Sentenza 29 maggio 2008
Massime • 1
L'omessa notificazione del decreto penale di condanna al difensore, nella vigenza della legge 6 marzo 2001 n. 60, determina la nullità del decreto, a nulla rilevando la circostanza che la notifica stessa non fosse dovuta al momento dell'emissione dell'atto, per non essere ancora entrata in vigore la citata legge, operando in materia il principio "tempus regit actum" in forza del quale si applica la legge processuale del momento in cui l'adempimento deve essere eseguito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2008, n. 28868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28868 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 29/05/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1632
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 000059/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL IA, N. IL 28/02/1968;
avverso ORDINANZA del 22/05/2007 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza in data 22.5.2007 il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'incidente di esecuzione promosso da LZ IA onde fare dichiarare la omessa notificazione al difensore sia di fiducia che di ufficio del decreto penale n. 726 del 2001 - con cui la LZ, nella sua qualità di legale rappresentante del caseificio LA LE S.r.l., era stata condannata alla pena di L.
4.500.000 di multa per frode in commercio - emesso nei suoi confronti in data 7.3.2001, con la conseguente revoca del titolo esecutivo.
La LZ aveva chiesto la revoca del titolo esecutivo o quanto meno la restituzione nel termine per proporre impugnazione, ma il GIP ha ritenuto che il titolo esecutivo si fosse validamente formato poiché la notifica era ritualmente avvenuta nei confronti della LZ, mentre nessuna notifica era dovuta al difensore di fiducia - che comunque non esisteva, tale non essendo quello indicato nella richiesta di controanalisi avanzata all'Istituto Superiore di Sanità con mere finalità amministrative - e tanto meno ad un difensore di ufficio, posto che la disposizione di cui alla L. 6 marzo 2001, n. 60, che, modificando l'art. 460 c.p.p., comma 3, aveva introdotto la notifica del decreto penale di condanna anche al difensore, era entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione della suddetta legge nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2001, per cui non era in vigore al momento del deposito del decreto penale.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa di LZ IA lamentando con due separati motivi: violazione dell'art. 460 c.p.p., comma 3, e art. 670 c.p.p., nonché difetto di motivazione del provvedimento impugnato poiché il decreto penale di condanna - che era stato dichiarato esecutivo in data 26.9.2001, a seguito della mancata opposizione da parte della imputata - in realtà non lo era, non essendo stata eseguita la notificazione al difensore di fiducia, la cui nomina avrebbe dovuto risultare dal fascicolo processuale anche se contenuta nella richiesta di controanalisi, che avrebbe dovuto essere trasmessa all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.223 disp. att. c.p.p., o quanto meno al difensore di ufficio che doveva essere nominato al momento della notificazione del decreto penale (27.7.2001), essendo a quel tempo già in vigore la nuova disciplina di cui all'art. 460 c.p.p., comma 3, in ossequio al principio "tempus regit actum"; violazione dell'art. 670 c.p.p., comma 3 e art. 175 c.p.p., comma 2, poiché il giudice dell'esecuzione non aveva neppure preso in esame la richiesta di restituzione nel termine, pur essendo stata la notificazione del decreto penale eseguita non già alla LZ personalmente bensì alla di lei cognata LA LE PP che non le aveva consegnato l'atto, di cui quindi la LZ non era venuta a conoscenza, posto che altrimenti avrebbe proposto opposizione essendo state le controanalisi a lei favorevoli.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. Il motivo principale di ricorso è in effetti fondato. Si discute della validità o meno della formazione del titolo esecutivo costituito dal decreto penale di condanna depositato in data 7.3.2001, notificato alla indagata in data 27.7.2001 ma non anche al difensore, pur essendo in quel momento già in vigore la disposizione processuale che prevedeva la notifica del decreto penale anche al difensore d'ufficio o di fiducia, se nominato, che invece non esisteva al momento della emissione del decreto penale. Sotto tale profilo occorre rilevare che, in sede di incidente di esecuzione, l'indagine affidata al giudice dell'esecuzione è limitata