Sentenza 12 maggio 2004
Massime • 1
In tema di ricorso straordinario avverso una decisione della Corte di cassazione l'art. 625 bis cod. proc. pen. prevede che tale impugnazione è ammessa solo "a favore del condannato". Tale espressione deve essere intesa nel senso che una persona è legittimata a proporre l'impugnazione straordinaria avverso una decisione della Corte di cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile un suo precedente ricorso, rende definitiva una precedente sentenza di condanna dei giudici di merito. (Fattispecie in cui è stata esclusa la possibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso una sentenza resa ai sensi dello stesso articolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2004, n. 26339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26339 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 12/05/2004
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 747
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 5299/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH IO;
avverso la sentenza n. 1360 pronunciata in data 2 luglio 2003 dalla Corte di Cassazione - sezione 6^ penale. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena. Sentite le conclusioni del sostituto procuratore generale Dott. Aurelio Galasso, il quale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso;
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con istanza depositata il 15 dicembre 2003, CH IO ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, a norma dell'art. 625 bis c.p.p., chiedendo l'annullamento della sentenza emessa dalla 6^ sezione penale di questa Corte in data 2 luglio 2003, depositata il 31 luglio dello stesso anno, con cui era stato rigettato;
il - ricorso proposto straordinario contro la sentenza pronunciata il 7 maggio 2002 dalla Corte di Cassazione. Il ricorrente ha premesso di avere proposto ricorso straordinario avverso una sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 7 maggio 2002, rilevando la mancata notifica dell'avviso di fissazione di udienza;
ha aggiunto che il ricorso in questione era stato dichiarato inammissibile perché presentato il 29 novembre 2002 e quindi oltre i centottanta giorni dalla data di deposito del provvedimento impugnato (23 maggio 2002); e ha dedotto che la suddetta motivazione sarebbe a sua volta viziata da errore di fatto, "da intendersi come inesatta percezione delle risultanze processuali, poiché il Supremo collegio non avrebbe considerato che, essendo tale ultimo onere ragionevolmente imposto e riconosciuto laddove l'interessato sappia che c'è stato il relativo provvedimento e la precedente udienza per la decisione, nel caso di specie, così come principalmente rilevato nel precedente ricorso per errore di fatto, tale conoscenza non c'era stata perché non vi era stata notifica dell'udienza".
Il ricorso è inammissibile per due ragioni. La prima di queste è che tale impugnazione è ammessa solo "a favore del condannato" (cfr. articolo 625 bis, comma 1, c.p.p.); e tale espressione deve essere intensa nel senso che una persona è legittimata a proporre l'impugnazione straordinaria avverso una decisione della Corte di Cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile un suo precedente ricorso, rende definitiva una precedente sentenza di condanna dei giudici del merito;
e tale non è la situazione in esame, essendo stato proposto ricorso ex articolo 625 bis c.p.p., avverso una sentenza resa ai sensi della stessa disposizione di legge.
La seconda ragione di inammissibilità del ricorso è che, in ogni caso, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, "l'errore di fatto verificatosi" nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'articolo 625 bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. (La Corte ha precisato in motivazione che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale) (Cass. pen., Sez. un. 27 marzo 2002, Basile, RV 221280; conforme: Cass. pen., Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata).
Ciò posto, il Collegio osserva che l'applicazione dei principi prima illustrati al fine di chiarire la nozione di errore di fatto di cui all'articolo 625 bis c.p.p. dimostra - anche sotto tale diverso profilo - la manifesta infondatezza del ricorso straordinario di che trattasi.
E in vero, il CH nel precedente ricorso straordinario aveva sostenuto innanzi alla 6^ sezione di questa Corte che il termine di centottanta giorni per presentare quell'impugnazione non decorre dalla data di deposito del provvedimento ma da quella della sua effettiva conoscenza da parte dell'imputato; e la detta 6^ sezione aveva ritenuto che tale tesi giuridica fosse erronea in quanto "l'articolo 625 bis lega il decorso del tempo unicamente alla data del deposito del provvedimento, lasciando alla parte interessata l'onere di attivarsi per avere completa e tempestiva cognizione del provvedimento. E proprio in considerazione dell'onere assegnato alla parte la norma prevede un termine assai ampio per la presentazione del ricorso".
Mancano, perciò, nella situazione rappresentata dal ricorrente le condizioni minime per ipotizzare l'esistenza di una svista materiale o di un errore percettivo che possa giustificare l'inquadramento nella figura dell'errore di fatto ex articolo 625 bis. Del resto, è sufficiente esaminare la deduzione contenuta nel ricorso straordinario per rendersi conto che il CH, con la denuncia dell'errore di fatto, ha cercato di mascherare il tentativo di rimettere in discussione un principio di diritto irretrattabilmente deciso con la precedente sentenza della Corte di Cassazione. Concludendo, il ricorso straordinario deve dichiararsi inammissibile perché proposto contro un provvedimento oggettivamente non impugnabile con tale rimedio e, in ogni caso, per la manifesta non configurabilità dell'errore di fatto.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di seicento euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di seicento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004