Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2004, n. 6714
CASS
Sentenza 10 dicembre 2004

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Ai fini della tempestività della ricusazione del perito, la relativa dichiarazione deve intervenire prima del parere espresso con il deposito della relazione peritale e non con l'esame del perito previsto dall'art. 511, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto occorre evitare che la dichiarazione di ricusazione possa essere influenzata dal parere espresso dal perito stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2004, n. 6714
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6714
    Data del deposito : 10 dicembre 2004

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