Sentenza 16 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di tutela dei prodotti alimentari, destinatario degli obblighi connessi al controllo del rispetto delle condizioni igienico - sanitarie degli stessi, è, nelle società di capitali aventi organizzazione e struttura complessa, la persona che riveste, a termini statutari, il ruolo di legale rappresentante della società, fatto salvo il trasferimento di responsabilità in forza di delega delle funzioni correttamente attuata. (Fattispecie nella quale il legale rappresentante di società di gestione di un supermercato, con molteplici articolazioni e una complessa struttura organizzativa, è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione di alimenti in stato di cattiva conservazione provocata da "black out" elettrico a livello nazionale per avere omesso di far dotare l'esercizio di un generatore autonomo di energia e di impartire permanenti disposizioni di comportamento in caso di mancanza di energia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2007, n. 4067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4067 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2007 |
Testo completo
4067 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/10/2007
SENTENZA
N1.24051 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE MAIO GUIDO PRESIDENTE
1.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. GENTILE MARIO " N. 001454/2006
3. Dott. MARMO MARGHERITA 11 TI
4. Dott. MARINI LUIGI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 24/02/1962 1) LV ANTONINO
avverso SENTENZA del 04/04/2005
TRIB.SEZ. DIST. di GIARRE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
TARDINO VINCENZO LUIGI
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor / Avv. Gach, che richiamave, the s o motivimus ritmalmente depositat : richiedents l'annullam delle su e impugnats s
Fatto e diritto
Con la sentenza impugnata LV NO era stato condannato alla penadi euro diecimila di ammenda per il reato di cui all'art.5,lett.b e 6 L.283/62(per aver detenuto all'interno del supermercato Forte, dentro il frigo congelatore,alimenti in stato di cattiva conservazione).Si trattava di alimenti originariamente surgelati,che avevano subito un processo di scongelamento e di successivo ricongelamento, verosimilmente riferibile ad un noto blak-out dell'energia elettrica accaduto per tutta la giornata del 28.9.2003 in tutta Italia Il giudice fondava il suo assunto di colpevolezza sul fatto che l'imputato,nella sua qualità di gestore di quel supermercato, aveva omesso di dotare quello stabilimento di un impianto autonomo di produzione di energia elettrica, esponendosi in permanenza alle negative conseguenze di quegli accadimenti di episodica mancanza di energia elettrica,di cui era consapevole;
che, in particolare, trattandosi di un fatto notorio, che si era verificato in tutta Italia, avrebbe dovuto impartire le necessarie e urgenti disposizioni scritte ai suoi collaboratori. Ricorreva per cassazione il difensore,che deduceva il vizio di motivazione, osservando: che il supermercato in questione era della Meridi s.r.l.,una società di distribuzione del mercato alimentare con molteplici articolazioni;
che la società, di cui l'imputato è amm.re delegato,era ed è gestita da un C.d.A.,dal quale dipendono tre altre direzioni,a loro volta operanti e articolate in vari settori;
che la struttura organizzativa del complesso prevedeva al vertice un direttore generale dotato di ampi poteri e un responsabile tecnico provvisto di un complesso di attribuzioni, tra cui il controllo sul rispetto delle condizioni igienico-sanitarie prescritte dalla normativa vigente anche in relazione alla conformità delle sostanze e dei prodotti alimentari alle prescrizioni normative(come da apposita delega acquisita in atti); che,all'epoca dei fatti,il responsabile tecnico era certo Santo Barbagallo:al quale,giusto l'organigramma in atti,competeva il controllo sul rispetto della normativa vigente in materia, nonché la vigilanza sull'operato del personale e sul corretto espletamento delle relative mansioni, anche in relazione alla pericolosità delle attività svolte;
nonché una sufficiente autonomia in ordine ai criteri di organizzazione e alle scelte delle misure da adottare. Veniva,poi,rappresentato,con idonea documentazione, come l'azienda si fosse,altresì, attivata,tramite i competenti canali e secondo precise competenze, al fine d'individuare e risolvere i problemi derivanti dal noto black-out:controllando tempestivamente lo stato degli alimenti presenti nei propri punti vendita, inviando i capi-area alla verifica immediata dello stato della merce,e organizzando l'immediato rientro della merce avariata. 2
Motivazione
La Corte,pur prendendo atto che il ricorrente è amministratore delegato di una società di distribuzione del mercato alimentare con molteplici articolazioni e una complessa struttura organizzativa,e,pur rendendosi conto che le esigenze della economia moderna impongono sempre più movimentate sotto-organizzazioni delle strutture produttive nelle società di capitali di grandi o notevoli dimensioni:ribadisce come,in linea generale e di principio,destinatario degli obblighi primari nascenti dalle norme di prevenzione , in relazione al controllo del rispetto delle condizioni igienico- sanitarie afferenti alla tutela delle sostanze e dei prodotti alimentari:sia la persona che nelle società di capitali aventi organizzazione e struttura complessa,s'identifica nel soggetto che,a termini statutari,è il legale rappresentante della società.la ragione di fondo di questa affermazione di principio è nella considerazione pregnante,secondo la quale le dimensioni dell'azienda e la complessità della sua organizzazione non possono comportare una comoda e artificiosa copertura delle responsabilità connesse alla posizione di garanzia del legale rappresentante rispetto ai rischi sociali coinvolti:ancorché si sia più volte statuito sulla necessità di valorizzare il dato sostanziale e funzionale collegato alla titolarità dei poteri effettivi legati allo svolgimento concreto di talune attività. In questo senso è stato ammesso l'istituto della c.d.delega delle funzioni, che comporta,quando correttamente attuata, anche un trasferimento delle responsabilità connesse all'espletamento di attività penalmente sanzionate;
