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Sentenza 18 dicembre 2023
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2023, n. 50323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50323 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SE AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/05/2023 del Tribunale del riesame di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 24/05/2023, il Tribunale del riesame di Catania rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di SE AN, terzo estraneo attinto da sequestro e confisca di primo grado di un immobile sito in San Giovanni La Punta, di cui chiedeva la restituzione. 2. Avverso tale ordinanza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, il SE. Con il primo e unico motivo, lamenta violazione di legge in riferimento agli artt. 27 e 42 Cost., 12-bis d. Igs. 74/2000 e 52 ss. D. Igs. 159/2011, ovvero inosservanza di norme processuali e segnatamente degli artt. 125, 191, 321 e 322 c.p.p., ovvero ancora vizio di motivazione, sotto il profilo della motivazione mancante o apparente in riferimento al requisito del periculum in mora. Penale Sent. Sez. 3 Num. 50323 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 30/11/2023 Evidenzia come erroneamente non sia stata disposta la restituzione del bene nei suoi confronti, soggetto totalmente estraneo al procedimento e alla condotta criminale contestata ad un sodalizio criminale dedito alla gestione di scommesse clandestine on fine capitanato da tale NI NT. Evidenzia, inoltre, come nessun nesso eziologico sia da ricollegare tra il bene e il profitto del reato, che semmai riguardava i server e gli altri strumenti utilizzati per la commissione del reato. 3. In data 23/11/2023 l'Avv. Eleonora Baratta, per l'imputato, depositava conclusioni scritte in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Collegio evidenzia come il ricorrente stesso affermi essere stata disposta confisca di primo grado del bene di cui chiede la restituzione. Tuttavia, non solo non allega copia della sentenza, ma neppure indica, nel ricorso, gli estremi per la sua compiuta individuazione, rendendo impossibile al Collegio conoscere a che titolo la confisca sia stata disposta (in via diretta ovvero per equivalente, ordinaria ovvero "estesa" ex art. 240-bis cod. pen., facoltativa ovvero obbligatoria, in quanto bene provento del reato ovvero suo strumento, ecc.). Tale incertezza vulnera in modo insanabile la possibilità stessa per la Corte di applicare i principi stabiliti dalla sua costante giurisprudenza in riferimento ai diversi tipi di confisca. Ed infatti, il provvedimento impugnato richiama l'articolo 104-bis disp. att. cod. proc. pen., il quale prevede, al comma 1-quater, che «ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del Codice Penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro», rendendo così necessario per questa Corte sapere in relazione a quale reato il sequestro e la confisca siano stati disposti, onde applicare la disciplina normativa corrispondente. Resta infatti in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Il Collegio ritiene che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen., sia necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce 2 nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso (Sez. 5, n. 25543 del 26/04/2023, Lafleur, mm.; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). Il ricorso è pertanto inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/11/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 24/05/2023, il Tribunale del riesame di Catania rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di SE AN, terzo estraneo attinto da sequestro e confisca di primo grado di un immobile sito in San Giovanni La Punta, di cui chiedeva la restituzione. 2. Avverso tale ordinanza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, il SE. Con il primo e unico motivo, lamenta violazione di legge in riferimento agli artt. 27 e 42 Cost., 12-bis d. Igs. 74/2000 e 52 ss. D. Igs. 159/2011, ovvero inosservanza di norme processuali e segnatamente degli artt. 125, 191, 321 e 322 c.p.p., ovvero ancora vizio di motivazione, sotto il profilo della motivazione mancante o apparente in riferimento al requisito del periculum in mora. Penale Sent. Sez. 3 Num. 50323 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 30/11/2023 Evidenzia come erroneamente non sia stata disposta la restituzione del bene nei suoi confronti, soggetto totalmente estraneo al procedimento e alla condotta criminale contestata ad un sodalizio criminale dedito alla gestione di scommesse clandestine on fine capitanato da tale NI NT. Evidenzia, inoltre, come nessun nesso eziologico sia da ricollegare tra il bene e il profitto del reato, che semmai riguardava i server e gli altri strumenti utilizzati per la commissione del reato. 3. In data 23/11/2023 l'Avv. Eleonora Baratta, per l'imputato, depositava conclusioni scritte in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Collegio evidenzia come il ricorrente stesso affermi essere stata disposta confisca di primo grado del bene di cui chiede la restituzione. Tuttavia, non solo non allega copia della sentenza, ma neppure indica, nel ricorso, gli estremi per la sua compiuta individuazione, rendendo impossibile al Collegio conoscere a che titolo la confisca sia stata disposta (in via diretta ovvero per equivalente, ordinaria ovvero "estesa" ex art. 240-bis cod. pen., facoltativa ovvero obbligatoria, in quanto bene provento del reato ovvero suo strumento, ecc.). Tale incertezza vulnera in modo insanabile la possibilità stessa per la Corte di applicare i principi stabiliti dalla sua costante giurisprudenza in riferimento ai diversi tipi di confisca. Ed infatti, il provvedimento impugnato richiama l'articolo 104-bis disp. att. cod. proc. pen., il quale prevede, al comma 1-quater, che «ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del Codice Penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro», rendendo così necessario per questa Corte sapere in relazione a quale reato il sequestro e la confisca siano stati disposti, onde applicare la disciplina normativa corrispondente. Resta infatti in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Il Collegio ritiene che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen., sia necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce 2 nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso (Sez. 5, n. 25543 del 26/04/2023, Lafleur, mm.; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). Il ricorso è pertanto inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/11/2023.