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Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2023, n. 25543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25543 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LE RO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 17/06/2022 della Corte di appello di Torino letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 14 dicembre 2018 del Tribunale di Torino che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di RO LE e ND SC per un delitto di furto pluriaggravato in abitazione (capo A) e del solo RO LE per altri due reati di furto pluriaggravato in abitazione (capi B e C) e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e, quanto a RO LE, anche alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha prosciolto ND SC # Penale Sent. Sez. 5 Num. 25543 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 26/04/2023 dall'imputazione a lui ascritta al capo A), confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso RO LE, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui al capo A), la mancanza di motivazione sulla attendibilità del proprio riconoscimento ad opera del teste MI JA. Segnala il ricorrente che la Corte di appello ha prosciolto ND SC dalla medesima imputazione ritenendo inattendibile il riconoscimento operato dal teste, ma ha omesso di indicare le ragioni per le quali il teste, pur ritenuto inattendibile in relazione all'individuazione del SC quale autore del furto, dovrebbe essere credibile quanto alla individuazione di RO LE. Si aggiunge nel ricorso che, peraltro, il teste, al momento del furto, aveva potuto osservare il soggetto da lui successivamente individuato in fotografia quale ND SC ad una distanza tra i trenta ed i quaranta metri ed anche RO LE era posto alla stessa distanza, ma portava un cappellino che ne copriva il volto. Il giudizio di inattendibilità dell'individuazione relativa ad l ND IA doveva condurre ad identico giudizio quanto al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, in relazione al furto di cui al capo B), dell'omessa ed illogica motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Quanto al delitto di cui al capo B), la Corte di appello si era limitata a confermare le argomentazioni del Tribunale. Il Tribunale, tuttavia, aveva affermato che la teste NA LZ IE aveva, a seguito di contestazione del Pubblico ministero, confermato le dichiarazioni predibattimentali con le quali aveva individuato in fotografia l'imputato dichiarandosi certa al 100% del suo riconoscimento. In realtà, sostiene, il ricorrente, il ricorrente aveva travisato le dichiarazioni dibattimentali della teste, che non aveva confermato re sue dichiarazioni, ma le aveva smentite, affermando di non averlo riconosciuto con una certezza del 100%, o comunque non era stata in grado di confermarle. A dimostrazione del suo assunto, il ricorrente riporta stralci delle dichiarazioni dibattimentali della testimone. Sostiene il ricorrente anche che le dichiarazioni risultano illogiche, perché l'individuazione era avvenuta a distanza di nove giorni dal furto, cosicché non poteva affermarsi, come aveva fatto il Tribunale, che il ricordo fosse ancora 2 /1" «fresco». 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, in relazione al furto di cui al capo C), dell'omessa ed illogica motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Sostiene che anche in relazione all'imputazione di cui al capo C) il Tribunale ha travisato la prova. Mentre nella motivazione della sentenza di primo grado si afferma che le due vittime, RL AN e IU DO, avrebbero proceduto ad un'individuazione fotografica poi confermata in dibattimento, integralmente da IU DO e, sia pure con qualche perplessità, da RL AN, dal verbale dell'udienza dibattimentale del 3 luglio 2018 risulta che, invece, i due testi non hanno confermato le loro dichiarazioni predibattimentali;
in mancanza del travisamento, l'esito della decisione sarebbe stato diverso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato che, nel caso di cosiddetta «doppia conforme», è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (ex multis, Sez. 6, n. 2101.5 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665). Deve, allora, osservarsi che con l'atto di appello l'odierno ricorrente non aveva denunciato il travisamento della deposizione della teste NA LZ IE, ma solo l'inattendibilità della individuazione fotografica dalla stessa operata, in quanto avvenuta nove giorni dopo il fatto. In particolare, non ha contestato che la teste avesse confermato le sue dichiarazioni predibattimentali o che in sede di indagini avesse dichiarato di averlo identificato con assoluta certezza. Ne consegue, in applicazione del principio sopra espos:o, l'inammissibilità del motivo di impugnazione. 2. Il terzo motivo è inammissibile per difetto della autosufficienza. Il ricorrente non indica e non allega i verbali dai quali dcvrebbe risultare il travisamento. È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, 3 pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Sez, 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723); siffatta interpretazione va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti especificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice», è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione;
sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). 3. È, invece, fondato il primo motivo di ricorso. Con il primo motivo di appello l'odierno ricorrente ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la sua individuazione fotografica operata da MI JA, che da una distanza di alcune decine di metri aveva assistito alla condotta delittuosa. A tale proposto l'imputato non si era limitato ad evidenziare la poca conoscenza della lingua italiana da parte del dichiarante e la incertezza delle sue dichiarazioni dibattirnentali, ma aveva evidenziato che il riconoscimento non era attendibile sia per la distanza dalla quale aveva visto i due autori del delitto, sia perché, secondo quanto da lui dichiarato, l'uomo identificato nell'odierno ricorrente portava in tale occasione un cappello che ne copriva la fronte. La Corte di appello ha prosciolto il coimputato ND SC dall'imputazione di avere partecipato al furto contestato al capo A). La ragione del proscioglimento risiede nella inattendibilità del riconoscimento, essendo state dalla polizia giudiziaria mostrate a MI JA per il riconoscimento alcune fotografie che ritraevano ND SC quando lo stesso ancora presentava un grosso neo sul volto che, invece, era stato rimosso chirurgicamente prima della commissione del furto, come risultava dalla cartella clinica prodotta dalla 4 difesa del SC. La Corte di appello, tuttavia, non fornisce risposta ai rilievi formulati dall'odierno ricorrente con l'atto di appello in ordine alla attendibilità della sua individuazione da parte del teste, limitandosi ad affermare che doveva «ritenersi certo l'esito del riconoscimento di LE RO, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante, potendosi richiamare al riguardo anche la articolata e condivisibile ricostruzione in punto di diritto della valenza probatoria del riconoscimento informale». Trattasi di motivazione apparente, inidonea a chiarire le ragioni del superamento delle censure del ricorrente volte a sostenere l'inattendibilità del riconoscimento, non potendo valere a tal fine il mero richiamo della motivazione della decisione di primo grado ed ancor meno le osservazioni in punto di diritto ivi formulate, non potendo esse giustificare la ritenuta attendibilità in concreto della individuazione operata dal teste. Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che manca di motivazione la sentenza d'appello che - nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante - si limiti a riprodurre la decisione del primo giudice, aggiungendo la propria adesione in termini apodittici e stereotipati, senza dare ccnto degli specifici motivi d'impugnazione e senza argomentare sull'inconsistenza o non pertinenza degli stessi (vedi Sez. 6, n. 12148 del 12/02/2009, Giustino, Rv. 242811, che richiama ulteriori precedenti). In tal caso non può parlarsi di motivazione per relationern, bensì di elusione dell'obbligo di motivare, previsto a pena di nullità dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e direttamente imposto dall'art. 111, sesto comma, Cost. Peraltro, nel caso di specie una specifica motivazione sul punto era resa ancor più necessaria dalla accertata inattendibilità dell'individuazione del coimputato, che imponeva di precisare perché, sebbene questa risultasse smentita dalla documentazione sanitaria prodotta, dovesse comunque ritenersi attendibile la individuazione di RO LE. 4. Concludendo, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo A), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Torino. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A) cori rinvio per nuovo 5 giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 26/04/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 14 dicembre 2018 del Tribunale di Torino che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di RO LE e ND SC per un delitto di furto pluriaggravato in abitazione (capo A) e del solo RO LE per altri due reati di furto pluriaggravato in abitazione (capi B e C) e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e, quanto a RO LE, anche alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha prosciolto ND SC # Penale Sent. Sez. 5 Num. 25543 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 26/04/2023 dall'imputazione a lui ascritta al capo A), confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso RO LE, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui al capo A), la mancanza di motivazione sulla attendibilità del proprio riconoscimento ad opera del teste MI JA. Segnala il ricorrente che la Corte di appello ha prosciolto ND SC dalla medesima imputazione ritenendo inattendibile il riconoscimento operato dal teste, ma ha omesso di indicare le ragioni per le quali il teste, pur ritenuto inattendibile in relazione all'individuazione del SC quale autore del furto, dovrebbe essere credibile quanto alla individuazione di RO LE. Si aggiunge nel ricorso che, peraltro, il teste, al momento del furto, aveva potuto osservare il soggetto da lui successivamente individuato in fotografia quale ND SC ad una distanza tra i trenta ed i quaranta metri ed anche RO LE era posto alla stessa distanza, ma portava un cappellino che ne copriva il volto. Il giudizio di inattendibilità dell'individuazione relativa ad l ND IA doveva condurre ad identico giudizio quanto al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, in relazione al furto di cui al capo B), dell'omessa ed illogica motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Quanto al delitto di cui al capo B), la Corte di appello si era limitata a confermare le argomentazioni del Tribunale. Il Tribunale, tuttavia, aveva affermato che la teste NA LZ IE aveva, a seguito di contestazione del Pubblico ministero, confermato le dichiarazioni predibattimentali con le quali aveva individuato in fotografia l'imputato dichiarandosi certa al 100% del suo riconoscimento. In realtà, sostiene, il ricorrente, il ricorrente aveva travisato le dichiarazioni dibattimentali della teste, che non aveva confermato re sue dichiarazioni, ma le aveva smentite, affermando di non averlo riconosciuto con una certezza del 100%, o comunque non era stata in grado di confermarle. A dimostrazione del suo assunto, il ricorrente riporta stralci delle dichiarazioni dibattimentali della testimone. Sostiene il ricorrente anche che le dichiarazioni risultano illogiche, perché l'individuazione era avvenuta a distanza di nove giorni dal furto, cosicché non poteva affermarsi, come aveva fatto il Tribunale, che il ricordo fosse ancora 2 /1" «fresco». 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, in relazione al furto di cui al capo C), dell'omessa ed illogica motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Sostiene che anche in relazione all'imputazione di cui al capo C) il Tribunale ha travisato la prova. Mentre nella motivazione della sentenza di primo grado si afferma che le due vittime, RL AN e IU DO, avrebbero proceduto ad un'individuazione fotografica poi confermata in dibattimento, integralmente da IU DO e, sia pure con qualche perplessità, da RL AN, dal verbale dell'udienza dibattimentale del 3 luglio 2018 risulta che, invece, i due testi non hanno confermato le loro dichiarazioni predibattimentali;