ma non ha omesso la giurisprudenza di legittimità di enunciare alcune regole, alle quali deve conformarsi ogni valido conferimento di delega,e di precisare i contenuti della stessa quanto all'autonomia e al concetto di effettivi poteri che al delegato debbono essere conferiti..Non basta,in questo senso,che nella società di capitali a struttura complessa vi siano elementi per individuare astrattamente il legale rappresentante al quale far risalire tout court responsabilità anche penali;
essendo di prevalente importanza la considerazione della struttura effettiva dell'impresa stessa nel quadro delle mansioni in concreto esercitate dalle singole persone fisiche. In sostanza,la delega è configurabile,e costituisce un fatto esimente:quando la persona delegata risulta essere una persona tecnicamente qualificata e risultino,comunque,incontrovertibilmente documentati,non solo il soggetto,ma i presupposti e i contenuti specifici della delega:con riguardo, come nel caso in esame,alla diretta sorveglianza sull'igiene degli alimenti e ai rischi tecnici connessi;
e con determinata attribuzione di compiti.Nel caso in esame,ancorché con motivazione succinta,la sentenza impugnata ha attestato il suo assunto sulla prevedibilità del rischio connesso ad emergenze di blak-out(specialmente con riguardo al preventivato accadimento del 28.9.03);ma,soprattutto,alla mancata individuazione nonostante le numerose quanto generiche prescrizioni e le molte enunciazioni di astratti nuclei di responsabilità di soggetti bene individuati e con effettivi poteri legati allo svolgimento concreto di specifiche attività di prevenzione(...). L'avere la giurisprudenza di legittimità puntato anche sul dato sostanziale e funzionale significa che il rappresentante legale, che può essere eventualmente estraneo a determinati processi operativi aziendali,sarà esente da responsabilità penale:olo quando i risulti in atti al di là di ogni ragionevole dubbio,che con riguardo a certe funzioni ,sia subentrata con adeguati poteri e assumendo le relative responsabilità, la persona di un delegato provvisto di una delega valida.Con il che,affermandosi il principio che,astraendo dall'indebito utilizzo del criterio delle mansioni di fatto, il centro d'imputazione deve riguardare l'adozione di un criterio di effettività nell'individuazione del soggetto titolare degli obblighi e realmente destinatario dei poterei delegati allo svolgimento concreto delle predette attività di prevenzione.Sul punto la valutazione del giudice di merito è nel senso che in quell'organizzazione d'impresa non era stato possibile individuare, anche per la genericità della presupposta delega che si richiama,la persona che,in concreto, aveva – oltre che l'imputato -i poteri necessari per impedire l'evento.
% 4
In relazione alle note, di cui ai "motivi nuovi ai sensi dell'art.8 1. n.46/2006”, depositate in questa sede, va ulteriormente precisato che la sentenza impugnata ha ineccepibilmente configurato sulla base dei rilievi seguenti (che rendono superflua qualunque eccezione circa la mancata rinnovazione dell'istruzione) la responsabilità dell'imputato, quale legale responsabile della società che gestiva l'azienda supermercato Forte di Riposto: “1)ha omesso di far dotare il predetto supermercato di impianto autonomo di produzione di energia elettrica, che entrasse in funzione automaticamente in occasione di mancanza temporanea di fornitura di energia elettrica da parte dell'ENEL...; 2)sapendo che il supermercato di Riparto non era fornito del suddetto impianto ed era quindi soggetto in permanenza alle negative conseguenze di eventuali black-out elettrici, ha omesso di impartire disposizioni permanenti di comportamento in caso di mancanza di energia elettrica...3)sapendo...che era mancata l'energia elettrica per tutta la giornata del 28.9.03 se ne è disinteressato completamente, pensando (erroneamente) di essere al riparo da qualsiasi responsabilità per effetto delle deleghe da lui date ai suoi collaboratori anzicchè attivarsi come avrebbe dovuto impartendo le necessarie ed urgenti disposizioni scritte;
e/o assicurandosi che lo avessero fatto i più stretti suoi collaboratori". La responsabilità dell'imputato si radica, quindi, in dati che precedono le deleghe e in una qualche misura ne prescindono, dovendo rilevarsi (come ineccepibilmente fatto dalla sentenza impugnata): a)che la mancanza temporanea di fornitura di energia elettrica da parte dell'ENEL costituisce un fatto sempre possibile e prevedibile;
b)che la dotazione al supermercato di un impianto autonomo di produzione di energia elettrica sarebbe stata l'unica vera precauzione tecnica che avrebbe potuto evitare il danneggiamento degli alimenti surgelati;
c)che, al di là di tutto, è ravvisabile, a carico dell'imputato, anche una culpa in eligendo in relazione all'affidamento della gestione del supermercato di Riposto a personale chiaramente non all'altezza dei suoi compiti. In definitiva, deve concludersi che, nel caso in esame, proprio l'eccezionale dimensione dell'evento (black-out del 28.9.2003) e la prevedibilità di inconvenienti specifici, in relazione all'evento stesso e alla concreta strutturazione del supermercato Forte, avrebbero dovuto richiamare l'attenzione del delegante e richiedere il suo diretto intervento: l'evento, invece, fu reso possibile per l'appunto dalla mancata attivazione di tali ultimativi sistemi di controllo. 5
Il ricorso va,pertanto, rigettato:con la condanna del ricorrente al paamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso,il 16.10.2007
Il consigliere relatore
Dott. Vincenzo Tardino
Il Presidente
Dott. Guido De Maio
DEPOSITATA N
2 8 GEN. 2008
IL CANCELLIERE C1 (Pablo Mensurati