non di DE SE, il quale spontaneamente aveva rivelato come il AT si fosse accorto dello smarrimento del portadocumenti proprio mentre si trovava nella sua barberia) non all'intento di favorire il latitante e i suoi sodali ma al timore delle conseguenze che un diverso comportamento avrebbe attirato su di loro.
Il ricorso delle parti civili riguarda invece proprio la responsabilità del DE SE, le cui dichiarazioni nel complesso dovevano comunque considerarsi reticenti, l'uomo (e come lui il MA, marito della DE CA, successivamente deceduto) non potendo non essere stato messo a conoscenza di quanto sulla vicenda sapevano la sorella e la fidanzata (poi moglie) CA GA.
Opposto il ricorso delle imputate di favoreggiamento. La difesa deduce: 1) vizio di motivazione, per l'omessa considerazione da parte del giudice di secondo grado delle argomentazioni difensive proposte con l'appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento in loro favore dell'esimente dello stato di necessità; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per l'utilizzazione, in quanto corpo di reato, delle dichiarazioni rese dalle imputate in violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2, art. 64 c.p.p., comma 3 bis e art. 179 c.p.p., comma 1, ult. par.; 4) violazione di legge per la negata nullità del giudizio di primo grado relativamente all'illegittima contestazione suppletiva, all'udienza del 7/6/01, riguardante le dichiarazioni, tutte note, da loro rese anteriormente al maggio 1997;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili emesse a loro carico dopo il loro proscioglimento. In ordine alle condanne per omicidio. La difesa dell'RT deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'art. 6 della legge istitutiva del gratuito patrocinio (mancata decisione sull'istanza nei dieci giorni di legge e conseguente nullità del giudizio); 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta causale mafiosa del reato;
3) violazione di legge e vizio di motivazione sui pretesi indizi (le impronte di suola di scarpe bagnate che sarebbero state rinvenute all'ingresso della villetta del latitante a ME MA nel corso di un fantomatico sopralluogo il 1.3/12/85) che porterebbero all'RT, che in realtà esce di scena subito dopo il controllo stradale dell'8/12 (mentre i veri interessati a nasconderne l'identificazione erano coloro che in loco ne favorivano la latitanza); 4) violazione di legge e vizio di motivazione per l'efficacia probatoria accordata alle dichiarazioni de relato rese dai collaboratori di giustizia su una vicenda di cronaca a suo tempo riportata con ampiezza e grande evidenza drammatica dagli organi di informazione che già l'attribuivano al latitante AL;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione.
La difesa del ER VA, dopo una generale premessa critica sull'apparato argomentativo della sentenza impugnata, deduce una serie di rilievi specifici, relativi ad entrambe sentenze di merito, articolati in 81 punti, ora come violazione di legge ora come vizio di motivazione, che così si possono raggruppare e sintetizzare: è contestata la ritenuta causale mafiosa del delitto, desunta solo da certe sue modalità e dalle caratteristiche dell'arma usata;
è contestata l'individuazione della sua causale immediata nel compositum (come si esprime il ricorrente) delle vicende relative alla agendina smarrita ed al controllo stradale per l'ipotizzata salvaguardia del contesto di protezioni locali in cui si muoveva il latitante;
si contesta la ricostruzione del fatto e del suo antecedente causale rappresentato dalla vicenda dell'agendina; si contesta la logicità dell'individuazione nella AM G. di un possibile pericolo per il latitante;
si richiamano i principi espressi nella sentenza Andreotti delle S.U. della Cassazione per l'omicidio Pecorella;
si deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità sia in ordine alle dichiarazioni rese in fase di indagini dai favoreggiatori nei confronti di RT e ER VA sia in ordine alle informative di pg e alle testimonianze di ufficiali di pg laddove riferiscono di informazioni della DE CA o di fonti confidenziali;
allo stesso modo si contesta l'utilizzazione di dichiarazioni rese da altri testimoni ancora sulla vicenda dell'agendina e se ne desume un vizio complessivo di motivazione;