al controllo della esistenza del titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione, dovendosi in particolare verificare, ai fini della formazione del titolo esecutivo, se la notificazione del titolo sia avvenuta, per quanto riguarda il condannato, nel pieno rispetto delle disposizioni codicistiche, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., e segg.. A tale fine appare evidente che la notificazione alla LZ - al di là della effettiva conoscenza o meno del titolo che la stessa può avere avuto, ai diversi effetti di cui all'art. 175 c.p.p., onde essere eventualmente rimessa nel termine per la opposizione - è avvenuta correttamente poiché l'atto è stato consegnato nel luogo in cui la LZ era nata ed aveva la residenza e la attività (Cancello Arnone) a mani di uno stretto parente e quindi nel pieno rispetto delle norme codicistiche che ammettono la consegna, in caso di mancanza del destinatario, a mani di persona che conviva anche temporaneamente con la stessa (art. 157 c.p.p.). Resta quindi la questione della regolarità della notificazione del decreto penale in conseguenza della mancata notificazione dello stesso al difensore, come previsto dalla L. n. 60 del 2001, in analogia a quanto previsto per la sentenza contumaciale dall'art. 548 c.p.p., comma 2, che ha introdotto tale più garantistica disciplina,
in precedenza non prevista, benché la Corte Costituzionale, con la sentenza 15 luglio 1991 n. 344, avesse dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 459, 460 e 461 c.p.p., in relazione all'art. 565 c.p.p., comma 1, nella parte in cui non prevedevano, prima o contestualmente all'emissione del decreto penale di condanna, la nomina di un difensore al fini della notificazione del decreto penale di condanna per l'esercizio di un autonomo diritto di opposizione.
Il problema si pone poiché la notificazione al difensore non era prevista al momento della emissione del decreto penale, mentre lo era al momento successivo della notificazione. La soluzione adottata sul punto dal provvedimento impugnato, per cui si dovrebbe avere riguardo al momento della emissione del decreto penale, non appare corretta, poiché, trattandosi di disposizione processuale che ha modificato la precedente disposizione che non prevedeva la notifica anche al difensore, la stessa, soggiacendo al principio del "tempus regit actum" si applica al momento in cui l'adempimento doveva essere eseguito e cioè al momento della notificazione dell'atto, poiché in quel momento veniva ad avere rilievo, con la conseguenza che il titolo esecutivo non può ritenersi validamente formato per omessa notificazione al difensore, che ne avrebbe avuto diritto al momento della notificazione ed avrebbe altresì avuto, in quel momento, diritto ad un autonomo potere di impugnazione, pur se non esercitato dalla imputata personalmente.
Essendo la notifica del decreto penale di condanna, in definitiva, insanabilmente nulla per omessa consegna ad uno dei soggetti titolari di un autonomo diritto di opposizione, si deve ritenere che il titolo esecutivo non si sia validamente formato. Ne consegue la nullità della ordinanza impugnata con la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché provveda alla rinnovazione della notificazione del decreto penale di condanna, in modo tale da consentire nuovamente il decorso del termine per la impugnazione (art. 670 c.p.p., comma 1). Pur non avendo la circostanza ora più rilievo poiché nel frattempo la LZ ha nominato un difensore di fiducia anche ai fini della impugnazione del decreto penale di condanna, è opportuno aggiungere che la notifica sarebbe spettata, a suo tempo, al difensore di ufficio poiché la nomina di un difensore di fiducia, diretta alla autorità amministrativa ai fini delle controanalisi, pur se in ipotesi poi confluita nel fascicolo processuale, non integrava una nomina di difensore di fiducia ai fini del procedimento penale, in quanto questa deve consistere in un atto formale reso all'autorità procedente ovvero consegnato dal difensore o trasmesso con raccomandata, che non ammette equipollenti (art. 96 c.p.p.). Resta assorbita la richiesta subordinata di restituzione nel termine per presentare la opposizione.
P.Q.M.
La Corte Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e per l'effetto dichiara la non esecutività del decreto penale n. 726/01 emesso nei confronti della ricorrente in data 7.3.2001 dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dispone la trasmissione degli atti al suddetto GIP per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2008