in mancanza del travisamento, l'esito della decisione sarebbe stato diverso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato che, nel caso di cosiddetta «doppia conforme», è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (ex multis, Sez. 6, n. 2101.5 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665). Deve, allora, osservarsi che con l'atto di appello l'odierno ricorrente non aveva denunciato il travisamento della deposizione della teste NA LZ IE, ma solo l'inattendibilità della individuazione fotografica dalla stessa operata, in quanto avvenuta nove giorni dopo il fatto. In particolare, non ha contestato che la teste avesse confermato le sue dichiarazioni predibattimentali o che in sede di indagini avesse dichiarato di averlo identificato con assoluta certezza. Ne consegue, in applicazione del principio sopra espos:o, l'inammissibilità del motivo di impugnazione. 2. Il terzo motivo è inammissibile per difetto della autosufficienza. Il ricorrente non indica e non allega i verbali dai quali dcvrebbe risultare il travisamento. È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, 3 pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Sez, 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723); siffatta interpretazione va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti especificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice», è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione;
sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). 3. È, invece, fondato il primo motivo di ricorso. Con il primo motivo di appello l'odierno ricorrente ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la sua individuazione fotografica operata da MI JA, che da una distanza di alcune decine di metri aveva assistito alla condotta delittuosa. A tale proposto l'imputato non si era limitato ad evidenziare la poca conoscenza della lingua italiana da parte del dichiarante e la incertezza delle sue dichiarazioni dibattirnentali, ma aveva evidenziato che il riconoscimento non era attendibile sia per la distanza dalla quale aveva visto i due autori del delitto, sia perché, secondo quanto da lui dichiarato, l'uomo identificato nell'odierno ricorrente portava in tale occasione un cappello che ne copriva la fronte. La Corte di appello ha prosciolto il coimputato ND SC dall'imputazione di avere partecipato al furto contestato al capo A). La ragione del proscioglimento risiede nella inattendibilità del riconoscimento, essendo state dalla polizia giudiziaria mostrate a MI JA per il riconoscimento alcune fotografie che ritraevano ND SC quando lo stesso ancora presentava un grosso neo sul volto che, invece, era stato rimosso chirurgicamente prima della commissione del furto, come risultava dalla cartella clinica prodotta dalla 4 difesa del SC. La Corte di appello, tuttavia, non fornisce risposta ai rilievi formulati dall'odierno ricorrente con l'atto di appello in ordine alla attendibilità della sua individuazione da parte del teste, limitandosi ad affermare che doveva «ritenersi certo l'esito del riconoscimento di LE RO, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante, potendosi richiamare al riguardo anche la articolata e condivisibile ricostruzione in punto di diritto della valenza probatoria del riconoscimento informale». Trattasi di motivazione apparente, inidonea a chiarire le ragioni del superamento delle censure del ricorrente volte a sostenere l'inattendibilità del riconoscimento, non potendo valere a tal fine il mero richiamo della motivazione della decisione di primo grado ed ancor meno le osservazioni in punto di diritto ivi formulate, non potendo esse giustificare la ritenuta attendibilità in concreto della individuazione operata dal teste. Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che manca di motivazione la sentenza d'appello che - nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante - si limiti a riprodurre la decisione del primo giudice, aggiungendo la propria adesione in termini apodittici e stereotipati, senza dare ccnto degli specifici motivi d'impugnazione e senza argomentare sull'inconsistenza o non pertinenza degli stessi (vedi Sez. 6, n. 12148 del 12/02/2009, Giustino, Rv. 242811, che richiama ulteriori precedenti). In tal caso non può parlarsi di motivazione per relationern, bensì di elusione dell'obbligo di motivare, previsto a pena di nullità dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e direttamente imposto dall'art. 111, sesto comma, Cost. Peraltro, nel caso di specie una specifica motivazione sul punto era resa ancor più necessaria dalla accertata inattendibilità dell'individuazione del coimputato, che imponeva di precisare perché, sebbene questa risultasse smentita dalla documentazione sanitaria prodotta, dovesse comunque ritenersi attendibile la individuazione di RO LE. 4. Concludendo, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo A), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Torino. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A) cori rinvio per nuovo 5 giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 26/04/2023.