si contesta l'illegittimo richiamo al contenuto di sentenze non irrevocabili (come quella sul giudice istruttore MO);
si deducono vizi di motivazione in ordine alla vicenda del controllo stradale e per quanto ad esso relativo nelle dichiarazioni del collaboratore IN La AN anche violazione di legge (punto 32); vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni di alcuni testi in ordine ai fatti a tale vicenda immediatamente successivi (il passaggio di cortesia chiesto dai due fuggitivi appiedati a due conoscenti); violazione di legge per il superamento di un giudicato favorevole al ER VA circa la sua individuazione come concorrente nella ricettazione dei documenti falsi);
vizio di motivazione per avere tratto elementi sfavorevoli agli imputati dalla condotta processuale, dalle impronte che sarebbero state rinvenute nel corso del sopralluogo, dalla pretesa conoscenza tra RT e AM AN anteriore al 1990, dalla interpretazione degli elementi di prova sul punto;
ancora vizio di motivazione e sua illogicità sui criteri generali di valutazione dei contributi dei collaboratori di giustizia e sui riscontri individualizzanti;
in particolare ci si diffonde (punti 47- 59) sul La AN, cognato dell'RT, di cui si evidenziano le incongruità; allo stesso modo su castorina e RC, RA, RI AR e Di PO, il deceduto IM (non più verificabile fonte di molti), CI, AN,
ROpaolo, LA OL e IN, PA GI e EL, LO e TU, IO;
si conclude, con specifico riferimento all'imputato, censurando l'illegittima metodica traslativa per cui ciò che è attribuito all'RT lo è automaticamente anche al ER VA e ciò sia per la causale che per le dichiarazioni dei pentiti;
violato il principio per cui si condanna solo se la colpevolezza risulta al di là di ogni ragionevole dubbio;
stesse considerazioni sull'aggravante della premeditazione ritenuta anche nei confronti del ER VA;
idem per la mancata concessione delle generiche.
In esito all'udienza di discussione il PG presso la S.C. concludeva per il rigetto dei ricorsi di RT e ER VA e per l'inammissibilità degli altri (DE, CA GA, parti civili); i difensori di parte civile e degli imputati concludevano per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Una premessa metodologica.
Il processo in atto, seguito alla riapertura delle indagini del 1996, fonda espressamente sugli apporti probatori venuti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sentiti dopo il proscioglimento istruttorio degli stessi odierni imputati avvenuto nel 1990. Ciò significa che la base probatoria è oggi costituita prevalentemente dal complesso delle dette dichiarazioni e non dagli esiti investigativi delle indagini svolte nel primo processo, storicamente conclusosi con un proscioglimento istruttorio. Posto dunque che la prova viene dalle dichiarazioni dei collaboratori e che il resto va riguardato come riscontro, ciò che importa in questa sede è verificare se i giudici di merito abbiano fatto buon governo dei principi in materia.
Che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per conoscenza diretta o de relato, costituiscano prova e non indizio è ius receptum: la chiamata di correo, che deve avere i requisiti della credibilità e dell'attendibilità intrinseca, ha valore di prova e non di mero indizio, sempre che venga confermata nella sua attendibilità da "altri elementi di prova", e gli altri elementi di prova possono essere di qualsiasi tipo e natura, purché logicamente idonei alla conferma dell'attendibilità (Cass., 1, n. 1801, ud. 221/191, dep. 25/2/97, imp. Bompressi e altri, rv. 206878). Tra i riscontri idonei anche altre chiamate in reità, purché convergenti, indipendenti, specifiche (Cass., 2, n. 13473, ud. 4/3/08, dep. 31/3/08, imp. Lucchese e altro, rv. 239744).
Nel caso in esame le chiamate in reità sono numerose e i giudici di merito ne hanno positivamente valutato la convergenza, l'indipendenza, la specificità. La sentenza impugnata, dopo aver apprezzato l'attendibilità soggettiva dei chiamanti e l'intrinseca credibilità delle loro accuse, ha ravvisato gli "altri elementi di prova" previsti dall'art. 192 c.p.p., comma 3 nella stessa convergenza delle chiamate, nell'assenza di sospette collusioni o interferenze tra loro, nel loro carattere individualizzante. Si è ben rappresentata l'esigenza di una particolare cautela nell'approccio valutativo, a fronte di dichiarazioni - tutte - de relato.
