Sentenza 6 dicembre 2011
Massime • 1
È illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello, ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., quando l'estratto contumaciale della sentenza sia stato notificato all'imputato al domicilio eletto in un momento, però, in cui questi si trovava ristretto agli arresti domiciliari in luogo diverso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2011, n. 5918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5918 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 06/12/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 1892
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 24213/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT US N. IL 24/07/1978;
avverso l'ordinanza n. 174/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 03/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
lette le conclusioni del PG Dott., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
FATTO
Con ordinanza in data 15.03.2011 la Corte di appello di Catania rigettava la richiesta avanzata da RI PE volta ad ottenere la restituzione nei termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato ex art. 368 c.p. pronunziata dal Tribunale di Catania il 12.05.2010. Rilevava la Corte etnea che:
- l'estratto contumaciale dell'anzidetta sentenza di condanna risultava notificato al domicilio eletto (in sede di identificazione innanzi alla Polstrada e all'atto della scarcerazione) in Catania in Via Fossa della Creta 40 - e mai variato - "a mani del cognato Di UR PE nella qualità di domiciliatario", e il richiedente, pur assumendo di non averne avuto tempestiva conoscenza, non aveva comunque provato, ai fini della verifica del rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 175 c.p.p., la diversa epoca in cui tale conoscenza era stata acquisita;
- dello stato di restrizione per altra causa in cui il RI si era venuto a trovare durante la celebrazione del processo, svoltasi con il patrocinio del difensore di fiducia, non era stata data notizia al giudice procedente.
Propone ricorso il RI, premettendo che nella istanza di restituzione in termini aveva precisato:
- di aver appreso dal difensore di fiducia sia della intervenuta condanna che della sua notifica al Di UR;
- che il Di UR non era suo cognato ma il compagno della sorella di tale AN ME, con cui esso instante aveva convissuto in Catania in Via Fossa della Creta 40, e viveva comunque nello stesso edificio ma in un'altra scala;
- di avere lasciato da tre anni la AN e la detta abitazione e di essere andato a convivere con tale AB LA in Catania prima alla Via del pompelmo 25 e poi alla Via Cronato 68;
- di essere stato arrestato nel 2009 a Roma e poi assegnato agli arresti domiciliari in Catania prima alla Via del pompelmo 25 e poi alla Via Cronato 68, per essere poi ristretto, come definitivo, nella casa di reclusione di S. Cataldo.
Tanto premesso, il ricorrente, invocando la nuova versione dell'art.175 c.p.p., secondo la quale il contumace ha diritto alla restituzione nel termine, salvo che si provi che abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione, lamenta che la Corte d'appello non ha dato tale dimostrazione, appiattendosi su inidonei rilievi puramente formali.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Esiste, invero, agli atti prova documentale (già offerta in allegato alla istanza di restituzione in termini) della veridicità degli asserti del ricorrente, relativi alla sua condizione, durante lo svolgimento del processo e al momento della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, di ristretto agli arresti domiciliari in luogo diverso da quello precedentemente dichiarato, e alla circostanza di non avere ricevuto dal Di UR (v. dichiarazioni del medesimo) notizia della detta notifica.
Alla stregua di tanto, non può ritenersi che il RI abbia volontariamente rinunciato a comparire e a proporre impugnazione volontariamente istanza di restituzione risulta poi presentata nel termine di trenta giorni dalla intervenuta conoscenza della sentenza, conseguita tramite il proprio difensore.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e il ricorrente va rimesso in termini per proporre appello con decorrenza dalla notificazione del presente provvedimento.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e rimette il ricorrente in termini proporre appello con decorrenza dalla notificazione del presente provvedimento da eseguire a cura della Cancelleria di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012