Sentenza 10 dicembre 2004
Massime • 1
Ai fini della tempestività della ricusazione del perito, la relativa dichiarazione deve intervenire prima del parere espresso con il deposito della relazione peritale e non con l'esame del perito previsto dall'art. 511, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto occorre evitare che la dichiarazione di ricusazione possa essere influenzata dal parere espresso dal perito stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2004, n. 6714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6714 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 10/12/2004
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 2233
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 001209/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VO VI N. IL 27/05/1946;
avverso ORDINANZA del 13/11/2003 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
lette le conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
LP TO, attraverso il difensore di fiducia, ha presentato ricorso per la Cassazione della ordinanza emessa in data 13.11.2003 dal Gip presso il Tribunale di La Spezia con la quale veniva dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione proposta dall'imputato nei confronti del perito GI RI;
sostiene che il provvedimento impugnato è emesso in violazione degli artt. 223, co. 3^, e 227, co. 5^, c.p.p. in quanto, allorché i motivi di astensione o ricusazione sopravvengono o sono conosciuti dopo il conferimento dell'incarico, il momento in cui è reso il parere del perito, cui deve aversi riguardo ai sensi dell'art. 223, co. 3^, è quello in cui il perito risponde oralmente sulla consulenza resa e ciò anche nel caso in cui sia stato autorizzato a presentare una relazione scritta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 227; contesta poi che nella specie vi sia stata la autorizzazione a depositare relazione scritta, tale non potendosi ritenere l'inciso tra parentesi contenuto nel verbale. Il ricorso deve essere rigettato risultando non fondati i motivi proposti.
Ed invero, a norma dell'art. 223, co. 3^, c.p.p. la dichiarazione di ricusazione del perito deve intervenire fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti o conosciuti successivamente, al più tardi "prima che il perito abbia dato il proprio parere". Tale disciplina, nel prevedere termini rigorosi entro i quali la ricusazione deve intervenire, risponde all'esigenza di trovare un giusto equilibrio tra il diritto di far valere i motivi di ricusazione del perito e l'esigenza di lasciare quest'ultimo pienamente libero di esprimere le proprie valutazioni.
Pertanto, in relazione all'ipotesi qui considerata, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento già espresso da questa stessa sezione con la sentenza del 24.6.2003 dep.
3.10.2003 n. 37771, m.u. 226178, secondo cui ai fini della tempestività della dichiarazione di ricusazione del perito, il parere stesso deve considerarsi dato fin dal momento di deposito della relazione, peritale e non con l'esame del perito previsto dall'art. 511, comma 3^, cod. proc. pen. Sono infatti evidenti le ragioni che inducono a tale soluzione, ragioni consistenti nell'evitare che la dichiarazione di ricusazione possa essere influenzata dal parere f espresso dal perito stesso. Nè può dubitarsi che vi sia stata autorizzazione a rispondere con relazione scritta, essendo tale autorizzazione evidente alla luce della espressa fissazione di un temine entro il quale la relazione doveva essere depositata;
relazione, è ancora il caso di precisare, che non è affatto sostitutiva a tutti gli effetti, alla relazione orale nel cui contesto viene formalmente espresso il parere del perito, ma che assume rilevanza ai fini di cui sopra si è detto.
P.Q.M.
La Corte:
- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005