In concreto viene osservato che, vista l'estraneità dell'episodio criminoso al contesto delinquenziale locale, il contributo collaborativo (al di fuori di un'ipotesi confessoria) non poteva che essere de relato;
si sottolinea inoltre la diversa origine delinquenziale e territoriale dei dichiaranti (il principale, IN La AN, è AL;
gli altri sono messinesi), a garanzia dell'assenza di ogni sospetto di collusione calunniatoria o anche solo di reciproche influenze;
si rappresenta l'impossibilità che la risonanza giornalistica dell'evento o lo stesso iniziale processo contro i due imputati abbia dato causa a dichiarazioni, eterogenee per origine e contenuti, intervenute solo nel 1997. La stessa ipotesi del comune intento dei collaboranti di compiacere gli inquirenti si scontra con la detta eterogenea scaturigine. Vi è anche una precisa spiegazione alla relativa laconicità degli apporti collaborativi: riportando quanto in proposito osservato dal giudice di primo grado, "..l'uccisione di una diciassettenne a colpi di fucile caricato a pallettoni è fatto decisamente estraneo alla logica tradizionale criminale, anzi riprovevole in base ad una "etica" mafiosa classica, e ciò significa una sorta di fastidio o ritrosia ad affrontare l'argomento, quasi un modo per prendere le distanze da un delitto apparso sproporzionato o dettato da ferocia gratuita ed evitabile, parlandone il meno possibile nell'ambiente..". Come pure scrive il giudice di appello, riferendosi alle dichiarazioni dei collaboratori, "costituisce una costante del processo l'atteggiamento di ritrosia da parte della fonte iniziale (RT) e di riprovazione dell'interlocutore di turno". Tali valutazioni il giudice di merito ha fatto e nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del vaglio probatorio non può comportare una rivalutazione dei dati o una sovrapposizione degli apprezzamenti, ma solo un controllo logico e giuridico della struttura della motivazione per verificare se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori. È stato correttamente valutato nel merito l'apporto del collaboratore AL La AN IN, cognato dell'RT. L'uomo ha direttamente affrontato l'argomento col cognato in occasione di un incontro (prendendo spunto dalle notizie che in quel periodo si leggevano nei giornali), chiedendogli che bisogno c'era di arrivare a tanto (al delitto: presupposto inespresso e pacifico era che l'RT ne fosse stato l'autore). La risposta era stata che non poteva farne a meno, che con lui c'era VA (ER VA). In analoga occasione il La AN aveva sentito i due parlare del delitto, con esplicite ammissioni del ER VA, che ridendo ricordava come essi avessero preso la ragazza, l'avessero messa dentro la macchina e l'avessero portata via. Svalutato dal giudice di merito l'apparente svarione nel narrato del collaboratore, che, in merito alle modalità dell'omicidio, dice che i due avevano atteso la ragazza mentre aspettava l'autobus, l'avevano caricata sulla loro auto e, mentre il cognato guidava, ER VA l'aveva strangolata. Lo "strangolamento a pallettoni" su cui la difesa aveva ironizzato era solo l'espressione delle notizie frammentarie e confuse ricevute dal La AN, che avevano però in sè il nucleo sostanziale della verità sulla responsabilità del delitto che egli ricevette direttamente e indirettamente dai due autori. Di nessun rilievo l'ulteriore errore circa la collocazione temporale dell'omicidio (prima invece che dopo) rispetto al posto di blocco del giorno dell'Immacolata (ciò sulla base di una erronea deduzione del collaboratore dal breve tempo trascorso da quando a Milano egli stesso aveva procurato la macchina ai due dopo una rapina andata a male per un conflitto a fuoco coi Carabinieri). Idem per l'apparente confusione fatta dal La AN in ordine alla rapina medesima ("i moribondi che camminano", nell'ironia della difesa): in effetti le rapine commesse in quel periodo dai due imputati, entrambe nel Bergamasco, furono due, la prima (quella evidentemente ricordata dal collaboratore) nell'ottobre 1985, la seconda (in cui il ER VA veniva gravemente ferito ed arrestato) nell'agosto 1986 (quando il La AN, peraltro, era già detenuto).
Genuino e fondamentale, dunque, l'apporto del La AN e di assoluto rilievo anche in ordine alla causale del delitto. Riferisce infatti che l'RT ebbe a raccomandargli di contattare il ER VA sulla linea difensiva da tenere nel giudizio di ricettazione, che "altrimenti le cose si complicano e risalivano dove è che non dovevano risalire...; altrimenti non sarebbe valso a nulla ciò che aveva fatto". Il riferimento, palesemente, all'esigenza di tener nascosta la loro identità.
Gli altri collaboratori che hanno la loro fonte diretta nell'RT sono i messinesi RC MA e RA LO.
