Sentenza 24 novembre 2017
Massime • 1
Ai fini della tempestività della ricusazione del perito, la relativa dichiarazione deve intervenire prima del parere espresso con il deposito della relazione e non con l'esame del perito previsto dall'art. 511, comma 3, cod. proc. pen.,dovendo evitarsi che la dichiarazione di ricusazione possa essere influenzata dal parere espresso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto intempestiva l'istanza di ricusazione presentata dall'interessato successivamente all'invio ai consulenti di parte della bozza di relazione peritale, valutando tale atto come esternazione del parere, seppur in via provvisoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2017, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2017 |
Testo completo
02356-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - UDIENZA CAMERA DI Dott. PATRIZIA PICCIALLI CONSIGLIO - Consigliere - DEL 24/11 2017 Dott. ANDREA MONTAGNI - Rel. Consigliere - SENTENZA Dott. MAURA NARDIN - Consigliere -N. 1857/2017 Dott. LOREDANA MICCICHE' Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 36005 2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UR LL CA MA CI BEATRICE N. IL 24 10/1959 nei confronti di: LO RD N. IL 03/06/1960 UC BE N. IL 03/01/1950 MA CC N. IL 17/08/1945 avverso l'ordinanza n. 1089/2015 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 09/06/2017 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURA NARDIN: lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.: RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 giugno 2017 la Corte di Appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione del perito ing. SC Di LA nominato nel procedimento di appello, pendente presso la medesima Corte, a carico degli imputati CC AN, GE LO e ER LU, nel quale sono costituite parti civili ON UR, MA SA, LU SA ed RE SA.
2. La Corte ha ritenuto l'istanza inammissibile, da un lato, in quanto tardiva, per essere la medesima stata presentata in data 21 aprile 2017, mentre l'elaborato peritale era stato messo a disposizione delle parti in data 30 marzo 2017, dall'altro, in quanto non era integrato nessuno dei motivi di cui all'art. 36 come richiamato dall'art. 223 cod. proc. pen.. Avverso l'ordinanza propongono ricorso per cassazione ON UR e MA SA affidandolo a tre motivi.
3. Con il primo motivo denunciano ex art 606, comma 1^, lett. c) l'inosservanza ed erronea interpretazione di norme processuali in relazione al disposto dell'art. 223, comma 3^, cod. proc. pen., avendo il perito depositato il 29 (non il 30) marzo 2017, la sola bozza di relazione -sulla quale consulenti di parte avevano 30 giorni per interloquire- e non il parere definitivo, sicché il motivo relativo al pregresso rapporto di lavoro dell'ing. Di LA con l'ENAC, appreso dopo il conferimento dell'incarico, ben poteva trovare ingresso quale motivo di ricusazione, con la conseguenza che l'istanza di ricusazione doveva ritenersi tempestivamente depositata.
4. Con la seconda e terza doglianza censurano il provvedimento ex art. 606, comma 1^, lett. e) osservando che il motivo di ricusazione indicato, di cui alla lett. b) dell'art. 36 cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 223, relativo al'ipotesi in cui il giudice (e quindi il perito) sia datore di lavoro di una delle parti private, deve essere letto non solo con riferimento all'attualità, ma anche alla pregressa sussistenza di un simile rapporto, al fine di assicurare l'equidistanza dalle parti del giudice e dei suoi ausiliari. Essendo l'ing. De LA stato dipendente dell'ENAC, responsabile civile nel processo, per oltre trent'anni, la tutela della terzietà non può che estendersi all'eliminazione dei fatto idonei ad appannare l'immagine di imparzialità del perito. Inoltre, la sua appartenenza alla Commissione Aerospaziale degli Ingegneri di Torino, che ha ricevuto la sponsorizzazione o il patrocinio dell'Enac, dimostra l'attualità del rapporto e comunque l'esistenza di un interesse morale, tale da metterne in dubbio l'imparzialità. Infine, la conoscenza fra l'imputato LU ed il perito non può essere esclusa, contrariamente a quanto illogicamente motivato dalla Corte territoriale, dalla documentazione prodotta dall'ing. SI con la memoria depositata nel giudizio di ricusazione, perché per accertare l'insussistenza dei rapporti sarebbe stato necessario un approfondimento istruttorio, omesso dalla Corte.
5. Con memoria difensiva depositata l'imputato ER LU ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per ricusazione essendo questa atto personalissimo della parte processuale, il che esclude l'autonoma legittimazione del difensore, il quale può provvedere solo se munito di procura speciale;
l'inammissibilità del ricorso per tardività; l'inammissibilità per insussistenza delle condizioni di cui all'art. 36 lett. b), sottolineando che mai l'ing. SI è stato responsabile civile dell'ENAC, ma solo dipendente dell'ente e che sono ormai dieci anni che il rapporto di lavoro è interrotto, mentre le norme richiedono l'attualità del rapporto.
6. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
2. Sotto il profilo dell'inammissibilità per tardività dell'istanza di ricusazione, regolata dal disposto dell'art. 223, comma 3^, cod. proc. pen., va osservato che la disposizione ha quale finalità quella di evitare che il rilievo di ragioni di ricusazione sia fatto valere dalle parti solo dopo l'espressione del parere da parte del perito, nel tentativo di inficiarne la valutazione quando non favorevole. Così, infatti, si giustifica il limite di presentazione dell'istanza "fino a che non siano esaurite le modalità di conferimento dell'incarico", rispetto alla possibilità di oltrepassare il quale è prevista la sola ipotesi della conoscenza del motivo di ricusazione successivo a quel momento. In questo caso, nondimeno, si consente alla parte di far valere il motivo di incompatibilità entro un lasso temporale preciso che coincide con la durata necessaria allo svolgimento dell'incarico, dovendo collocarsi fra il conferimento del medesimo e la conclusione della perizia per definizione del parere. Il legislatore sceglie, dunque, di assicurare l'imparzialità dell'ausiliario del giudice condizionando però il rilievo delle cause di incompatibilità, da un lato, al canone della durata del processo, espressione di quel più ampio principio del "giusto processo" di cui all'art. 111 Cost., dall'altro, alla parità e correttezza delle parti nel processo, che comunque ne è espressione e che impedisce di avvalersi di un rimedio legittimo solo dopo aver conosciuto l'esito sfavorevole di un accertamento. 2 3. Fatta questa premessa, deve osservarsi che seppure il deposito della bozza di relazione non coincida con la definitiva risposta al quesito posto dal giudice, essendo ben possibile che le tempestive osservazioni del consulenti di parte mutino il quadro delle valutazioni dell'ausiliare, è anche vero che consentire la ricusazione successivamente all'invio della bozza implica l'autorizzazione a mettere in campo una causa di eventuale sostituzione del perito, dopo che la parte che se ne voglia avvalere ha già conosciuto il contenuto delle sue valutazioni, essendo chiaro che l'interesse alla ricusazione sussiste, dopo siffatta conoscenza, solo se esse siano sfavorevoli, non essendo comunque consentito far valere il motivo di ricusazione dopo la definitività del parere, cioè oltre al momento in cui il perito "abbia dato il proprio parere".
4. L'equilibrio fra la necessità di assicurare l'assoluta imparzialità dell'ausiliare del giudice e l'esigenza di non interferire nell'accertamento peritale, dunque, si assicura solo se si interpreta l'art. 223 cit., nella parte in cui determina il limite ultimo per la proposizione dell'istanza, nel momento in cui il perito, all'interno del procedimento, ha esternato le sue valutazioni, anche se in modo provvisorio e limitatamente ai consulenti di parte e quindi alle parti. Una diversa interpretazione che fissi il termine per la proposizione della ricusazione per motivi conosciuti successivamente al conferimento dell'incarico, nel momento in cui il parere definitivo viene portato alla conoscenza del giudice, con il deposito della relazione (Cfr. Cass. Sez. 4, n. 37771 del 24/06/2003 - dep. 03/10/2003, Reda e altri;
Sez. 4, n. 6714 del 10/12/2004 - dep. 22/02/2005, Volpe, Rv. 23095801) allorquando vi sia stato precedente invio della bozza alle parti, implica il venir meno del limite sostanziale imposto dall'art. 223 che mira proprio ad impedire il condizionamento dell'accertamento peritale agli interessi delle parti. Nel caso di specie, l'istanza di ricusazione è stata proposta dopo l'invio della bozza di relazione ai consulenti di parte e cioè dopo che il consulente aveva manifestato seppure in modo provvisorio il suo parere, il che la rende di per sé intempestiva.
5. In ogni caso, la Corte ha motivato in modo incensurabile in ordine all'insussistenza nel merito dei motivi di ricusazione. Ed invero, la norma che prevede i motivi di ricusazione va interpretata in modo tassativo con riferimento alla figura del perito. Ciò si desume proprio dall'esclusione, a mente del secondo comma dell'art. 223 cod. proc. pen., della causa di ricusazione di cui alla lett. h) dell'art. 36, relativa ad "altre gravi ragioni di convenienza" che lascia, nel caso del giudice, la possibilità di far rientrare fra i motivi di astensione e ricusazione, ipotesi non preventivamente determinabili in categorie. L'esclusione delle ragioni diverse da quelle richiamate, nel caso del perito, impone la tassatività dei casi 3 previsti, che vanno considerati non estensibili a situazioni non espressamente considerate dalla norma.
5. Fatte queste premesse, non può superarsi la logica motivazione della Corte territoriale che ha escluso la rilevanza di un rapporto di lavoro conclusosi in un tempo ormai risalente (oltre dieci anni), né può considerarsi un attuale rapporto di lavoro, come preteso dal ricorrente, la partecipazione quale membro alla Commissione Aerospaziale dell'Ordine degli Ingegneri di Torino, alla quale l'ENAC avrebbe concesso il patrocinio in occasione di un seminario. Non si può, infatti, sostenere la sussistenza di alcun rapporto di natura contrattuale, né più semplicemente patrimoniale fra un ente ed un privato, quando il primo si limiti a patrocinare (tanto attività di studio organizzate da una Commissione formata presso un ordine professionale, di cui il secondo fa parte. Quanto al vantaggio "morale" ottenuto dal perito che il ricorrente pretende di ricavare dal rapporto fra la Commissione di cui egli fa parte e l'ENAC, il provvedimento non vi fa cenno, in quanto neppure menzionato nel ricorso per ricusazione e comunque inammissibile in quanto non previsto dalle tassative ipotesi di cui all'art. 36 cod. proc. pen., richiamate per l'astensione e ricusazione degli ausiliari del giudice.
6. All'inammissibilità del ricorso consegue il pagamento delle spese di lite e la condanna al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di €. 2.000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 24/11/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente aimelliPatrizia Picciali Maura Nardin lehine The Depositata in Cancelleria Oggi. 19 GEN. 2018 Il Funzionari Giudizian Patrizia Corre