Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2017, n. 2356
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Sentenza 24 novembre 2017

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Ai fini della tempestività della ricusazione del perito, la relativa dichiarazione deve intervenire prima del parere espresso con il deposito della relazione e non con l'esame del perito previsto dall'art. 511, comma 3, cod. proc. pen.,dovendo evitarsi che la dichiarazione di ricusazione possa essere influenzata dal parere espresso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto intempestiva l'istanza di ricusazione presentata dall'interessato successivamente all'invio ai consulenti di parte della bozza di relazione peritale, valutando tale atto come esternazione del parere, seppur in via provvisoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2017, n. 2356
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2356
    Data del deposito : 24 novembre 2017

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