Il primo, di pari rango criminale e la conoscenza in comune di AM AN, ne ricevette in carcere il racconto della vicenda processuale, senza che quello, come sarebbe stato naturale se innocente, protestasse minimamente la propria estraneità al delitto. Logico, quindi, inferire dalla mancata negazione un significato affermativo. Analoga la conoscenza di LO RA, che diversamente dal RC riferisce di aver avuto in carcere dall'RT non solo il racconto del delitto (e della causale rappresentata dallo smarrimento dell'agendina in lavanderia) ma l'esplicita ammissione della sua responsabilità, in uno con la manifestazione di un certo rimorso.
L'apporto di costoro, che hanno fonte diretta in RT e provengono da contesti personali e ambientali diversi (AL il cognato La AN, messinesi RC e RA), è già fortemente probante.
Vi è poi il gruppo che ha la sua fonte in IM SA, successivamente deceduto. Il IM, autorevole malavitoso messinese, era personalmente devoto al AL RT LA OR e per tale ragione, in carcere col nipote, si era instaurata tra i due una particolare solidarietà, che si era perpetuata nella comune trattazione di affari illeciti dopo la scarcerazione del IM. Da IM hanno conoscenza i messinesi AC SA e RI AR. Il primo seppe che autori dell'omicidio erano stati LA RT JU e il suo compagno di latitanza, alla ricerca di chi fosse venuto in possesso dei documenti lasciati in un capo di vestiario portato in lavanderia. Stessa informazione ebbe il RI AR, sia in ordine agli autori del fatto (RT JU e un suo amico AL) sia in ordine alla causale (un'agendina trovata in lavanderia dalla vittima). Il percorso conoscitivo (a parte la diretta conoscenza della frequentazione della masseria AM AN da parte dell'RT) è confermato da Di PO RO (del gruppo messinese IM - RI AR), che ebbe le medesime informazioni sull'RT da RI LE (fratello poi deceduto di AR) e questi da IM. Altri collaboratori hanno la loro fonte nel su nominato AN AM (considerato e ospitale anfitrione della masseria di LA TI promiscuamente frequentata da malavitosi e uomini delle istituzioni). Si tratta di IO SA (sul primo proscioglimento dell'RT - in quanto amico dello AM AN - grazie a un giudice compiacente), di PA GI (sulla persona dell'RT come autore del delitto, anche se con nette divergenze su fonte e causale rispetto a precedenti propalazioni), CI TO (sull'RT come autore del delitto, al tempo latitante a LA con la protezione di AM AN), AN NT (cognato di PA GI: sull'episodio del posto di blocco, sull'omicidio della ragazza per mano dell'RT con un fucile e la causale dell'agendina, la protezione di AM AN tramite PA GI per l'aggiustamento del processo). Altri chiamanti sono stati smentiti dalla loro fonte, ma complessivamente il quadro è imponente. Qui sono stati richiamati i principali, utilizzati nella sentenza di appello. Interessante anche quanto afferma LO AN (nel suo caso la fonte, VI TO, è deceduta) e cioè che lo scritto casualmente trovato dalla AM G. e che ne determinò la morte era un biglietto, riposto in una giacca portata in lavanderia, di CO RL, dell'omonima "famiglia" palermitana, anch'egli latitante, contenente il ringraziamento, indirizzato a AN AM, di quei soggetti da lui aiutati. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sugli autori del delitto e la causale sono adeguatamente riscontrate. Il riscontro è nella loro stessa molteplicità e convergenza;
negli oggettivi elementi di prova raccolti nelle prime indagini;
nella testimonianza di SA UR, madre della vittima, le cui dichiarazioni sono rese nel tempo ma di cui non si ha ragione di dubitare;
negli esiti delle private indagini del carabiniere AM PI, fratello della vittima, e segnatamente nel contenuto di quanto da lui registrato il 4/2/89 nella lavanderia di ME MA. Sia la teste che la CA GA (registrata a sua insaputa dal AM G.) confermano l'esistenza del compromettente pezzo di carta dimenticato nell'indumento portato a lavare e indirettamente la causale dell'omicidio. Su queste basi le sentenze di merito di primo e secondo grado, che individuano nei due latitanti palermitani gli autori dell'efferato omicidio.
I ricorsi.
La difesa di RT pone una preliminare questione di diritto per la mancata risposta della Corte di Assise nei dieci giorni di legge alla sua richiesta di patrocinio a spese dello Stato: dopo la scadenza del termine e fino alla pronuncia (peraltro positiva) sull'istanza erano stati infatti invalidamente compiuti (la sanzione di legge è la nullità assoluta) importanti atti istruttori che avevano compromesso nei suoi confronti la legittimità dell'intero processo.
I giudici di merito hanno già risposto in proposito e la risposta è corretta: la nullità assoluta che assiste il rispetto del termine in questione è stata introdotta da legge (la L. 29 marzo 2001, n. 134) successiva al tempo in cui il termine stesso è stato inosservato (dal 17/12/99 al 21/2/00). E le nullità sono tassative. Peraltro presente alle udienze in questione il difensore di fiducia dell'imputato (il che esclude, anche in una lettura costituzionalmente orientata della norma originaria, il verificarsi di un pregiudizio per l'assistito, essendosi trattato di assunzione di prove dichiarative). Col secondo motivo lamenta che la causale mafiosa del delitto sia stata ritenuta sulla sola base delle sue modalità (il fucile a canne mozze, il luogo isolato) e di una non provata relazione con l'agendina smarrita in lavanderia. In proposito va subito detto (ed in seguito si dovrà ripetere più volte) che la critica al percorso motivazionale del giudice di merito è tipica dell'appello. Nel giudizio per cassazione rileva certamente la mancanza di motivazione o la sua manifesta illogicità, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ma - appunto - mancanza vuole dire inesistenza, mentre illogicità (manifesta) vuoi dire, nella specificazione normativa, contraddizione con altro passaggio argomentativo della motivazione medesima. Non è il caso che ne occupa. I giudici di merito, e segnatamente quello di appello, hanno motivato su ogni punto rilevante per la decisione;
sulla causale, in particolare, hanno fondatamente individuato (in base alle prove acquisite) e senza contraddizioni interne il movente del delitto. Esula dunque dalla critica di legittimità la proposizione di una lettura alternativa degli elementi di prova o addirittura solo dubitativa, come nel caso, della loro efficacia.
Si svaluta, in quell'ottica, la portata confermativa della causale delle parole di GA CA (registrate a sua insaputa da PI AM), per cui se l'autore del fatto era il AT era a lei che doveva prendere (lei aveva preso la camicia, lei l'aveva lavata, lei aveva trovato il fodero dell'agenda), no a LL. Con ciò trascurandosi (circa la genuinità della sua mostrata incredulità sulla responsabilità del AT) che TR GA parlava in presenza del fratello della vittima. Si trascura che la questione vera non era cosa avesse visto AM LL ma cosa altri pensava potesse aver visto. Allo stesso modo (si parla addirittura di travisamento della prova) è messa in dubbio l'attendibilità della deposizione di UR SA, madre di LL, perché solo in dibattimento fa cenno della confidenza della figlia per cui il vero ingegnere AT non era colui che si presentava come tale: in precedenza la teste aveva solo riferito - circostanza peraltro non di poco conto - del pezzo di carta trovato da LL in una giacca di AT toltole dalle mani proprio dalla CA GA.
Il valore indiziante sulla causale rimane intatto.
Lo stesso genere di doglianze caratterizza il terzo motivo, avente ad oggetto le prime indagini sull'omicidio e la pretesa permanenza in loco dell'RT - AT dopo il controllo al posto di blocco dell'Immacolata. Si enfatizza la questione delle tracce di scarpe (che nella disamina probatoria hanno avuto un peso assolutamente marginale) trovate in un sopralluogo non verbalizzato dei CC il 13/12 nei pressi della villetta di ME MA abitata dal sedicente ingegner AT, mettendo in dubbio la stessa veridicità del ritrovamento. Si adombra che il vero interesse a nascondere la latitanza fosse non del latitante ma dei suoi fiancheggiatori. Idem per il quarto motivo, che ha ad oggetto l'attendibilità dei collaboratori sentiti nel processo. Si sostiene che era facile per tutti addossare (de relato) la responsabilità del delitto a colui che per tale delitto già era stato processato, benché prosciolto, e per un fatto di grande risonanza mediatica anche recente. Prese di mira, poi, quelle che vengono definite le "inesattezze abissali" del La AN e, via via, le dichiarazioni dei vari collaboratori (tutte originariamente viziate dal de relato). Senonché tutto ciò è stato oggetto della puntuale valutazione del giudice di merito, che ha congruamente e convincentemente spiegato come il complesso di quelle dichiarazioni fosse credibile:
inevitabile il de relato in ipotesi del genere (in assenza di dichiarazioni confessorie), significativa la sua convergenza da parte di fonti autonome e di varia provenienza territoriale;
singolarmente attendibili i vari apporti conoscitivi. È tipicamente materia di merito e, non essendovi motivazione mancante o manifestamente illogica, essa è per ciò estranea al giudizio di legittimità. Con ultimo motivo si contesta l'aggravante della premeditazione. Anche su ciò vi è congrua motivazione del giudice di merito, che ha correttamente tratto l'aggravante in parola dalla stessa predisposizione dei mezzi in vista della commissione del delitto (viste le premesse, l'esito del passaggio in macchina da parte dei due, che la ragazza conosce, non poteva che essere mortale per LL AM quale che fosse stata la risposta alle eventuali domande che le avessero rivolto).
La difesa di ER VA (che oggettivamente si traduce anche in una seconda difesa per RT) sia pure con una diversa articolazione propone le medesime doglianze. Dopo una generale premessa critica alla sentenza impugnata lamenta anch'essa che si sia ritenuta la causale mafiosa del delitto in base ad un coacervo congetturale che dagli antefatti della vicenda dell'agendina smarrita (ipoteticamente ricostruita) e del controllo stradale perviene alla conclusione che fosse prioritaria per i due latitanti la salvaguardia del contesto delle protezioni locali e che sotto tale profilo la AM potesse costituire per loro un pericolo. A queste critiche, cui, come detto, la sentenza impugnata ha dato congrua e preventiva risposta (le doglianze ripropongono quelle dedotte con l'atto di appello), si aggiunge il richiamo (anch'esso contenuto nei motivi di appello) alla sentenza Pecorella delle S.U. e ai principi ivi affermati. Il richiamo non è pertinente (come pure rilevato dal giudice di merito), mancando col caso AM ogni necessaria analogia: lì la causale era ambigua e non era assistita da una adeguata congerie di indizi;
qui è del tutto univoca, posto che il solo movente individuato, sulla base di una pluralità qualificata di chiamate di reità, sia pur de relato, porta ai due odierni imputati. Si deve dunque ripetere (ad onta della mole cartacea del ricorso ER VA) ciò che si è detto per le doglianze del ricorso RT: si tratta di argomenti che sotto la veste della violazione di legge o del vizio (assoluto o manifesto) di motivazione si traducono in censure di fatto non consentite nel giudizio di legittimità, a fronte, come nel caso, di una sentenza di merito correttamente e congruamente motivata. Lo stesso dicasi per il gruppo di doglianze che si appuntano sulle prime indagini che hanno riguardato l'omicidio, i cui esiti tuttavia vanno oggi riguardati non come prove autonome ma come riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno determinato la riapertura del processo. Sotto questo profilo la presenza sulla scena dei due latitanti e la vicenda dello smarrimento dell'agendina non risulta più solo dalla parola diretta o riferita degli imputati di favoreggiamento o di altri soggetti ed il suo contenuto, in ogni caso, è legittimamente acquisito al processo, posto che, come fatto obbiettivo (a prescindere cioè dalla contestata ricorrenza del reato nei loro confronti), è pacificamente ammesso dagli stessi detti imputati. Irrilevante (a parte il fatto storico della loro esistenza) ogni eventuale richiamo a sentenze (vedi il caso MO) non passate in giudicato.
Nessun vizio di motivazione censurabile per cassazione tra quelli indicati in ordine alla vicenda del controllo stradale e dei fatti immediatamente successivi (i passaggi chiesti ai conoscenti Costa e Costanzo). Infondata la dedotta violazione di legge per l'utilizzazione in proposito della parola del La AN (generalmente utilizzabile, come si vedrà). Non opponibile al di là della definitiva assoluzione dal reato di ricettazione il giudicato formatosi in favore del ER VA sulla specifica circostanza della presenza o meno del ER VA medesimo sulla macchina in compagnia dell'RT: pertinente in proposito il richiamo del PG in sede di discussione alla sentenza 29/09 della Corte Costituzionale (del 19/11/08) sulla libertà di valutare ai fini di prova i fatti accertati nelle sentenze definitive acquisite ex art.238 bis c.p.p.. Allo stesso modo nessun vizio di motivazione è censurabile in questa sede in ordine a tutte le altre considerazioni fatte dal giudice sulla scorta dei vari elementi ritenuti utili (non necessariamente di per sè decisivi) presenti nel processo (in genere il ricorrente lamenta la mancata risposta del giudice di appello alla doglianze mosse con l'atto di impugnazione, ma giova ricordare come non esista in materia l'obbligo per il giudice di rispondere punto per punto alle osservazioni difensive, essendo sufficiente che egli affronti l'oggetto dell'impugnazione e dia conto delle ragioni della sua decisione in proposito).
La medesima infondatezza hanno le doglianze che il ricorrente appunta sui criteri di valutazione dei collaboratori di giustizia e dei riscontri individualizzanti: anche qui si sovrappongono le proprie valutazioni a quelle correttamente espresse dal giudice di merito, che ben ha spiegato dopo attenta analisi le ragioni della credibilità di ciascuno (in primis del La AN, nonostante quelle che vengono definite le sue "incongruità ed in ordine al quale l'unica violazione di legge dedotta riguarda il preteso malgoverno dei criteri di valutazione della prova e quindi in realtà un vizio di motivazione) e del complesso dichiarativo, che va a formare un'unica e solida prova (scevra da ogni sospetto di complotto o circolarltà) nei confronti di RT e ER VA. Va solo dato atto del rilievo difensivo per cui la parola del collaboratore ROpaolo non è mai stata confermata dalla sua fonte (tale LA OL IN, che in carcere avrebbe espresso la sua disistima per l'RT, resosi autore di un delitto indegno di un uomo d'onore): ma in realtà ROpaolo non è tra le fonti di prova utilizzate in sentenza. Infine non è ravvisabile alcun illegittimo automatismo per cui la prova a carico di RT andrebbe indebitamente ad attingere anche ER VA. Invero la responsabilità di ER VA emerge non solo dalla stessa circostanza, pacificamente acclarata, della sua costante presenza a fianco di RT come VA LO durante la comune latitanza, ma autonomamente anche dalla parola del La AN, che ricorda, anzi, come l'RT traesse giustificazione proprio dalla sua presenza - con lui c'era VA, VA ER - per spiegare l'uccisione della ragazza ed avesse inteso una volta dallo stesso ER VA, presente l'RT, l'espressione di un qual certo compiacimento criminale per il delitto commesso (diceva ridendo perché l'avevano presa, l'avevano messa in macchina e se l'erano portata..).
In definitiva ben può dirsi che la colpevolezza (di entrambi gli imputati) sia risultata al di là di ogni ragionevole dubbio. Motivata (si è detto) la ritenuta premeditazione. Motivato, del pari, il diniego delle generiche.
I ricorsi DE e CA GA. Anche detti ricorsi vanno respinti. Si lamenta in primo luogo che dal giudice di appello non sia stata data idonea risposta alle doglianze difensive contenute nell'atto di impugnazione riguardo alla mancata assoluzione delle due imputate (che con le loro dichiarazioni, anzi, avevano fatto emergere la causale e indirizzato le indagini;
da loro nessuna omissione o contraddizione;
non vero quanto riferito dalla UR SA sulla CA GA;
non vero quanto riferito dal pentito AC SA circa una sorta di trattativa che dopo la soppressione della AM sarebbe intercorsa tra l'RT e la DE CO sulla restituzione dei documenti). Correlato al primo il secondo motivo, dove ci si duole (nella logica della sentenza, secondo cui le donne avrebbero agito nel timore di ritorsioni) del mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità (art.54 c.p.). In ordine ai detti motivi si deve ripetere quanto già affermato per quelli degli imputati di omicidio e cioè che la sentenza di merito ha motivato la sua decisione in modo congruo e corretto e in sede di legittimità non è consentita una rilettura delle prove se esse sono state valutate, come nel caso, in modo logico e persuasivo. Oggi, dopo il proscioglimento per prescrizione dal reato di favoreggiamento, una diversa soluzione di merito richiederebbe inoltre un'evidenza della prova che nel caso non sussiste. Ciò vale in particolare per l'ipotesi dello stato di necessità, nel processo essendo in realtà rimasti indistinti i confini tra la connivenza ed il timore che hanno contraddistinto i rapporti tra i due latitanti ed il piccolo gruppo di simpatizzanti che gravitava attorno a loro nel piccolo mondo di LA TI.
Col terzo motivo la difesa contesta l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso del processo dalle imputate, insoddisfatta dalla ragione opposta dal giudicante per cui esse sono corpo di reato e ciò perché non avrebbero mai potuto essere legittimamente assunte (ex art. 63 c.p.p., comma 2, art. 64 c.p.p., comma 3 bis, art. 179 c.p.p., comma 1) da chi, da tempo, era imputato e/o indiziato di reità per favoreggiamento. Si ricorda infatti che tale qualifica (giusta il codice di procedura allora vigente: art. 78 c.p.p.) era stata acquisita dalla DE e dalla CA
GA (nonché dal DE VA e dall'oggi deceduto MA) con il rapporto della Questura di Messina dell'11/1/86. Ma a parte che nel codice di rito allora vigente non comparivano le garanzie del successivo, giova sottolineare che le reticenze imputate alla DE CA e alla CA GA, integranti il reato di favoreggiamento ipotizzato dalla Questura di Messina e per il quale - si ripete - vi è stata dichiarazione di estinzione per prescrizione e correlativo proscioglimento di tutti gli imputati, riguardano proprio i primi silenzi, tenuti in sede di s.i.t. anteriori a quel rapporto (per la DE CA il 14 e 19/12/85 e il 10/1/86; per la CA GA il 14/12/85 e il 10/1/86). La modificazione del capo d'imputazione (di cui pure ci si duole nel quarto motivo), oltre ad avere oggi solo valore storico, era in realtà un atto dovuto, all'udienza del 7/6/01 il Pm essendosi limitato a precisare le condotte (tutte richiamate nell'imputazione ma impropriamente riferite al maggio 1997) che negli anni precedenti, in tutto il corso del procedimento, avevano integrato secondo l'accusa un atto di favoreggiamento. Infine (quinto motivo) si lamenta la condanna al risarcimento del danno a seguito di proscioglimento benché in primo grado, nonostante la condanna, non vi fosse stata a loro carico alcuna pronuncia risarcitoria. La doglianza è infondata. Sulla mancanza nella sentenza di primo grado di una condanna al risarcimento del danno nei confronti degli imputati di favoreggiamento vi era stato uno specifico appello delle parti civili. Ed è giurisprudenza recente delle Sez. un. (n. 25083 dell'11/7/06) che una condanna al risarcimento ex art. 576 c.p.p. (e non art. 578 c.p.p.) è possibile in appello anche in caso di assoluzione in primo grado dell'imputato ("...atteso che l'art. 576 c.p.p. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto"). A maggior ragione per le spese (di primo e secondo grado).
Al rigetto dei ricorsi degli imputati segue la loro condanna in solido al pagamento delle spese del processo e di quelle sostenute dalle parti civili, che si liquidano nella complessiva somma di 5.000 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Il ricorso delle parti civili. Anch'esso va respinto, per le medesime ragioni per cui sono stati rigettati quelli degli imputati: sia pure in un'ottica opposta, le parti civili si dolgono che i giudici di appello abbiano confermato l'assoluzione in primo grado di DE SE (deceduto l'altro imputato di favoreggiamento assolto, MA SE). Ma l'assoluzione riposa - al pari delle condanne - su una motivazione non solo esistente, ma dotata di una intrinseca logicità che la rende indenne da censure in questa sede. La posizione del DE SE è stata distinta da quella delle due donne e, in assenza di una prova diretta e non solo presuntiva della sua conoscenza di quanto era avvenuto nella lavanderia, si è attribuito valore positivo al fatto che, richiestone per la prima volta, abbia riferito agli inquirenti, senza apparenti reticenze, la porzione della vicenda che, lui presente, si era svolta nel suo negozio di barbiere. Non serve da sola ad inficiare la soluzione assolutoria la sospette dimestichezza che si era instaurata tra lo stesso DE SE (il cui cognato MA era cognato del sindaco) e i due forestieri, frequenti commensali allo stesso ristorante insieme con altri membri della piccola comunità di CAvilla TI (tra cui lo stesso comandante della locale stazione dei CC), ne' la (discutibile) regola di esperienza per cui non poteva non essere stato messo a parte dalla moglie di quanto era successo. Correttamente, dunque, il DE SE è andato esente anche da condanne civili (la sua assoluzione è stata infatti confermata, la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione avendo riguardato solo le due imputate condannate in primo grado). Al rigetto del ricorso segue la condanna delle parti civili in solido al pagamento delle spese processuali cui hanno dato causa.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi proposti da RT LA, ER VA, DE CA e CA GA e condanna gli stessi in solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida nella somma complessiva di Euro 5.000, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
rigetta il ricorso proposto dalle parti civili, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali alle quali hanno dato causa.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2009